INDICE
LA SETTIMANA IN BREVE
§ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
LE SCHEDE INFORMATIVE
§ MODELLO EAS, REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL 31.12.2012
Con la Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ribadisce la
possibilità di ricorrere alla "remissione in bonis" anche per il modello EAS entro il 31.12.2012,
differenziando gli enti che non hanno inviato il modello EAS da quelli che lo hanno inviato
ma in ritardo. § SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA, I BENI IN LEASING NON DEVONO ESSERE INCLUSI NEL MOL
Con la Risoluzione n. 107/E pubblicata lo scorso 11 dicembre, l'Agenzia delle Entrate ha
fornito chiarimenti in merito al calcolo del Margine Operativo Lordo (MOL) al fine della
verifica della causa di disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita
sistematica. § GLI ERRORI SUL VERSAMENTO DELL'IMU VANNO SEGNALATI AL COMUNE
La risoluzione n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata a ridosso
della scadenza del saldo Imu, chiarisce alcuni aspetti problematici legati al rimborso
dell'Imu, che in questa scheda analizziamo.
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
§ LA RIFORMA DEL CONDOMINIO
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 la Legge n. 220
dell'11.12.2012, ovvero la legge sulla Riforma del Condominio. Essa sarà operativa dal 18
giugno 2013. La legge apporta notevoli novità in merito alla figura dell'amministratore,
alle assemblee condominiali ed alle parti comuni dell'edificio, riscrivendo molti articoli del
Codice civile.
PRASSI DELLA SETTIMANA
§ LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico
§ I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico
SCADENZARIO
§ SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 24.12.2012 AL 10.01.2013
LA SETTIMANA IN BREVE
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le bozze dei modelli 770/2013 Semplificato e
Ordinario, del modello IRAP 2013, dei modelli UNICO SP 2013 (Società di persone), UNICO SC 2013
(Società di capitali), UNICO CNM 2013 (Consolidato nazionale e mondiale) e UNICO PF 2013, con
le relative istruzioni.
Per il modello 770 Ordinario le novità riguardano la nuova misura di tassazione delle rendite
finanziarie, unificata al 20% dal D.l. 138/2011 e l'obbligo per i sostituti d'imposta, tramite i quali
sono state riscosse somme derivanti da contratti di assicurazione esteri, di applicare un'imposta
sostitutiva sul valore delle polizze estere.
Per quanto riguarda la bozza del modello Irap 2013, le principali novità introdotte rispetto al
precedente modello riguardano le maggiori deduzioni per le assunzioni di lavoratrici e giovani
under 35 (per il 2012, infatti, la deduzione Irap per le imprese che li assumono a tempo
indeterminato passa da 4.600 a 10.600 euro, e da 9.200 a 15.200 euro se le assunzioni avvengono
in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e il credito
d'imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33, D.L. n. 179/2012).
Le bozze dei modelli UNICO SP 2013 (Società di persone) e UNICO SC 2013 (Società di
capitali) accolgono, invece, i nuovi spazi dove indicare le situazioni che determinano la
disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo e di quella applicabile a chi
è in perdita sistematica. Altra novità è costituita dall'inserimento, nel quadro RX, della sezione III,
dedicata ai contribuenti che non presentano la dichiarazione annuale Iva in via autonoma, per
riportare i dati relativi all'IVA dovuta o a credito e dell'eventuale Iva che si chiede a rimborso.
La bozza del nuovo modello UNICO Persone Fisiche 2013 accoglie, invece, le detrazioni di
imposta per le ristrutturazioni, l'indicazione dell'Imu pagata nel 2012, l'Ivie e Ivafe nel quadro RM,
il nuovo quadro LM dedicato al regime di vantaggio riservato ai nuovi imprenditori, artigiani e
professionisti, i beni concessi in uso ai soci (rigo RL10).
