domenica 10 gennaio 2016

Gli amministratori di srl sono «blindati»

Inapplicabile la revoca correlata all’entità del capitale sociale che decide per l’azione di responsabilità, da deliberare solo dopo l’indicazione nell’odg

In relazione all’azione “sociale” di responsabilità degli amministratori di srl è oramai consolidato il principio in base al quale la legittimazione attiva riconosciuta a ciascun socio non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all’esercizio dell’azione stessa, ma solo che ciascun socio può esercitare l’azione nell’interesse della società benché non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, che si pone come litisconsorte necessario (cfr., da ultimo, Trib. Roma 19 ottobre 2015 n. 20844 e Trib. Roma 25 marzo 2015).

L’assenza di indicazioni normative, peraltro, lascia nell’incertezza non poche ulteriori situazioni.
Si pensi, innanzitutto, al caso in cui l’assemblea della srl dovesse deliberare l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore con una maggioranza rappresentante almeno un quinto del capitale sociale.

Trova o meno applicazione l’art. 2393 comma 5 c.c., ai sensi del quale la deliberazione dell’azione di responsabilità nell’ambito delle spa importa la revoca degli amministratori contro cui è proposta purché sia presa con il voto favorevole di simile maggioranza? La questione è controversa. Secondo una parte della dottrina, l’applicabilità analogica dell’art. 2393 comma 5 c.c. alle srl si concilierebbe adeguatamente con l’art. 2476 comma 3 c.c., ai sensi del quale l’azione di responsabilità contro gli amministratori di srl “è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi”. Si è osservato, in particolare, come sarebbe razionale un sistema che, ai fini della revoca, correli all’iniziativa di un singolo socio la decisione del giudice sulla ricorrenza di gravi irregolarità gestionali, e all’iniziativa collettiva (dell’assemblea) la presenza di una maggioranza qualificata.

Secondo la ricostruzione prevalente, invece, con l’art. 2476 comma 3 c.c. il legislatore avrebbe disegnato l’unica ipotesi di revoca applicabile nell’ambito dell’azione di responsabilità, indipendentemente dalla circostanza che l’esperimento dell’azione sia basato su un’iniziativa individuale o collettiva, escluso qualsiasi automatismo nell’allontanamento degli amministratori dall’incarico.

Minori incertezze sembrano porsi in relazione all’art. 2393 comma 2 c.c., che, nelle spa, riconosce la possibilità di deliberare l’azione di responsabilità in occasione della discussione del bilancio, anche in difetto di una specifica previsione all’ordine del giorno. Rispetto a tale ipotesi sussistono precedenti giurisprudenziali che hanno, in modo condivisibile, optato per la soluzione che esclude il ricorso all’analogia (Trib. Milano 20 ottobre 2015 n. 11735 e Trib. Roma 30 maggio 2013 n. 11884). La norma, infatti, deroga all’ordinario principio di preventiva informazione circa l’oggetto delle delibere assembleari; principio che si manifesta nella necessità di inserire gli argomenti da trattare nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione dell’assemblea. In questa prospettiva, dunque, la previsione si presenta a carattere eccezionale e, come tale, insuscettibile di estensione analogica.

Essa, inoltre, si spiega con l’esigenza, propria delle spa, di agevolare e accelerare l’esercizio dell’azione, evitando che ostacoli o ritardi possano derivare dal doversi procedere alla convocazione di una nuova riunione assembleare, successiva a quella in cui sono stati rilevati, con la discussione sul bilancio, i fatti di “mala gestio” produttivi di danno per la società: a tale esigenza, ritenuta preminente, è stato sacrificato l’interesse del singolo socio a essere informato preventivamente, attraverso l’ordine del giorno, circa le materie che saranno trattate nel corso dell’assemblea (oltre all’interesse a prendere parte alla discussione e alla deliberazione in punto di azione di responsabilità).

Alla luce di tale ratio, è stato osservato come, stante la legittimazione anche del singolo socio di srl, l’esigenza agevolativa dell’azione di responsabilità esposta non meriti, in linea di principio, di essere considerata preminente rispetto all’interesse del singolo membro della compagine sociale all’informazione preventiva attraverso la comunicazione dell’elenco delle materie da trattare.

Nelle spa, ancora, la discussione sul bilancio costituisce, almeno in via ordinaria, l’unico momento di contatto tra amministratori e soci, con la conseguenza che proprio tale discussione è l’occasione, per i secondi, per acquisire notizie sull’andamento delle attività della società e valutare l’operato degli amministratori. Nella srl, invece, il socio è titolare di un penetrante potere di controllo esercitabile in qualunque momento e non solo in occasione delle assemblee (e, in particolare, di quella di approvazione del bilancio).
Infatti, ai sensi dell’art. 2476 comma 2 c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto, non presente nelle spa, consente a ogni socio un costante monitoraggio dell’attività gestoria.
Ne deriva, si ribadisce, la non applicabilità alle srl dell’art. 2393 comma 2 c.c.