Invio la consueta circolare informativa.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 4 DEL 25 GENNAIO 2013
LA SETTIMANA IN BREVE
§ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
LE SCHEDE INFORMATIVE
§ IL PAGAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO ENTRO IL 31.01.2013
Scade il prossimo 31 gennaio il termine per il versamento dell'addizionale erariale alla
tassa automobilistica (c.d. "superbollo") da parte dei possessori di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw. § LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA/2013
Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2013 sono stati approvati i modelli di
dichiarazione IVA 2013 per l'anno d'imposta 2012. Si illustrano brevemente le principali
novità introdotte al modello di dichiarazione IVA/2013, il cui termine di presentazione è il
30 settembre 2013.
§ INTEGRATIVA ENTRO IL 29.01 PER TRASFORMARE IL RIMBORSO IN COMPENSAZIONE
I contribuenti possono cambiare la richiesta di rimborso, indicata nei Mod. Unico o Irap
2012, scegliendo in alternativa la compensazione dell'eccedenza d'imposta, sempre che
il rimborso non sia già stato erogato. Per farlo basta presentare la dichiarazione integrativa
entro il 29 gennaio.
PRASSI DELLA SETTIMANA
§ LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico
§ I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico
SCADENZARIO
§ SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 25.01.2013 ALL'11.02.2013
LA SETTIMANA IN BREVE
Con un comunicato stampa pubblicato il 20 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha precisato
che i pensionati, titolari della sola pensione, "non saranno mai selezionati dal nuovo
redditometro". Questo, infatti, è uno strumento che verrà utilizzato per individuare i finti poveri e,
quindi, l'evasione "spudorata": è il caso dei contribuenti che, "pur evidenziando una elevata
capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale
negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto." A sostegno di quanto detto,
l'Agenzia riconferma che, già in fase di selezione, non saranno prese in considerazione le
posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro e che, in base alla convenzione annuale con il
Ministero dell'Economia, dovranno essere effettuati ogni anno 35mila controlli utilizzando il
redditometro (meno dello 0,1% dei contribuenti). Di conseguenza, l'azione sarà tanto più efficace
quanto più sarà diretta ad individuare "casi eclatanti" e non leggeri scostamenti tra reddito
dichiarato e quello speso.
Dopo il redditometro, è in dirittura d'arrivo il "riccometro", o meglio il nuovo Isee (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente), l'indice che misura la condizione economica delle
famiglie italiane tendendo conto del reddito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle
caratteristiche del nucleo familiare (per numerosità e tipologia) ai fini della concessione di
prestazioni dello stato sociale (agevolazioni fiscali e benefici assistenziali). Un aggiornamento
dell'ISEE era stato previsto dalla Manovra Monti, ma il decreto attuativo sta giungendo con
notevole ritardo, considerato che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31.05.2012. Il nuovo
ISEE si chiamerà "ISEE corrente", in quanto sarò modificabile in corso d'anno per fotografare la
situazione reddituale più vicina nel tempo. I capisaldi su cui si fonda sono: una franchigia fino a
3.000 euro per i dipendenti e fino a 1.000 euro per i pensionati, una nuova definizione dei nuclei
familiari per stroncare gli abusi, una revisione della scala di equivalenza tra redditi e composizione
del nucleo familiare.
La Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con una nota diramata il
16.01.2013 avente ad oggetto la sospensione legale della riscossione (art. 1, commi 537-544,
Legge di Stabilità 2013), ha precisato che l'obbligo di sospensione immediata della riscossione, a
seguito di apposita istanza del contribuente, può riguardare anche gli avvisi di accertamento
esecutivi e non solo le cartelle di pagamento. Gli uffici delle Entrate, inoltre, sono competenti per
lo sgravio anche dell'Irap e per i recuperi degli aiuti di Stato e non solo dei tributi erariali.
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, con la Risoluzione n. 2/DF di
venerdì 18 gennaio, ha precisato che gli imprenditori agricoli professionali (D. Lgs. n. 99/2004) ed i
coltivatori diretti, iscritti nell'apposita gestione previdenziale, se avevano già comunicato in
passato al Comune la loro condizione soggettiva ai fini ICI (barrando la casella 20 del modello di
dichiarazione ICI e segnalando, quindi, di usufruire delle agevolazioni ad essi destinate) e tale
condizione persiste anche in vigenza dell'IMU, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU,
in quanto il Comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle
agevolazioni previste dalla legge.
E' stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il D.p.c.m. che definisce i criteri per lo
sgravio dei premi di produttività per l'anno 2013. Il reddito annuo lordo massimo percepito dai
dipendenti del settore privato per poter applicare l'imposta sostitutiva del 10% sui premi di
risultato 2013 è stato fissato a 40.000 euro (per lo sgravio relativo al precedente anno, il reddito
annuo lordo era invece pari a 30.000 euro). Il beneficio riconosciuto non può, comunque, essere
superiore a 2.500 euro lordi. L'incentivo riguarderà l'attivazione di almeno una di queste misure:
"Ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione", "Introduzione di una distribuzione
flessibile delle ferie", "Adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove
tecnologie", "Attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni".
E' stata approvata alla Camera in via definitiva la conversione in legge del D.L. n. 1/2013.
L'art. 1-bis, introdotto dal Senato, differisce, per il solo 2013, il termine di versamento della prima
rata della Tares, la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi, a luglio 2013, salvo facoltà dei Comuni di
posticipare ulteriormente il termine. L'adempimento era stato previsto inizialmente per gennaio
2013 dall'art. 14, comma 35, D.L. n. 211/2011 e poi era stato prorogato ad aprile 2013 dalla Legge
di Stabilità 2013. La legge di conversione non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale,
eppure già si parla di un nuovo provvedimento d'urgenza che potrebbe anticipare nuovamente
la prima rata del tributo ad aprile o maggio. Questo per evitare che i Comuni e le imprese
interessate possano incassare le prime entrate solo a settembre o ottobre 2013, come
avverrebbe se la prima rata restasse fissata a luglio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato una circolare alle principali associazioni
delle imprese di costruzioni nella quale viene precisato che "la nuova disciplina dei ritardati
pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011 si applica ai contratti
pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013,
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 192 del 2012". Sono, pertanto, coinvolti dalla nuova
disciplina anche i lavori pubblici. Con la circolare, il Ministero tranquillizza le imprese del settore
dell'edilizia, che avevano espresso timori al riguardo, dato che il D. Lgs. n. 192/2012 non citava
espressamente il settore edile e dei lavori pubblici.
Nel corso del forum nazionale della fatturazione elettronica che si è svolto ieri 24 gennaio a
Roma presso l'Agenzia delle Entrate e che si è occupato anche dell'art. 1, comma 325, Legge n.
228/2012, è stato affermato che le fatture create in formato elettronico possono essere
conservate, una volta stampate, anche in forma cartacea.
Si ricorda, infine, che il 31 gennaio scade il termine, per i possessori di un apparecchio
televisivo, per effettuare il versamento del canone di abbonamento. La sentenza della Corte di
Strasburgo del 31 marzo 2009 ha ribadito che il canone di abbonamento alla Rai è dovuto a
prescindere dall'uso dell'apparecchio radio-televisivo (sia che sia sintonizzato sui canali Rai,
canali privati o su canali di Tv estere), in quanto riguarda, invece, il suo semplice possesso.
L'imposta quest'anno è pari a 113,50 euro (1,50 euro in più rispetto allo scorso anno). I possessori
di apparecchiature radio-televisive potranno decidere se pagarlo in un'unica soluzione o
suddividerlo in due rate semestrali o in quattro rate trimestrali.
IL PAGAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO ENTRO IL 31.01.2013
I soggetti che risultano possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre
2012, devono versare entro il prossimo 31 gennaio l'addizionale erariale alla tassa automobilistica
(c.d. "superbollo").
Si ricorda, a tal proposito, che la Manovra Monti (D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella
Legge n. 214 del 22.12.2011) ha inasprito la tassazione delle auto di lusso, già introdotta dal D.L. n.
98/2011, innalzando sia l'importo del superbollo da 10 a 20 € per ogni kW oltre la soglia fissata, sia
la stessa soglia da 225 kW a 185 kW, ampliando in tal modo anche la platea dei soggetti
coinvolti.
E', tuttavia, stata prevista una riduzione graduale del superbollo in base alla data di
costruzione del veicolo.
IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO ENTRO IL 31.01.2013
Il QUADRO
NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
L'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. "superbollo") è stata
introdotta dall'art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza
superiore ai 225 kW. L'ammontare del superbollo era pari a 10 Euro per ogni
kW eccedente i 225 kW.
