LA SETTIMANA IN BREVE
La novità più importante è sicuramente costituita dall'approvazione definitiva della Legge
di Stabilità 2013. Dopo la fiducia votata dalla Camera, infatti, la Legge di Stabilità è stata
approvata venerdì 21 dicembre con 309 sì, 55 no e 5 astenuti. Ha un peso finanziario di 32,4
miliardi di euro ed è composta di 560 commi (erano inizialmente 210). Tra le novità: da gennaio
cambio della fatturazione Iva e dal 1° luglio aumento dell'aliquota ordinaria dal 21 al 22%.
Maggiori gli sconti Irpef alle famiglie e stretta sulle auto aziendali. Arriva la Tobin tax, l'imposta sulle
transazioni finanziarie. La legge è la n. 228/2012.
E' stato pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze del Ministero il pdf editabile per la
dichiarazione IMU. Il modello può essere compilato online in duplice copia e inviato direttamente
al Comune tramite Posta Elettronica Certificata o stampato per la presentazione cartacea a
mano o con raccomandata senza avviso di ricevimento. La dichiarazione va presentata entro il 4
febbraio 2013 per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 o, più in
generale entro 90 giorni dall'acquisto o nel caso di variazioni che comportino modifiche
dell'imposta.
Dalla conversione in legge del DL sviluppo bis n. 179/2012 arriva una deroga alla nuova
normativa sui contratti agroalimentari per imprese e cooperative agricole. Sui nuovi obblighi nei
contratti agroalimentari, l'art. 36 bis del DL 179/2012, convertito nella legge n. 222/2012, modifica
il comma 1 dell'art. 62 DL 1/2012 prevedendo che i contratti tra imprenditori agricoli (coop
comprese) non costituiscono più "cessioni". Per questo motivo la mancanza di forma scritta o il
mancato rispetto dei termini di pagamento non rendono nullo il contratto. Restano applicabili
però le sanzioni previste da 216 a 20.000 euro per le parti contraenti.
Nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta ufficiale di venerdì 21 dicembre è stato
pubblicato il provvedimento di approvazione delle tabelle ACI 2013, con i valori da utilizzare per
la tassazione del reddito in natura derivante dall'assegnazione delle autovetture aziendali ai
dipendenti. Si rilevano aumenti tra il 3 e il 4 per cento per le auto a benzina e tra il 5 e il 6 per
cento per i veicoli diesel.
L'Agenzia delle Entrate ha siglato una nuova intesa con gli intermediari per l'utilizzo del
servizio F24 cumulativo. Si tratta di una procedura telematica che consente agli intermediari di
effettuare i versamenti telematici di imposte e contributi dovuti dai loro clienti, con addebito
diretto sui conti correnti dei contribuenti stessi. La convenzione precedente, valida per il triennio
2010-2012, è infatti scaduta il 31 dicembre scorso. L'intermediario che voglia aderirvi deve
collegarsi al servizio Entratel e seguire le indicazioni presenti nel sito: l'adesione si riterrà
perfezionata nel momento in cui si riceverà l'attestazione di accettazione. Coloro che hanno già
aderito alla vecchia convezione avranno tempo per aderire a quella nuova fino al 30 giugno
2013. Dopo tale data l'Agenzia comunicherà che gli eventuali flussi inviati a decorrere dal 1°
agosto 2013 saranno scartati.
Sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi aggiornati dei soggetti
ammessi al riparto delle somme riservate al cinque per mille per gli anni 2009 e 2010. In
particolare sono stati pubblicati:
· gli elenchi dei beneficiari dell'anno 2009, aggiornati al 14.11.2012, compresi coloro che
hanno usufruito della proroga al 31.05.2012 dei termini per l'invio dell'integrazione
documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate (D.p.c.m. 20.04.2012);
· gli elenchi dei beneficiari dell'anno 2010, aggiornati al 9.11.2012, comprese le Onlus e gli
enti di volontariato che hanno usufruito della proroga al 31.05.2012 dei termini per l'invio
dell'integrazione documentale delle domande di iscrizione, differiti al 31.05.2012 e gli altri
soggetti in possesso dei requisiti necessari al 7.5.2010 che hanno usufruito del maggior
termine del 30.06.2010 per l'iscrizione.
E' stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 213 alla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2012 il
D.p.c.m. 20.12.2012 relativo al Mud, il modello unico per la dichiarazione annuale ambientale.
Entro il 30 aprile prossimo le imprese obbligate dovranno tornare a presentare esclusivamente il
MUD (in luogo del SISTRI, c.d. "mudino"), usando il modello e le istruzioni allegate al nuovo
provvedimento, che sostituisce il precedente D.p.c.m. 23.12.2011. Il modello si compone di sei
sezioni: rifiuti speciali; veicoli fuori uso; imballaggi; Raee; rifiuti urbani, assimilati e raccolti in
convenzione; produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 è stato pubblicato il Decreto contenente le
regole per accedere agli incentivi per i pannelli solari termici, le caldaie e biomassa e le altre
forme di energia pulita, ad eccezione del fotovoltaico. I contributi disponibili sono pari in totale a
900 milioni di euro, 700 per i privati e 200 per i progetti delle pubbliche amministrazioni. Il click day
per l'invio delle domande non è ancora stato fissato, ma dopo la pubblicazione in Gazzetta del
decreto, si può stimare che le domande dovranno essere inviate al Gse (Gestore servizi elettrici)
al massimo entro febbraio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota circolare del 21 dicembre scorso, ha
reso noto che gli importi del diritto annuale dovuto per il 2013 alle Camere di Commercio restano
uguali a quelli previsti per il 2011 e per il 2012. La circolare spiega che l'importo non è stato
aggiornato a causa della difficile situazione economica dei soggetti iscritti. La circolare
ministeriale coglie, inoltre, l'occasione, per riepilogare le procedure con cui si definiscono i
parametri utilizzati per determinare gli importi.
Alla fine di dicembre 2012, le Camere di Commercio, con il coordinamento del Ministero
dello Sviluppo Economico, hanno diffuso una prima "guida sintetica" alle formalità occorrenti per
l'iscrizione delle c.d. "start up" al Registro delle Imprese. La registrazione, in particolare, va
effettuata in una "sezione speciale" del Registro appositamente istituita per le Sti (start up
innovative). L'iscrizione è fondamentale perché è posta dalla legge come condizione per
accedere ai benefici riservati a tali imprese, introdotti dall'art. 25 della Legge n. 221 del 17.12.2012
di conversione del Decreto Sviluppo bis (D.L. n. 179/2012).
E' atteso oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
che dà attuazione al nuovo redditometro 2.0. Il decreto, in particolare, individua il contenuto
induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche, sulla base del
quale gli uffici delle Entrate potranno fondare la ricostruzione sintetica del reddito complessivo. Lo
strumento consta di oltre 100 voci di spesa. L'amministrazione finanziaria, tra febbraio ed i primi
giorni di marzo, definirà le liste selettive dei contribuenti a rischio evasione e da sottoporre ad
accertamento, mentre il nuovo redditometro entrerà a pieno regime da marzo per essere
applicato agli anni d'imposta a decorrere dal 2009 (quindi, dai redditi dichiarati nel 2010).
L'Agenzia delle Entrate, come previsto dal Provvedimento dello scorso 17 dicembre, ha
messo a disposizione da ieri 3 gennaio, sul proprio sito internet, il software utile per inviare le
istanze di rimborso delle maggiori imposte Irpef e Ires versate per effetto della mancata
deduzione Irap dal 2007 al 2011. Il primo click day per la trasmissione telematica è previsto per le
ore 12 del prossimo 18 gennaio per i contribuenti delle Marche. Il rimborso spetta per i versamenti
effettuati nei 48 mesi precedenti alla data del 28.12.2011 (entrata in vigore del D.L. n. 201/2011,
che ha fissato la deduzione integrale della quota Irap relativa al costo del personale).
Novità per le fatture emesse.
L'incessante attività di "semplificazione" degli adempimenti e delle formalità che caratterizza i
nostri legislatori, introduce due nuovi obblighi in tema di fatture emesse.
