mercoledì 6 gennaio 2016

Al via lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali

Il MEF rende noto il decreto attuativo. Dal 2016 in chiaro i rapporti con San Marino e Liechtenstein, dal 2017 tocca a Svizzera e Monaco

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso disponibile il testo dell’atteso decreto che dà attuazione alle disposizioni, di matrice sia comunitaria che OCSE, che introducono lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali.

Al di là delle regole tecniche, che interessano per lo più gli intermediari finanziari tenuti all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, l’interesse che il provvedimento riveste risiede essenzialmente nel fatto che con esso si completa un percorso, compiuto in via congiunta dalle maggiori economie mondiali, per la messa a disposizione delle Amministrazioni fiscali dei dati dei conti intrattenuti all’estero dai propri residenti.

Tornando alla “genesi” del decreto, esso dà attuazione a disposizioni sia comunitarie che OCSE che, dal punto di vista operativo, hanno trovato una matrice comune nel c.d. Common Reporting Standard (CRS), insieme di regole tecniche per la verifica dei titolari dei conti e per l’invio dei dati alle Amministrazioni. Per quanto riguarda la normativa comunitaria, la fonte è la Direttiva 2014/107/UE che, modificando la precedente Direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa (che già prevedeva lo scambio automatico per una serie di redditi e di asset, in primis i redditi fondiari e i connessi immobili), ha esteso lo scambio automatico ai conti correnti e di deposito e alle altre rendite finanziarie non in precedenza monitorate con la Direttiva “risparmio”, incorporando di fatto il CRS al suo interno.

Per quanto riguarda le fonti OCSE, l’Italia è una delle 77 giurisdizioni firmatarie del Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) sullo scambio automatico, accordo con cui tali Stati e territori si sono impegnati ad adottare lo scambio automatico dei dati dei conti finanziari, molte delle quali (tra cui l’Italia) a decorrere dal 2016.

Per dare attuazione a questi impegni internazionali era stata approvata la legge n. 95 del 18 giugno 2015 che, oltre a ratificare l’accordo FATCA con gli Stati Uniti d’America (accordo “fratello” di quello multilaterale stipulato in sede OCSE), ha di fatto introdotto il CRS quale mezzo tecnico da adottare nell’ambito delle procedure di scambio automatico di informazioni ai fini fiscali derivanti da accordi e intese vincolanti stipulati dall’Italia.

Il decreto in commento va ad attuare questa parte della legge n. 95/2015, mentre per l’attuazione dell’accordo FATCA era intervenuto il DM 6 agosto 2015.

Regole tecniche affidate al CRS OCSE

Il procedimento di scambio automatico è sintetizzabile in cinque fasi, descritte nel § 77 dell’Implementation Handbook del CRS a suo tempo rilasciato dall’OCSE:
- individuazione degli intermediari finanziari tenuti all’invio dei dati alle Amministrazioni;
- individuazione dei conti finanziari;
- individuazione dei conti i cui dati devono essere segnalati;
- due diligence per individuare i titolari effettivi dei conti;
- invio dei dati alle Amministrazioni, le quali a loro volta li invieranno alle Amministrazioni degli altri Stati.

Come per l’accordo FATCA, le procedure vengono differenziate per i conti preesistenti (aperti sino al 31 dicembre 2015) e per i conti aperti successivamente, nonché a seconda dell’ammontare (superiore o meno al controvalore di un milione di dollari USA).
Come detto, per l’Italia il primo periodo caratterizzato dallo scambio dei dati è il 2016. Gli intermediari italiani dovranno, quindi, trasmettere i dati dei conti dei non residenti all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno solare successivo (per il 2016, entro il 30 aprile 2017), e l’Agenzia trasmetterà entro il successivo 30 settembre a ciascuna delle corrispondenti Amministrazioni estere i dati dei propri residenti (dati anagrafici della persona, numero di conto, saldo, movimentazioni ecc.). Le altre Amministrazioni faranno, naturalmente, lo stesso con i residenti italiani, essendo le regole di fatto speculari.

Va infine notato come, tra le altre 76 giurisdizioni firmatarie del MCAA, molte abbiano previsto il 2016 quale primo periodo d’imposta per il quale avverrà lo scambio dei dati: tra queste, oltre agli Stati comunitari figurano anche Stati quali San Marino e il Liechtenstein. Per altri Stati, tra cui la Svizzera e il Principato di Monaco, il primo anno interessato sarà invece il 2017.