La Manovra Monti ha inasprito il super bollo, portandolo da 10 Euro a 20
Euro per ogni kW superiore alla soglia, ed ha altresì stabilito che il tributo sia
applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con
potenza effettiva del motore superiore a 185 kW.
Le nuove norme sono entrate in vigore già dal 1° gennaio 2012 (art. 16,
comma 1, D.L. n. 201/2011) e, quindi, il superbollo ha trovato applicazione
già con riferimento all'anno 2012.
SOGGETTI OBBLIGATI
Il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli con
potenza superiore ai 185 kW. Per possessori si intendono:
¨ i proprietari;
¨ gli usufruttuari;
¨ gli acquirenti con patto di riservato dominio;
¨ gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti
al PRA (Pubblico registro automobilistico).
TERMINI E MODALITA'
DI VERSAMENTO DEL
SUPERBOLLO
Per le modalità ed i termini di versamento si deve fare riferimento al decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.10.2011, attuativo dell'art.
23, comma 21, del D.L. n. 98/2011.
In particolare, il versamento del superbollo dovrà essere eseguito
contestualmente al pagamento del bollo ordinario.
Di conseguenza, i soggetti possessori, a vario titolo, di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza
superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2012, devono versare
entro il prossimo 31 gennaio, contestualmente al bollo, anche l'addizionale
erariale alla tassa automobilistica (c.d. "superbollo").
Secondo quando disposto dall'art. 2 del D.M. 07.10.2011, le modalità di
pagamento sono quelle previste dall'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, ovvero dovrà
essere utilizzato il modello "F24 elementi identificativi", senza però possibilità
di compensazione1.
Per il versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo
istituiti dalla Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011:
¨ "3364": Addizionale erariale alla tassa automobilistica;
¨ "3365": Sanzione – addizionale erariale alla tassa automobilistica;
¨ "3366": Interessi – addizionale erariale alla tassa automobilistica.
Il modello F24 dovrà essere compilato indicando:
¨ nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto
versante;
¨ nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli importi a debito
versati:
ü la lettera A, nel campo "TIPO";
ü la targa del veicolo nel campo "ELEMENTI IDENTIFICATIVI";
ü il codice tributo nel campo "CODICE";
ü l'anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo "ANNO DI
RIFERIMENTO" (per i soggetti con bollo scaduto a dicembre 2012, nel
campo "anno di riferimento" andrà inserito l'anno 2013).
Il modello "F24 elementi identificativi" così compilato deve essere
presentato:
¨ con modalità telematica per i titolari di partita Iva;
¨ ovvero sia con modalità cartacea presso Banche, Poste, Agenti della
riscossione, sia mediante i servizi di pagamento on-line per i NON titolari di
partita Iva.
L'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale comporterà
l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo non versato2.
LA RIDUZIONE
GRADUALE DEL
SUPERBOLLO
La Manovra Monti ha previsto una riduzione graduale del superbollo in base
all'età (data di costruzione) del veicolo, in particolare:
¨ dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al
60% (12 € per ogni kW eccedente i 185 kW);
¨ dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al
30% (6 € per ogni kW eccedente i 185 kW);
¨ dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al
15% (3 € per ogni kW eccedente i 185 kW);
¨ dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo non è più
dovuto.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
costruzione.
1 Art. 2, comma 2, D.M. 07.10.2011.
2 Ex art. 13 del D.lgs. 471/97, come previsto dall'art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011.
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA/2013
Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2013 sono stati approvati i modelli di
dichiarazione IVA 2013 per l'anno d'imposta 2012. Con analoghi provvedimenti sono state
approvate anche le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 74-bis, per il
fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, e quelle per la compilazione del modello di
comunicazione annuale dati IVA.
Di seguito, si illustrano brevemente le principali novità introdotte al modello di dichiarazione
IVA/2013 ricordando fin da subito che il termine di presentazione è il 30 settembre 2013.
Dato che per poter utilizzare in compensazione il credito annuale Iva per importi superiori a
5.000 € bisogna attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione Iva, è utile ricordare che dal 1° febbraio 2013 è possibile presentare la
dichiarazione Iva autonoma, anticipando così il momento in cui è possibile l'utilizzo in
compensazione del credito. Inoltre, presentando il mod. Iva 2013 entro il 28.2.2013 si è esonerati
dalla presentazione della Comunicazione dati Iva.
