lunedì 8 febbraio 2016

Le agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario 2016


Il nuovo regime forfettario 2016 prevede ulteriori e specifiche agevolazioni per le nuove attività: la riduzione dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività.
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare il nuovo regime forfettario è un regime che può essere applicato, previa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma da:
  • soggetti che iniziano una nuova attività;
  • soggetti che già ne esercitano una.

L'1 co. 65 della Legge di Stabilità 2015, istitutiva del regime forfetario, prevedeva un'ulteriore agevolazione per i soggetti che inizivano una nuova attività: la riduzione del reddito imponibile di un terzo su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% per i primi tre anni di attività.

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%).

Tale agevolazione viene poi riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfetario per gli anno 2016, 2017, 2018 e 2019.

Requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario 2016

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

Come si può notare si tratta sostanzialmente dei medesimi requisiti previsti per poter accedere ai vecchi regimi agevolati (minimi e nuove iniziative produttive) oramai abrogati, con la fondamentale differenza che per il nuovo regime forfettario il rispetto di tali condizioni non ostacola l'accesso al regime, ma solamente influiscono sulla possibilità di beneficiare della riduzione di un terzo del reddito imponibile.

Quindi se un contribuente inizia una nuova attività senza rispettare una delle condizioni sopra descritte, ma soddisfando i requisiti di accesso potrà ugualmente fruire del regime forfetario, senza tuttavia poter beneficare dell'ulteriore agevolazione.

Un'ultima importante precisazione: anche ai soggetti che fino al 2014 fruivano del regime dei minimi o del regime delle nuove iniziative produttive e che dal 2015 (e 2016) applicano il nuovo regime forfetario viene riconosciuta la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per le startup per i periodi d'imposta che residuano al compimento del quinquennio in cui è valida detta riduzione.