L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento del direttore del 17 dicembre
2012, il modello, con relative istruzioni e specifiche tecniche, con cui sarà possibile richiedere il
rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef o Ires) versate per effetto della mancata
deduzione, per gli anni pregressi, dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e
assimilato (art. 2 del D.L. n. 201/2011 e art. 4 del D.L. n. 16/2012). Le istanze devono essere
trasmesse in via telematica secondo un calendario suddiviso per aree geografiche. Il primo click
day sarà a mezzogiorno del 18 gennaio 2013 per i contribuenti domiciliati nelle Marche.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 di lunedì 17 dicembre 2012 la Legge n. 220
dell'11.12.2012, ovvero la legge sulla Riforma del Condominio. Dato che è previsto che essa entri
in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Riforma del Condominio
sarà operativa dal 18 giugno 2013. La legge ha una grande importanza sostanziale in quanto
riscrive molti articoli del Codice civile dedicati al condominio, dall'art. 1118 all'art. 1139, le
disposizioni di attuazione del codice civile (dall'art. 61 al nuovo art. 71-quater) e alcune
disposizioni sparse nelle leggi speciali.
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre scorso le Circolari del
MEF n. 35 e 36 del 27.11.2012 relative alle "modalità di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti" da parte delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e da parte delle regioni, degli enti locali e del
Servizio sanitario nazionale. Le due circolari indicano, tra le altre cose, le modalità di utilizzo della
piattaforma elettronica per gestire telematicamente il rilascio delle certificazioni dei crediti non
prescritti.
La direzione ministeriale della Giustizia tributaria ha fornito, con la direttiva n. 2 del 14
dicembre scorso, importanti precisazioni sul contributo unificato nel processo tributario. Tra i
chiarimenti, viene precisato che, nel caso in cui il ricorrente, pur versando l'esatto importo
dovuto, lo fa apponendo una marca da bollo anziché il contrassegno con la dicitura "contributo
unificato", i due tributi sono nettamente distinti e non si possono compensare. Pertanto, da un
lato la segreteria della Ct dovrà recuperare la somma non pagata, dall'altro non sarà possibile
ottenere il rimborso dell'imposta di bollo assolta mediante l'apposizione della marca.
La Commissione Attività produttive della Camera ha approvato il 19 dicembre la legge sulle
professioni "senz'Albo" (es: osteopati, grafologi, sociologi, kinesioterapisti, amministratori di
condominio e molte altre ancora). La legge approvata prevede che i professionisti senz'Albo
possano costituire associazioni fondate su base volontaria che devono promuovere la
formazione permanente per i propri iscritti e devono vigilare sulla condotta professionale di essi.
Nei siti web delle associazioni, poi, devono essere contenuti gli elementi informativi utili per i
clienti. Le associazioni possono rilasciare un'attestazione relativa all'iscrizione del professionista,
agli standard qualitativi, alle garanzie fornite e alla polizza assicurativa del professionista.
La Commissione europea ha affermato che le esenzioni relative all'ICI previste negli anni
scorsi per tutte le istituzioni senza scopo di lucro ma con attività economiche (compresa la
Chiesa cattolica) sono contrarie alle regole europee sugli aiuti di Stato, tuttavia non procederà
nei confronti dell'Italia perché questa recuperi il mancato gettito fiscale. La Commissione, pur
bocciando il vecchio meccanismo di applicazione dell'ICI, ha, pertanto, dato il suo benestare
alla nuova IMU, che rispetta le regole europee perché fa una differenza tra le attività
economiche e non economiche degli enti senza scopo di lucro.
Si ricorda, infine, che scade giovedì 27 dicembre il termine per il versamento dell'acconto
IVA 2012. Il versamento può avvenire su base storica, previsionale o "analitica", in base ad un
calcolo di convenienza che il contribuente deve effettuare.
MODELLO EAS, REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL 31.12.2012
Gli enti non commerciali di tipo associativo che non hanno inviato il modello EAS hanno tempo
fino al 31.12.2012 per presentarlo ricorrendo alla "remissione in bonis" e versando
contestualmente una sanzione pari a 258 euro.
Gli enti che, invece, hanno inviato il modello EAS, ma in ritardo, possono ricorrere alla
remissione in bonis pagando solo i 258 euro previsti per la sanzione, senza trasmettere
nuovamente il modello Eas.
Sono i chiarimenti riportati dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 110/E del 12
dicembre 2012 in risposta al Forum del terzo settore, che chiedeva chiarimenti in merito
all'applicazione della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012) alla comunicazione
di cui al modello EAS.
REMISSIONE IN BONIS MODELLO EAS ENTRO IL 31.12.2012
L'ISTITUTO DELLA
"REMISSIONE IN
BONIS"
L'istituto della c.d. "remissione in bonis", introdotto dal Decreto fiscale 2012
(D.L. n. 16/2012, art. 2,) è una particolare forma di sanatoria volta ad evitare
che mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad
adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al
contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la
possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Per poter regolarizzare la propria posizione, il contribuente che sia in
possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, deve:
¨ effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento richiesto entro il termine
di presentazione della "prima dichiarazione utile", ovvero della prima
dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per
effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento stesso;
¨ versare contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in
compensazione).