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA/2013
SOPPRESSI I RIGHI
CON ALIQUOTA
20%
(quadri VE sezione 2
e VF sezione 1)
Dato che l'aliquota Iva al 20% è rimasta in vigore fino al 17.09.2011 nel
modello IVA 2013 sono stati soppressi i righi al quadro VE, sezione 2, e VF
sezione 1, che contenevano i dati relativi alle operazioni assoggettate
all'aliquota del 20%, sostituita ora dal 21%.
CESSIONE DI
IMMOBILI ABITATIVI
CON REVERSE
CHARGE
(VE34 campo 5,
VJ14)
Dopo il decreto crescita3, le cessioni di fabbricati abitativi, ordinariamente in
regime di esenzione Iva, possono essere assoggettate ad Iva se effettuate
dalle imprese costruttrici o dalle imprese che, anche tramite appalto, hanno
eseguito interventi di recupero di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), d), f) del D.p.r.
380/2011 anche4 oltre 5 anni dalla data di ultimazione della
costruzione/intervento, a condizione che nell'atto sia esercitata l'opzione
per l'imponibilità. Il vantaggio dell'opzione è che l'imponibilità Iva consente
anche alle imprese che non riescono a cedere nei 5 anni dalla fine dei
lavori le costruzioni realizzate, di evitare l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti di
beni e servizi effettuati ai fini della realizzazione/ristrutturazione degli
immobili. In questi casi si applica il reverse charge, il cui ambito applicativo è
stato pertanto ampliato (art.17, co. 6, lett. a-bis del DPR n. 633/72) alle
cessioni di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici o di
ripristino, effettuate oltre il quinquennio in regime Iva per effetto di opzione.
Nel modello IVA 2013 al rigo VE34 - relativo alle operazioni con
applicazione del reverse charge - il campo 5 è stato ridenominato "Cessioni
di fabbricati", al posto di "Cessioni di fabbricati strumentali" in quanto, a
3 Articolo 9 del D.L. n. 83/2012.
4 Le cessioni di fabbricati abitativi effettuate entro i 5 anni dalla costruzione/ristrutturazione da parte dell'impresa che li ha
costruiti o che vi ha fatto interventi di ristrutturazione, erano già da prima imponibili Iva, senza opzione.
seguito delle modifiche sopra descritte, il reverse charge è applicabile
anche alle cessioni di immobili uso abitativo.
Analogamente a quanto riportato nel quadro VE, anche nel quadro VJ,
in particolare al rigo VJ14, è stata recepita la novità introdotta dal DL n.
83/2012 relativamente all'applicazione del reverse charge agli acquisti di
immobili ad uso abitativo.
OPERAZIONI IVA PER
CASSA DICEMBRE
2012
(VE36 campo 3, VF19
campo 3)
Dato che il 1° dicembre 2012 è entrato in vigore il nuovo regime dell'Iva per
cassa5, nel modello IVA 2013 è stato inserito, al rigo VE36 "Operazioni
effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi", il nuovo
campo 3 dove andranno indicate le operazioni effettuate dall'1.12.2012
secondo il regime dell'IVA per cassa.
Allo stesso modo, al campo 3 del rigo VF19, riservato alle operazioni
passive con esigibilità differita, andranno indicati gli acquisti annotati a
partire dall'1.12.2012 per i quali la detrazione dell'Iva a credito è differita agli
anni successivi.
VERSAMENTI
SOSPESI E IN
ECCESSO DEL
CREDITO
(VL29 campo 3 e
VL40)
È stato aggiornato il rigo VL29, con il nuovo campo 3 riservato all'indicazione
dei versamenti non effettuati per effetto della sospensione prevista a seguito
di eventi eccezionali.
Inoltre il rigo VL40 è stato ridenominato "Versamenti effettuati a seguito di
utilizzo in eccesso del credito", al posto di "Versamenti effettuati a seguito di
utilizzo in eccesso del credito annuale 2011".
RIMBORSO DEL
CREDITO IVA
(VX4 campi 2-8)
Il quadro VR è stato soppresso, pertanto le indicazioni collegate con la
richiesta di rimborso del credito IVA si trovano ora quadro VX, in particolare
al rigo VX4 "Imposta di cui si richiede il rimborso". Al rigo VX4 sono presenti i
nuovi campi da 2 a 8, dove vanno riportati:
¨ al campo 2, l'importo da liquidare mediante procedura semplificata;
¨ al campo 3 la causale del rimborso:
¨ al campo 4 il possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione prioritaria del
rimborso;
¨ al campo 5 la condizione di subappaltatore nel settore edile;
¨ al campo 6 l'attestazione di operatività;
¨ ai campi 7 e 8, l'attestazione di affidabilità e solvibilità per l'esonero dalla
prestazione della garanzia (c.d. "contribuenti virtuosi").
