domenica 10 gennaio 2016

Dubbi interpretativi sul bonus mobili per le giovani coppie

Si attendono interventi di prassi per chiarire alcuni aspetti della nuova agevolazione introdotta dalla legge di stabilità 2016

Il comma 75 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) riconosce una detrazione dall’IRPEF lorda, sino a concorrenza del suo ammontare, del 50% delle spese documentate, sino ad un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità immobiliare acquistata ed adibita ad abitazione principale di “giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni”. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e “non è cumulabile con quella di cui alla lettera c) del comma 74”.

La prima considerazione da svolgere attiene al presupposto oggettivo: a differenza del cosiddetto “bonus mobili” di cui all’art. 16, comma 2 del DL 63/2013, l’agevolazione riservata alle giovani coppie, ai fini della sua fruizione, richiede non la ristrutturazione, ma l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.

Già questa condizione applicativa crea le prime problematiche: poiché la norma prevede che sia la coppia ad acquistare l’abitazione, è sufficiente che acquirente formale sia uno dei due membri componenti la coppia o nell’atto di acquisto devono risultare entrambi i soggetti? Ed ancora, per acquisto si intende soltanto quello a titolo oneroso, oppure anche quello a titolo gratuito, come nel tipico caso in cui i genitori donino al figlio la casa in cui andrà a convivere?

L’ipotesi più razionale tenderebbe al riconoscimento dell’agevolazione per l’acquisto compiuto anche da un solo membro della giovane coppia, ed anche se l’acquisto sia a titolo gratuito, ma occorrerà attendere conferme dal Fisco su tali questioni.
A tal proposito, potrebbe essere utile ricordare che recentemente la Cassazione – in materia di prima casa ed, in particolare, della condizione per il mantenimento dell’agevolazione in caso di vendita infraquinquennale, per cui debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno – ha stabilito che la norma, facendo riferimento al termine “acquisto”, intende sia quello oneroso che quello gratuito; a tale posizione si è recentemente uniformato anche il Fisco (cfr. Cass. nn. 16077/2013 e 5689/2014; ris. n. 49/2015).

Altre difficoltà interpretative attengono, poi, al presupposto soggettivo: le giovani coppie costituenti un nucleo familiare da almeno tre anni e composte da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni.
Innanzitutto, sarebbe stato utile definire in quale momento il componente della coppia non deve aver superato i 35 anni di età: all’atto dell’acquisto dell’immobile o dei beni agevolati (mobili e arredo)? Deve propendersi per la seconda opzione, ma anche sul punto occorrerà attendere una conferma di prassi.
Altro punto dolente della nuova fattispecie agevolativa attiene alla dimostrazione dell’esistenza della convivenza more uxorio da tre anni. In attesa dei necessari chiarimenti, è opportuno ricordare che la convivenza more uxorio può essere provata mediante il certificato di stato di famiglia che attesta la comune residenza (anche mediante autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000).

Da chiarire anche la cumulabilità con altre agevolazioni

Un’annotazione merita, inoltre, l’ultimo periodo del comma 75, secondo cui il bonus in oggetto “non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74”. A ben vedere, tale lettera c), che si limita a stabilire una proroga al 31 dicembre 2016, richiama le misure agevolative di cui “all’articolo 16” del DL 63/2013, comprendente la detrazione potenziata al 50% delle spese per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16-bis del TUIR (comma 1 dell’art. 16), la detrazione del 65% delle spese per gli interventi antisismici (comma 1-bis dell’art. 16), nonché la detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (cd. “bonus mobili”; comma 2 dell’art. 16).

Secondo un’interpretazione letterale di tale ultimo periodo del comma 75 dovrebbe concludersi, quindi, che l’agevolazione per le giovani coppie non sia cumulabile con tutte le tre detrazioni sopra elencate, ma interpretazione sistematica dovrebbe condurre alla conclusione che detta agevolazione per le giovani coppie non sia cumulabile soltanto con il bonus mobili di cui al secondo comma dell’art. 16 del DL 63/2013, prorogato a tutto il 2016, insieme alle altre detrazioni citate, dal comma 74, lettera c), dell’art. 1 della legge di stabilità 2016. In questa prospettiva, il riferimento normativo dell’ultimo periodo del comma 75 sarebbe errato, dovendosi ricondurre non alla menzionata lettera c) del comma 74, ma al secondo comma dell’articolo 16 del DL 63/2013. A tale svista del legislatore si spera porrà rimedio l’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, da ultimo, che la legge nulla stabilisce in merito alle modalità di pagamento delle spese agevolabili, ma, in riferimento all’analoga fattispecie del “bonus mobili” di cui al DL 63/2013, l’Agenzia delle Entrate richiede, ai fini della fruizione di tale bonus, che il pagamento avvenga tramite bonifico bancario/postale speciale, oppure con carta di credito o debito (cfr. circolari nn. 29/2013, § 3.6, 11/2014 § 5.3).
È possibile, perciò, che la stessa condizione venga posta anche con riferimento all’agevolazione per le giovani coppie (anche se, a ben vedere, essa è svincolata dalle ristrutturazioni edilizie e, quindi, dai suoi adempimenti, da cui il “bonus mobili” mutua l’obbligo di pagamento tracciato mediante le predette modalità).