Nella Circolare n. 38/E/2012, l'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, affermato
che, "in sede di prima applicazione della norma", il termine di regolarizzazione
è fissato al 31.12.2012 anziché al 30.09.2012.
IL MODELLO EAS
Una delle fattispecie a cui è sicuramente applicabile la remissione in bonis è il
modello EAS, ovvero la comunicazione, introdotta dal D.L. n. 185/2008, a cui
sono obbligati gli enti di tipo associativo per poter fruire delle agevolazioni
fiscali loro concesse (non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle
quote e dei contributi - art. 148 del TUIR e art. 4, D.P.R. n. 633/1972).
In particolare, il modello EAS doveva essere presentato entro i seguenti
termini, in base alla data di costituzione dell'ente:
Data costituzione ente Scadenza presentazione modello EAS
Precedente al 29.11.2008 31.03.2011
Dal 29.11.2008 in poi, ma con 60° giorno
dalla data di costituzione
31.03.2011
antecedente al 31.03.2011
Dal 29.11.2008 in poi, con 60° giorno dalla
data di costituzione scadente a decorrere
dal 31.03.2011
60° giorno dalla data di costituzione
dell'ente
ENTI CHE NON
HANNO INVIATO
IL MODELLO EAS
Nella Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha
ribadito che gli enti che NON hanno inviato il modello EAS hanno ancora
tempo fino al 31.12.2012 per poter regolarizzare la propria posizione ricorrendo
alla "remissione in bonis", cioè:
¨ inviando entro tale termine il modello EAS;
¨ versando contestualmente la sanzione di € 258 con modello F24 (codice
tributo 8114).
ENTI CHE
HANNO INVIATO
IL MODELLO EAS,
MA IN RITARDO
Gli enti che, invece, hanno presentato il modello EAS, ma lo hanno fatto in
ritardo, entro il 31.12.2012 possono ricorrere alla "remissione in bonis"
unicamente versando la sanzione di € 258, senza presentare nuovamente il
modello EAS (salvo, ovviamente, nel caso in cui vi siano state variazioni dei dati
precedentemente comunicati) e fermo restando il possesso dei requisiti.
Società in perdita sistematica, i beni in leasing non devono
essere inclusi nel MOL
Importanti chiarimenti giungono dalle Entrate in materia di disciplina delle società in perdita
sistematica, introdotta dall'art . 2 del D.L. n. 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto 2011). Con la
Risoluzione n. 107/E pubblicata lo scorso 11 dicembre, infatti, l'Agenzia delle Entrate precisa che,
al fine della verifica della sussistenza di un Margine Operativo Lordo (MOL) positivo, che
costituisce causa di disapplicazione automatica della disciplina in parola, devono essere esclusi
dal calcolo del MOL non solo i beni in proprietà, ma anche i beni acquisiti in leasing.
REMISSIONE IN BONIS MODELLO EAS ENTRO IL 31.12.2012
LA DISCIPLINA
DELLE SOCIETA'
IN PERDITA
SISTEMATICA
L'art. 2, commi da 36-quinqies a 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011 ha
introdotto due importanti novità per le società di comodo:
¨ la maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES, che quindi per tali società
diventa del 38% (= 27,5% + 10,5%);
¨ l'estensione della condizione di "non operatività" anche alle società in perdita
fiscale sistematica In particolare, la società che, pur superando il test di
operatività nel periodo d'imposta considerato, sia:
ü in perdita per 3 periodi d'imposta consecutivi;
ü ovvero, nell'arco del triennio, dichiari:
· per due periodi d'imposta, una perdita fiscale;
· per uno, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di
comodo;
dovrà essere comunque assoggettata alla disciplina prevista per le non
operative (al pari delle società che non hanno superato il test di operatività) a
decorrere dal 4° periodo d'imposta successivo.
Indipendentemente dal superamento del test di operatività, quindi,
occorre verificare di non essere, nel triennio, in nessuna delle due condizioni
sopra elencate, per evitare di ricadere, a decorrere dal successivo quarto
periodo d'imposta, nelle limitazioni previste in materia di società non
operative, compresa la maggiorazione dell'aliquota Ires del 10,5% nel caso di
società soggetta ad Ires.