Innanzitutto l'obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente, o il
codice fiscale se si tratta di privato. Se il cessionario o committente è un soggetto passivo
d'imposta in un altro Stato della Ue, si deve indicare in fattura il numero identificativo IVA
attribuito dallo Stato membro, mentre nulla è obbligatorio indicare se l'acquirente è un privato
cittadino residente in altro stato della Ue.
Se invece il committente o cessionario risiede in uno Stato extra-Ue, nulla è obbligatorio indicare
sia che si tratti di impresa, sia che si tratti di privato.
In secondo luogo, è stato introdotto il concetto che ogni fattura emessa deve essere "numerata
in modo univoco". Nulla essendo stato precisato in merito, si ritiene che tale condizione possa
essere soddisfatta aggiungendo (oppure premettendo) al numero della fattura l'anno di
emissione; fermo il fatto che dovrà essere altresì indicata anche la data completa. Si ritiene
quindi che possano soddisfare la nuova richiesta, le numerazioni del tipo: 1/2013 oppure
20130001.
Nuovi limiti ENASARCO.
Sono stati aggiornati i nuovi limiti ENASARCO: li riepiloghiamo di seguito.
Agenti PLURIMANDATARI Enasarco 2013
Il Massimale Provvigionale annuo è pari ad Euro 22.000,00 (ventiduemila).
Il Minimale Contributivo annuo è pari ad Euro 400,00 (quattrocento).
Agenti MONOMANDATARI Enasarco 2013
Il Massimale Provvigionale annuo è pari ad Euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento).
Il Minimale Contributivo annuo è pari ad Euro 800,00 (ottocento).
L'Aliquota contributive Enasarco per il 2013 è pari al 13,75%, di cui:
il 50% è a Carico dell'Agente (trattenuta)
il 50% è a Carico dell'Azienda
Ravvedimento IMU entro il 16 gennaio
Ai fini IMU opera lo stesso regime sanzionatorio previsto in materia di Ici. In particolare, i
contribuenti che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo IMU entro il 17.12.2012, hanno
tempo fino al prossimo 16 gennaio per regolarizzare la propria posizione ricorrendo al
ravvedimento operoso "breve", che consente di versare l'importo omesso pagando una
sanzione ridotta pari al 3%, oltre agli interessi al tasso legale del 2,5%.
Nella presente scheda illustriamo in sintesi le modalità per ricorrere al ravvedimento per l'IMU.
RAVVEDIMENTO OPEROSO "BREVE" PER OMESSO VERSAMENTO SALDO IMU
IL VERSAMENTO
DELL'IMU
L'IMU deve essere versata, generalmente, in due rate:
¨ la prima, a titolo di acconto entro il 16 giugno;
¨ la seconda, a titolo di saldo entro il 16 dicembre.
Per il 2012, primo anno di applicazione dell'IMU:
¨ l'acconto IMU era dovuto entro il 18 giugno 2012 (il 16 cadeva di sabato);
¨ il saldo IMU era dovuto entro il 17 dicembre 2012 (il 16 cadeva di
domenica).
In caso di omesso o insufficiente versamento dell'IMU, si deve tenere
presente che la disciplina del regime sanzionatorio relativa all'IMU si rifà alle
norme previste in materia di ICI (art. 9 del DLgs 23/2011).
LE SANZIONI
ORDINARIE
Nello specifico, alle violazioni IMU sono applicabili le seguenti sanzioni:
OMESSA DICHIARAZIONE
Dal 100 al 200% dell'imposta dovuta, con un
min. di € 51
DICHIARAZIONE INFEDELE
Dal 50 al 100% della maggiore imposta
dovuta
OMISSIONI O ERRORI CHE NON INCIDONO
SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA
Da euro € 51 ad € 258 se l'omissione o
l'errore attengono ad elementi che non
incidono sull'ammontare dell'imposta.
La stessa sanzione si applica per le violazioni
relative a:
¨ la mancata esibizione o trasmissione di
atti e documenti;
¨ la mancata restituzione dei questionari
nei 60 gg dalla richiesta o per la loro
mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele.
OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO
Pari al 30% di ogni importo non versato o
versato in ritardo nei casi di omesso,
insufficiente o ritardato versamento
dell'imposta in "acconto" o a "saldo", alle
rispettive scadenze (art. 13, DLgs 471/97).
