Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e delle partecipazioni.
La legge di stabilità riapre i termini per presentare la perizia asseverata e per versare la prima rata dell'imposta sostitutiva.
Possibile «aggiornare» le partecipazioni.
Riferimento ai prezzi di mercato al 1° gennaio 2013.
Rivalutazione terreni e partecipazioni anche con la legge di stabilità 2013, che prevede il possesso dei beni alla data del 01.gennaio.2013 e il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.giugno.2013.
La legge di stabilità 2013 tra le tante novità ha previsto anche la proroga della possibilità di procedere alla rivalutazione terreni e rivalutazione partecipazioni. Il legislatore interviene per l’ennesima volta sull’articolo 2, del decreto legge n. 282 del 2002.
Ora le date da tenere in considerazioni sono:
- il 1 gennaio 2013 per il possesso dei beni,
- il 30 giugno 2013 per la redazione della perizia e pagamento dell’imposta sostitutiva.
Non cambiano le regole di base quali, ad esempio, la misura dell’imposta sostitutiva dovuta, sempre nella percentuale del 2% in relazione alle partecipazioni non qualificate e del 4% in relazione alle partecipazioni qualificate e ai terreni.
Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e delle partecipazioni.
L’articolo 1, comma 473, della legge di stabilità 2013 rinnova la facoltà per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto a eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del 01.gennaio.2013.
A REGIME
In caso di operazioni ripetute sugli stessi beni è possibile detrarre quanto già versato nelle occasioni precedenti.
Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e delle partecipazioni.
Infatti l'articolo 1, comma 473, della legge di stabilità 2013 rinnova la facoltà per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto a eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del 01.gennaio.2013.
Il termine per l'asseverazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o la prima rata) è fissato al 30.giugno.2013.
Il testo normativo modifica le date nella norma che introdusse la prima proroga e cioè l'articolo 2, del decreto legge 282/2002.
Non viene richiamato l'articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011, che prevede che in caso di rivalutazione ripetuta per i medesimi beni, è consentito detrarre l'imposta sostitutiva già versata nelle precedenti rivalutazioni.
Questa disposizione è a regime e quindi si applica anche in questa occasione.
Tale norma aveva fatto affermare in dottrina la possibilità di effettuare la rideterminazione del valore al ribasso senza assolvere l'imposta sostitutiva.
I codici tributo sono invariati e sono «8055» per le partecipazioni e «8056» per i terreni.
L'imposta sostitutiva è pari al:
- 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del
- 2% per le partecipazioni non qualificate.
La facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili è finalizzata alla riduzione della plusvalenza tassabile in presenza di vendita ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle imposte dirette.
Si ricorda che la successione o la donazione, anche successiva alla abolizione delle relativa imposta, consente comunque di adottare il valore dichiarato ai fini delle imposte ipotecarie e catastali quale costo iniziale al fine del calcolo della plusvalenza.
La rideterminazione del costo fiscale è prevista per le partecipazioni in società non quotate e quindi compresa la società semplice.
In caso di cessione di partecipazioni la plusvalenza si determina sottraendo dal corrispettivo il prezzo di acquisto il quale può essere determinato mediante perizia.
La riapertura dei termini dopo oltre un decennio di funzionamento di questa disposizione, potrebbe essere l'occasione per fare il punto, anche con l'aiuto interpretativo dell'agenzia delle Entrate, sui dubbi che sono emersi nella applicazione di questa normativa che ha interessato un numero elevato di contribuenti.
In primo luogo il legislatore dovrebbe ridefinire il significato di area edificabile in quanto l'articolo 36 del Dl 223/2006, che fornisce l'interpretazione autentica, è ancorato allo strumento urbanistico generale, disponendo che la semplice adozione qualifica l'area edificabile.
Nel frattempo gli strumenti urbanistici hanno cambiato nome (Pgt, Pat, Poc, Rue) e non è semplice stabilire in che relazione sono con gli strumenti urbanistici generali.
Si presenta spesso il problema che la cessione del terreno o delle partecipazioni avvenga a un prezzo inferiore al valore di perizia.
Questa procedura dovrebbe essere consentita senza riserve e senza la necessità di dover rifare una nuova perizia per dire che il terreno o la partecipazione hanno subito un ribasso di prezzo. Certamente vale il principio che il valore di perizia non deve generare mai minusvalenza.
Non dovrebbe essere nemmeno decisivo omettere il richiamo della perizia nell'atto di vendita dei terreni, fermo restando il valore minimo di perizia per la determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (articolo 7 legge 448/2001).
Serve anche affermare il principio che il versamento dell'imposta sostitutiva resta una facoltà e ove non sia ritenuto necessario il contribuente può ometterlo. È il caso degli eredi del contribuente che si trovano di fronte al debito delle rate di imposta sostitutiva non scadute, il cui pagamento dovrebbe essere eseguito dopo la data dell'avvenuto decesso.
Le regole
01 | SOGGETTI
Persone fisiche, che non agiscono nella sfera dell'impresa, società semplici ed enti non commerciali; tali soggetti possono essere anche non residenti. L'usufruttuario ha titolo per rivalutare i terreni e partecipazioni in quanto in caso di cessione limitatamente al corrispettivo percepito può realizzare plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67 del Tuir
02 | COSA RIGUARDA
Terreni agricoli (per i quali si prevede l'edificabilità o perché in previsione di essere ceduti prima del quinquennio), aree edificabili e partecipazioni in società di ogni tipo ed oggetto escluse quelle quotate in mercati regolamentati. Tali beni devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2013
03 | ADEMPIMENTI
Redazione della perizia da parte di un professionista indicato dalla legge (articolo 5 e 7 della legge n. 448/2001) che deve essere asseverata (notaio, giudice di pace, Tribunale) entro il 1 luglio 2013 essendo 30 giugno domenica). Il perito deve fare riferimento al valore dei beni alla data del 1 gennaio 2013
04 | IMPOSTA SOSTITUTIVA
L'imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del 2% per le partecipazioni non qualificate.
Il versamento deve essere eseguito entro il 1 luglio 2013 o in due o tre rate uguali di cui la prima deve essere versata entro tale data
A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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