Occorre precisare che la novità sulle società in perdita sistematica, a
differenza di quella della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota Ires, si applica
alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati dalla disciplina delle
società di comodo e, quindi, anche alle società di persone.
Le novità decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
17.09.2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente
con l'anno solare, ma hanno avuto effetto già quest'anno in sede di UNICO
2012 in quanto per il calcolo dell'acconto 2012 con il metodo storico si doveva
tenere conto di tali novità.
IL MOL POSITIVO
COME CAUSA DI
DISAPPLICAZIONE
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.06.2012, seguito dalla
Circolare n. 23/E del medesimo giorno, sono state individuate le fattispecie, al
verificarsi delle quali per almeno 1 dei 3 anni di osservazione (2009, 2010 e
AUTOMATICA 2011), la società in perdita sistematica non è considerata non operativa,
quindi senza necessità di presentare istanza di interpello disapplicativo.
Tra queste cause di disapplicazione automatica della disciplina delle
società in perdita sistematica è stata individuata anche la sussistenza di un
margine operativo lordo (MOL) positivo, precisando che come tale si deve
intendere: "la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla
lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile. A tal fine, i costi della
produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni
ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B)."
Stando al tenore letterale della disposizione contenuta del Provvedimento,
i beni acquisiti in leasing avrebbero una disparità di trattamento rispetto ai
beni di proprietà della società, in quanto:
¨ i beni immobilizzati acquisiti in leasing rientrano a pieno campo tra i costi della
produzione di cui alla lettera B) del conto economico, per cui contribuirebbero
alla formazione dei costi della produzione;
¨ al contrario, i beni propri della società rientrerebbero tra gli ammortamenti e,
quindi, sarebbero esclusi da tale conteggio.
Tale disparità di trattamento contrasterebbe con quanto previsto dall'art.
102, comma 7, del TUIR, il quale afferma il principio di sostanziale equivalenza
tra l'acquisizione di un bene in proprio e quella effettuata mediante contratti
di leasing1.
IL CALCOLO DEL
MOL SECONDO
LE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 107/E dell'11 dicembre 2012, ha
ritenuto opportuno fornire chiarimenti al riguardo. In particolare, ha precisato
che, al fine di garantire un trattamento paritario tra le due modalità di
"acquisizione" dei beni immobili strumentali all'esercizio d'impresa, a
prescindere dalle scelte contabili effettuate e anche dalla data di
sottoscrizione e dalla durata del contratto di leasing, il MOL rilevante ai fini
della disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita
sistematica deve essere calcolato escludendo dai costi della produzione di
cui alla lettera B) del conto economico anche l'ammontare dei canoni di
leasing indicati in bilancio.
Ciò comporta, quindi, che le società il cui MOL diventa negativo solo per
effetto dei leasing non devono presentare istanza di interpello disapplicativo
dalla disciplina delle società in perdita sistematica.
1 Principio ribadito anche in altri documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 19/E del 23.02.2004 e
Circolare n. 28/E del 21.06.2011, par. 9.1).
Gli errori sul versamento dell'IMU vanno segnalati al Comune
La risoluzione n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata a ridosso della
scadenza del saldo Imu, chiarisce alcuni aspetti problematici legati al rimborso dell'Imu.
Prima di affrontare le diverse casistiche, il documento delle finanze ricorda che l'Imu è un
tributo comunale, nonostante una parte del gettito sia destinato allo Stato, e che per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi , le sanzioni e gli interessi si applicano le disposizioni
vigenti in materia di Imu.
Per i rimborsi, in particolare, si applica l'art. 1 comma 164 della L. 296/2006: pertanto è il
Comune il soggetto che deve restituire le maggiori somme versate, entro 180 giorni dalla data di
presentazione dell'istanza.
Il dipartimento poi chiarisce che è possibile "compensare" gli importi statali con quelli
comunali, in questo modo, ad esempio, un errato versamento allo Stato può essere usato per
azzerare l'imposta dovuta o per versare un minor importo comunale. Sarà poi compito dello Stato
e dell'ente locale effettuare le proprie regolarizzazioni finanziarie.