ERRORE IN F24 O NEL BOLLETTINO POSTALE
Da € 103 a € 516 se il modello F24 o il
bollettino utilizzati per il versamento
dell'imposta non contengono gli elementi
necessari per l'identificazione del soggetto
che li esegue e per l'imputazione della
somma versata (art. 15, DLgs 471/97).
L'irrogazione delle suddette sanzioni in misura "ordinaria" può essere evitata
laddove il contribuente regolarizzi la violazione mediante ravvedimento
operoso (art. 13, DLgs 472/97).
Il contribuente può regolarizzare la propria posizione, mediante l'istituto
del ravvedimento operoso, solo se:
¨ versa oltre all'imposta (o alla differenza d'imposta non versata) anche le
sanzioni (in misura ridotta) e gli interessi moratori calcolati al tasso legale
con maturazione giorno per giorno (si rammenta che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 il tasso di interesse legale è pari al 2,5% annuo2);
¨ la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza.
IL RAVVEDIMENTO
OPEROSO
DELL'OMESSO/
INSUFFICIENTE
VERSAMENTO IMU
Con riferimento all'IMU, in caso di omesso o insufficiente versamento
dell'imposta dovuta per il 2012, si applicano le seguenti sanzioni ridotte:
0,2% PER GIORNO DI RITARDO
"RAVVEDIMENTO SPRINT"
Per i versamenti tardivi effettuati nei 14 gg successivi la
scadenza:
¨ le sanzioni "ordinarie" variano, a seconda dei
giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo
(1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo
(14/15 del 30%);
¨ in caso di ravvedimento, tali sanzioni sono ridotte
ad 1/10, diventando quindi dello 0,2% per un
giorno di ritardo fino al 2,8% per 14 giorni di
ritardo.
3% (1/10 DEL 30%)
"RAVVEDIMENTO BREVE"
Se il pagamento dell'imposta dovuta viene eseguito
dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza.
NB: riguardo l'omesso versamento del saldo IMU, la cui
scadenza era il 17.12.2012, il "ravvedimento breve"
dovrà essere eseguito entro il 16.01.2013.
2 In caso di variazione del tasso legale, il calcolo degli interessi deve essere effettuato pro rata temporis, sulla base dei
tassi in vigore nei singoli periodi.
3,75% (1/8 DEL 30%)
"RAVVEDIMENTO LUNGO"
Se il pagamento dell'imposta dovuta è effettuato oltre
i 30 giorni dalle relative scadenze, ma entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione
oppure entro un anno dall'omissione o dall'errore.
MODALITA' DI
VERSAMENTO IN
CASO DI
RAVVEDIMENTO
Il pagamento della somma dovuta in caso di ravvedimento può essere
effettuato sia con il modello F24 che con il bollettino di conto corrente
postale approvato con Decreto MEF 23.11.2012 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30.11.2012) e reso disponibile dal 1° dicembre 2012 per il
versamento dell'IMU.
Per quanto riguarda il pagamento con modello F24, l'Agenzia, con la
Risoluzione n. 35/E/2012, ha precisato che:
¨ le sanzioni e gli interessi "sono versati unitamente all'imposta dovuta" in
ragione della quota spettante al Comune e allo Stato;
¨ occorre barrare la casella "RAVV".
In pratica, nel modello F24, sanzioni e interessi non vanno evidenziati
separatamente, bensì si sommano in un unico rigo insieme all'IMU per cui ci
si ravvede.
CODICE TRIBUTO IMU DESTINATARIO
3912
Abitazione principale e
relative pertinenze
Comune
3913
Fabbricati rurali ad uso
strumentale
Comune
3914 Terreni Comune
3915 Terreni Stato
3916 Aree fabbricabili Comune
3917 Aree fabbricabili Stato
3918 Altri fabbricati Comune
3919 Altri fabbricati Stato
3923 Interessi da accertamento Comune
3924 Sanzioni da accertamento Comune
Il ravvedimento può essere effettuato anche utilizzando il bollettino di
conto corrente postale, che, infatti, prevede un'apposita casella "Ravv",
che deve essere barrata se il pagamento si riferisce al ravvedimento
dell'Imu.
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
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