OPZIONI
(VO15, VO33, VO34 e
VO35)
Il quadro VO è stato modificato per introdurre il nuovo rigo VO15 riservato a
chi ha iniziato ad utilizzare il nuovo regime dell'Iva per cassa, in vigore dal 1°
dicembre 2012. La casella presente al campo 1 deve essere barrata da
coloro che comunicano di aver optato per tale regime dal 1° dicembre
2012.
Sempre al quadro VO è stato introdotto il rigo VO33 riservato ai
contribuenti che sarebbero entrati naturalmente dal 2012 nel nuovo regime
dei minimi (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) ma hanno preferito
applicare:
5 Art. 32-bis, DL n. 83/2012.
¨ il regime ordinario (in questo caso va barrata la casella 1);
¨ il regime agevolato art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011(in questo caso va
barrata la casella 2).
La stessa opzione può essere effettuata, barrando però la casella posta al
rigo VO34, anche da coloro che, usciti dal vecchio regime dei minimi,
sarebbero entrati naturalmente nel regime dei residuali (ex minimi) ex art. 27
comma 3 del D.l. 98/2011, ma hanno preferito applicare dal 2012 il regime
ordinario. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
È stato infine previsto il rigo VO35 riservato ai soggetti che hanno iniziato
l'attività dal 2008 e che pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal
vecchio regime dei minimi non vi hanno mai aderito, e hanno preferito
utilizzare il regime ordinario. Dal 2012, essendo concluso il periodo triennale
di applicazione obbligatoria del regime ordinario, tali soggetti hanno potuto
utilizzare i nuovi regimi agevolati ex art. 27 commi 1,2, e 3 del D.l. 98/2011.
Attraverso questa sezione del quadro VO tali soggetti comunicano di aver
revocato l'adesione al regime ordinario a partire dal 2012, e di aver aderito
ai nuovi regimi previsti dall'art. 27 commi 1,2, e 3 del D.l. 98/2011. Pertanto
dovrà essere barrata:
¨ la casella 1 se si intende comunicare la revoca del regime ordinario e
l'applicazione del nuovo regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l.
98/2011);
¨ la casella 2 se si intende comunicare la revoca del regime ordinario e
l'applicazione del nuovo regime agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011).
INTEGRATIVA ENTRO IL 29.01 PER TRASFORMARE IL RIMBORSO IN
COMPENSAZIONE
I contribuenti possono cambiare la richiesta di rimborso, indicata nei Mod. Unico o Irap 2012,
scegliendo in alternativa la compensazione dell'eccedenza d'imposta, sempre che il rimborso
non sia già stato erogato.
Per farlo basta presentare la dichiarazione integrativa entro 120 giorni dalla scadenza del
termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni. Per quanto riguarda i modelli Unico ed Irap
inviati entro lo scorso 1° ottobre 2012, il termine di presentazione della dichiarazione integrativa è
il 29 gennaio 2013. Tale dichiarazione servirà a modificare la scelta di richiesta di rimborso del
credito IRES/ IRPEF/IRAP 2011, "optando" per l'utilizzo dello stesso in compensazione.
Dovranno essere utilizzati i modelli dichiarativi conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, e nel frontespizio dovrà essere barrata l'apposita casella
"Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter Dpr 322/98)".
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO IL 29.1.2013
INTEGRATIVA ENTRO
IL 29.1.2013
Entro il 29 gennaio 2013 i contribuenti che hanno presentato a credito il
modello Unico o Irap 2012 chiedendo il rimborso delle imposte, possono
cambiare la scelta effettuata, trasformando la richiesta di rimborso in
richiesta di utilizzo in compensazione. Questa possibilità è stata prevista
dall'art. 2, comma 8-ter del DPR n. 322/98, introdotto dal D.l. 70/2011.
Per modificare la scelta è sufficiente presentare una dichiarazione
integrativa entro il 29.01.2013 (senza sanzioni), ossia entro 120 giorni dalla
scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. Per i
soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare la
dichiarazione va presentata entro il 30.09 di ciascun anno, per cui il termine
per presentare l'integrativa scadrebbe il 28.1 dell'anno successivo. Tuttavia
per quanto riguarda l'Unico/Irap 2012, il 30.09 cadeva di domenica, per il
cui termine di presentazione della dichiarazione è slittato al 1° ottobre. Di
conseguenza il termine di presentazione dell'integrativa in esame è il
29.1.2013.