IL COMUNE COME UNICO INTERLOCUTORE PER L'IMU
IMU ERARIALE E
COMUNALE
VERSATA IN
ECCESSO
Il primo caso esaminato dalle Finanze è quello in cui l'Imu sia comunale
che erariale sia stata versata erroneamente.
L'esempio affrontato nella risoluzione è quello di un anziano che avendo
trasferito la propria residenza nella casa di riposo, a giugno aveva
considerato il suo immobile come seconda abitazione, per poi accorgersi a
dicembre che il proprio Comune aveva assimilato l'immobile ad abitazione
principale, elevando la relativa detrazione fino a concorrenza dell'imposta
dovuta. A dicembre, quindi, il contribuente si trova con un credito pari
all'imposta versata, sia nei confronti del Comune che dello Stato (per la
seconda abitazione infatti l'Imu va suddivisa in due quote: comunale e
statale).
Il contribuente dovrà presentare l'istanza di rimborso ad un unico
soggetto: il Comune. Sarà quest'ultimo poi a "vedersela" con lo Stato per le
opportune compensazioni.
Il secondo caso affrontato dalle Finanze diverge dal primo solo per il fatto
che il Comune, pur avendo previsto l'assimilazione ad abitazione principale,
non ha elevato la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In
questa ipotesi l'Imu comunale dovuta risulta inferiore rispetto a quella
versata, mentre quella erariale risulta azzerata. Non sarà necessario che il
contribuente versi la quota dovuta al Comune e contestualmente chieda il
rimborso di quella statale, ma potrà "compensare" i due importi, chiedendo
solo il rimborso al Comune per la somma restante.
COMPENSAZIONE
PARZIALE
Il terzo caso illustrato nella risoluzione 2/DF affronta l'ipotesi in cui il
contribuente abbia erroneamente versato a giugno la quota erariale, e a
dicembre si trovi a dover versare una determinata cifra al Comune, pur
avendo tenuto conto della maggiore imposta erariale pagata. Il
contribuente dovrà inoltrare al Comune un'istanza dove evidenzierà che il
saldo è stato calcolato tenendo conto della quota erroneamente versata
allo Stato. Spetterà poi allo Stato e al Comune effettuare le proprie
regolamentazioni finanziarie.
CODICE TRIBUTO
ERRATO
Ferma restando la correttezza dell'importo complessivamente versato, nel
caso in cui sia stato erroneamente indicato il codice tributo nel modello F24
o nel bollettino postale, la correzione dovrà essere richiesta al comune, non
all'Agenzia delle Entrate sempre per il fatto che l'Imu è un tributo comunale.
Se l'errata indicazione del codice ha creato un'errata distribuzione
dell'imposta tra Stato e Comune, spetterà a costoro – come nei casi già
illustrati prima – effettuare le relative regolamentazioni.
CODICE CATASTALE
ERRATO
Se l'intermediario (banca, Poste, agente della riscossione), presso il quale è
stato presentato il modello F24, ha riportato in maniera scorretta il codice
catastale del comune ove è situato l'immobile, indicato dal contribuente,
quest'ultimo potrà richiedergli l'annullamento del mod. F24.
In questo modo il modello di pagamento potrà essere rinviato con i dati
corretti e la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate sarà in grado di
sistemare la base informativa, trasmettere ai comini interessati i dati
dell'annullamento e dell'operazione corretta, nonché effettuare le relative
regolazioni finanziarie.
LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare n. 47 del 20 Dicembre 2012 L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità
della "remissione in bonis" all'opzione per la "cedolare
secca", ammettendola purché vi sia la chiara e precisa
volontà del contribuente di aderire alla "cedolare
secca" fin dall'inizio e che non si tratti, invece, di un
mero ripensamento adottato per pura convenienza.
Non può, quindi, beneficiare dell'istituto della
remissione in bonis per l'anno in corso il contribuente
che, pagando annualmente l'imposta di registro,
l'abbia già versata regolarmente, senza effettuare la
scelta nei termini previsti.
I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 14 Dicembre
2012
L'Agenzia rende noto che sono state pubblicate, sul
proprio sito Internet, le bozze dei modelli 770/2013
Ordinario e Semplificato, con le relative istruzioni.
Comunicato stampa del 17 Dicembre
2012
L'Agenzia comunica di aver pubblicato sul proprio sito
Internet la bozza del modello IRAP 2013, con le relative
istruzioni.
