sabato 20 febbraio 2016

Per gli imprenditori forfetari riduzione del 35% sulla contribuzione ordinaria

L’INPS chiarisce che la riduzione si applica alla contribuzione dovuta sul reddito minimale e su quello eccedente

Con la circolare n. 35 di ieri, l’INPS ha illustrato la determinazione agevolata dei contributi alle Gestioni previdenziali INPS degli artigiani e dei commercianti, nell’ambito del regime forfetario, dopo le modifiche apportate dalle legge di stabilità 2016.
Intervenendo sull’art. 1 comma 77 della L. 190/2014, la L. 208/2015 ha infatti disposto che, dal 1° gennaio di quest’anno, sul reddito forfetario si applichi la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Fino al 31 dicembre 2015, l’agevolazione contemplava l’esonero dalla contribuzione sul reddito minimale da versare in corso d’anno, poiché i contributi erano determinati solo sul reddito effettivamente prodotto e determinato in sede di dichiarazione.

Ora l’INPS conferma quanto ipotizzato nei giorni scorsi, chiarendo che la riduzione del 35% si applica alla contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali, cioè sia a quella sul reddito minimale, sia a quella sul reddito eventualmente eccedente.
Quindi, essendo stata abrogata la disposizione che prevedeva l’esonero dal minimale contributivo, valgono nuovamente le regole generali: in attuazione dell’art. 2 comma 2 della L. 233/90, i soggetti forfetari dovrebbero tornare a versare la quota minima di contributi previdenziali in corso d’anno, alle normali scadenze trimestrali, con applicazione della riduzione del 35%.
Si ricorda tra l’altro che, siccome non è stata modificata la restante disciplina dell’agevolazione contributiva, risulta ancora operativo l’art. 1 comma 79 della L. 190/2014, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti da chi applica l’agevolazione sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Sulle modalità di versamento sarebbe quindi opportuna un’indicazione ufficiale.

Nella circolare, l’INPS sottolinea poi che, per l’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’art. 2 comma 29 della L. 335/95, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
Di conseguenza, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

La circolare n. 35/2016 ribadisce le altre caratteristiche dell’agevolazione che non sono cambiate rispetto all’anno scorso, rinviando per approfondimenti alla circ. n. 29/2015

Anche il nuovo regime, infatti, ha carattere opzionale ed è accessibile solo previa domanda da trasmettere all’Istituto. In merito, il messaggio n. 286/2016 ha chiarito che la domanda va presentata da tutti gli imprenditori “forfetari” che vogliano applicare la riduzione contributiva, compreso chi aveva utilizzato il regime forfetario nel 2015 e presentato a suo tempo analoga domanda per l’esonero dal minimale contributivo. L’adempimento va dunque rinnovato anche per quest’anno, senza possibilità di applicare “in automatico” la nuova misura agevolativa.

Inoltre – prosegue l’Istituto previdenziale – non sono state introdotte modifiche né sull’esclusione dai benefici previsti per particolari categorie, né sulle modalità di entrata e uscita dal regime agevolato e relativi termini.