venerdì 29 gennaio 2016

mancato invio della comunicazione all' ENEA

Detrazione del 55%: mancato invio della comunicazione all’ ENEA.

La detrazione per il risparmio energetico, introdotta nel lontano 2007 dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27/12/2006, n. 296, che salvo proroghe dell’ultima ora è prossima alla scadenza, spetta se il contribuente ha ottemperato agli adempimenti previsti dalla norma. Per fruire della detrazione del 55% sono necessari i seguenti adempimenti: - acquisire, ove richiesto, l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal decreto 19/02/2007 e successivi; - effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale; - trasmettere telematicamente all’ENEA copia dell’attestato di “certificazione energetica” ovvero dell’attestato di “qualificazione energetica” dell’edificio, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E o Allegato F); in alcuni casi è prevista la trasmissione telematica della sola scheda informativa. Il contribuente in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria, che ha dimenticato di inviare all’Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori, non perde, però, il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 55 per cento e può regolarizzare il mancato adempimento. L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, ha, infatti, introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volto ad evitare che semplici dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. La violazione non deve essere stata però constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Inoltre, il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione non deve rappresentare un mero ripensamento, ovvero una scelta successiva basata su ragioni di opportunità. Il contribuente, per usufruire di questo particolare ravvedimento deve aver tenuto un comportamento coerente con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere in un secondo tempo. Per sanare il mancato adempimento, oltre al possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme, è necessario effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (euro 258), tramite il modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. Per prima dichiarazione dei redditi si deve intendere quella il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione cioè successivamente ai 90 giorni previsti. Inoltre, per “termine di presentazione” si intende quello ordinario di presentazione del Modello UNICO, cioè il 30 settembre. Per gli interventi di risparmio energetico ultimati nel 2012, per i quali la scadenza dei 90 giorni è avvenuta in data antecedente al 30 settembre 2012 la comunicazione tardiva doveva essere trasmessa ad ENEA entro il 31 dicembre 2012 (la proroga del termine dal 30 settembre 2012, data di presentazione della prima dichiarazione utile, al 31 dicembre 2012 è stata prevista dalla circolare 38/E del 28 settembre 2012), mentre è possibile sanare entro il 30 settembre 2013 la mancata comunicazione di quegli interventi per i quali la scadenza dei 90 giorni è successiva al 30 settembre 2012. Per coloro che non possono accedere alla sanatoria, perché sono trascorsi inutilmente i termini previsti, sarà comunque possibile usufruire della detrazione del 36% - 50% di cui all’art. 16-bis del TUIR per quegli interventi che possono usufruire anche di tale agevolazione.