Comunicato stampa del 17 Dicembre
2012
L'Agenzia informa che è stato approvato, con apposito
Provvedimento direttoriale, il modello di istanza di
rimborso con cui il contribuente può richiedere il
rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef e Ires)
versate per effetto della mancata deduzione dell'Irap
relativa alle spese per il personale dipendente e
assimilato (art. 2 del Dl n. 201/2011).
Comunicato stampa del 17 Dicembre
2012
L'Agenzia informa che, in Commissione Bilancio del
Senato, è stato presentato un emendamento al
Disegno di Legge di stabilità 2013 (Atto Senato 3584),
con cui si consente l'accesso al finanziamento
agevolato per il pagamento di tributi, contributi e
premi, anche a favore di soggetti con residenza o
domicilio fiscale o il proprio mercato di riferimento nei
territori del cratere e che hanno subìto un "danno
economico" a causa degli eventi sismici di maggio
2012, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti
dovuti fino al 30 giugno 2013.
Il danno economico è dimostrato dalla sussistenza di
almeno due delle quattro condizioni previste:
¨ diminuzione del volume d'affari;
¨ riduzione di personale o utilizzo di cassa integrazione;
¨ riduzione di consumi per utenze;
¨ riduzione di costi variabili correlati ai volumi di
produzione.
Comunicato stampa del 18 Dicembre
2012
L'Agenzia rende noto che sono state pubblicate, sul
proprio sito Internet, le bozze dei modelli UNICO SC
2013, UNICO SP 2013 e UNICO CNM 2013.
Comunicato stampa del 20 Dicembre
2012
L'Agenzia rende noto che è stata pubblicata, sul
proprio sito Internet, la bozza del modello UNICO PF
2013.
Comunicato stampa del 20 Dicembre
2012
L'Agenzia informa della pubblicazione della Circolare
n. 47/E/2012, con chiarimenti in merito all'applicabilità
della "remissione in bonis" all'opzione per la "cedolare
secca".
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 24.12.2012 AL 10.01.2013
Giovedì 27 Dicembre 2012 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con
obbligo mensile, per presentare gli elenchi INTRASTAT
relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel
mese precedente
Giovedì 27 Dicembre 2012 Versamento dell'acconto IVA 2012 da parte dei
contribuenti IVA mensili e trimestrali
Lunedì 31 Dicembre 2012 Ultimo giorno utile per il ravvedimento della
presentazione della dichiarazione UNICO 2012, IRAP
2012, IVA 2012 omessa, versando contestualmente,
con modello F24, la sanzione ridotta
Lunedì 31 Dicembre 2012 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.12.2012 o
rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.12.2012 da
parte dei contribuenti che non hanno optato per il
regime della "cedolare secca"
Lunedì 31 Dicembre 2012 Presentazione della comunicazione di opzione/rinnovo
per il regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e
116 del TUIR) da parte dei soggetti di cui all'art. 73,
comma 1, lett. a) del TUIR
Lunedì 31 Dicembre 2012 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di
importo > € 500 rese e ricevute nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio
in Paesi c.d. "black list", da parte dei soggetti Iva
mensili
Lunedì 31 Dicembre 2012 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti
intracomunitari di beni registrati nel mese di Novembre
2012, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli
estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12)
Lunedì 31 Dicembre 2012 Liquidazione e versamento dell'IVA relativa agli
acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
da parte degli enti non commerciali
Lunedì 31 Dicembre 2012 Termine ultimo, per i soggetti percipienti le provvigioni
corrisposte per le prestazioni anche occasionali
inerenti a rapporti di commissione, agenzia,
mediazione, rappresentanza di commercio e
procacciamento d'affari, per presentare ai
committenti, preponenti o mandanti, la dichiarazione
contenente i dati identificativi dei percipienti stessi
nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa,
nell'esercizio della loro attività, dell'opera di
dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della
ritenuta nella misura del 20% dell'ammontare delle
provvigioni
Lunedì 31 Dicembre 2012 Presentazione della dichiarazione Modello Unico
relativa alle persone decedute successivamente al 29
febbraio 2012
Giovedì 10 Gennaio 2013 Per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale
agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di
lavoro autonomo e che abbiano chiesto l'assistenza
fiscale dell'Agenzia delle Entrate per l'adempimento
degli obblighi tributari, scade il termine per la
trasmissione telematica dei dati contabili delle
operazioni effettuate, relative al trimestre solare
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Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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