mercoledì 17 febbraio 2016

Imprenditori forfetari, domanda per il bonus contributivo entro il 28 febbraio

La presentazione dell’istanza è condizione necessaria per l’applicazione della riduzione del 35% dei contributi previdenziali

Uno degli aspetti del regime forfetario oggetto di modifica ad opera della L. 208/2015 riguarda la determinazione agevolata dei contributi alle Gestioni previdenziali INPS degli artigiani e dei commercianti. La citata legge ha sostituito l’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sul reddito forfetario “si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”. Fino al 31 dicembre 2015, l’agevolazione contemplava l’esonero dalla contribuzione sul reddito minimale da versare in corso d’anno, in quanto i contributi erano determinati solo sul reddito effettivamente prodotto e determinato in sede di dichiarazione.
Risulta, invece, confermato il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione separata, nonché le altre caratteristiche dell’agevolazione (determinazione della contribuzione per coadiuvanti e coadiutori, modalità di accesso, ecc.).

In base al tenore della nuova disposizione, la riduzione del 35% si applicherebbe alla contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali, ossia a quella sul reddito minimale e su quello eccedente. Infatti, essendo stata abrogata la disposizione che espressamente prevedeva l’esonero dal minimale contributivo, tornerebbero ad applicarsi le regole generali, in base alle quali la contribuzione alle predette Gestioni è determinata, per una quota, sul minimale di reddito stabilito per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono, da versare a prescindere dal reddito prodotto, e, per un’altra quota, sul reddito eccedente il minimale. Anche la relazione tecnica al Ddl. di stabilità per il 2016 ha indicato che “la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento”.

Conseguentemente, in attuazione dell’art. 2 comma 2 della L. 233/90, i soggetti “forfetari” tornerebbero a versare la quota minima di contributi previdenziali in corso d’anno, alle normali scadenze trimestrali, con applicazione della riduzione del 35%. Peraltro, va segnalato che, non essendo stata modificata la restante disciplina dell’agevolazione contributiva, risulta ancora operativo l’art. 1 comma 79 della L. 190/2014, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti dai soggetti che applicano l’agevolazione sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, ferma la riduzione predetta, sulle modalità di versamento sarebbe opportuna un’indicazione ufficiale.

L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all’INPS, secondo le modalità definite con la circ. 10 febbraio 2015 n. 29. Al riguardo, l’Istituto, con il messaggio 26 gennaio 2016 n. 286, ha chiarito che la domanda deve essere presentata da tutti gli imprenditori “forfetari” che intendano applicare la predetta riduzione contributiva, ivi inclusi coloro che avevano utilizzato il regime forfetario nel 2015 e presentato a suo tempo analoga domanda per l’esonero dal minimale contributivo; tali soggetti devono, quindi, rinnovare l’adempimento anche per quest’anno senza possibilità di applicare “in automatico” la nuova misura agevolativa. Nello specifico si legge: posto che le domande presentate l’anno scorso “sono state chiuse d’ufficio al 31.12.2015, l’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda”.

Dal punto di vista operativo, i soggetti già esercenti attività d’impresa al 31 dicembre 2015 (a prescindere dal regime fiscale adottato) che applicano dal 1° gennaio 2016 il regime forfetario devono presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio prossimo il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti sul sito internet dell’INPS, oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circolare, da consegnare alla sede INPS competente.

Termine fissato a pena di decadenza

Il termine va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, come nel 2016, posto che non sembra applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo.
I soggetti che, nel 2016, intraprendono una nuova attività d’impresa aderendo al regime agevolato devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale, con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.