È importante ricordare che è possibile modificare la destinazione del
credito da rimborso a compensazione solo se il rimborso non è già stato
erogato, in tutto o in parte.
TERMINI DI
PRESENTAZIONE
DIVERSI A SECONDA
DELL'IMPOSTA
La norma che ha introdotto la possibilità di modificare la scelta della
richiesta di rimborso fa riferimento alle "dichiarazioni dei redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive", quindi ai crediti Irpef, Ires ed
Irap.
Per quanto riguarda l'Iva, si ricordano le precisazioni fornite dall'Agenzia
delle Entrate nella Circolare n. 17/E del 6.5.2011, in cui è stata riconosciuta al
contribuente la possibilità di rettificare la richiesta di rimborso del credito,
presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo
credito (o parte di esso) quale eccedenza da utilizzare in detrazione o
compensazione secondo quanto stabilito dal comma 8-bis del citato art. 2,
DPR n. 322/98, ossia "non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" (ex comma 8-bis del
citato art. 2, DPR n. 322/98).
Si riassume nella seguente tabella i termini di presentazione della
dichiarazione integrativa per la richiesta di modifica del credito, a seconda
della tipologia di imposta interessata:
IRPEF/IRES/IRAP
Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
della dichiarazione (generalmente 28.1. dell'anno successivo)
IVA
Entro la scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo
(generalmente 30.09 dell'anno successivo)
LA COMPILAZIONE
DI UNICO O IRAP
Per presentare correttamente l'integrativa del Modello Unico o Irap 2012 i
contribuenti devono barrare la casella "Dichiarazione integrativa (art. 2, co.
8-ter, DPR 322/98)" presente nel Frontespizio del mod. UNICO integrativo e
del mod. IRAP integrativo.
Inoltre, nel quadro RX del mod. UNICO integrativo (rigo RX1) o nel quadro
IR del mod. IRAP integrativo è necessario riportare nel campo "Credito da
utilizzare in compensazione …" (campo 4 del rigo RX1 oppure rigo IR 30)
quanto indicato nel campo "Credito di cui si chiede il rimborso" della
dichiarazione originaria (campo 3 del rigo RX1 oppure IR 29).
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 2/E del 24 Gennaio 2013 L'Agenzia precisa che il verbale d'inventario redatto dal
notaio in sede di apertura di una cassetta di sicurezza a
seguito della morte di un concessionario, non soggiace
all'imposta di registro in termine fisso, in base
all'articolo 5 della tabella allegata al Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro (Dpr n.
131/1986).
Risoluzione n. 3/E del 24 Gennaio 2013 L'Agenzia istituisce il codice tributo "2856", denominato
"Proventi derivanti dalla fornitura di tasselli fiscali ai
produttori esteri e nazionali di tabacchi lavorati", che
consente ai produttori/fornitori di versare
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
somma dovuta per la striscetta apposta sui tabacchi
lavorati e recante la dicitura "monopolio fiscale". Il
versamento del corrispettivo va effettuato, come
stabilito dal decreto del ministro dell'Economia e delle
Finanze del 18 luglio 2003, tramite modello F24 Accise.
I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 20 Gennaio
2013
L'Agenzia precisa che i pensionati, titolari della sola
pensione, "non saranno mai selezionati dal nuovo
redditometro". Questo, infatti, è uno strumento che
verrà utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi,
solo l'evasione "spudorata".
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 25.01.2013 ALL'11.02.2013
Venerdì 25 Gennaio 2013 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con
obbligo mensile, per presentare gli elenchi INTRASTAT
relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel
mese precedente
Venerdì 25 Gennaio 2013 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con
obbligo trimestrale, per presentare gli elenchi INTRASTAT
relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel
trimestre precedente (4° trimestre 2012)
Lunedì 28 Gennaio 2013 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del
versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2012 non
effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il
27.12.2012, con la maggiorazione della sanzione ridotta
del 3% e degli interessi legali
Martedì 29 Gennaio 2013 Presentazione della dichiarazione integrativa di UNICO
2012 o IRAP 2012 per comunicare la volontà di
modificare la scelta in precedenza effettuata in tali
modelli relativa alla richiesta di rimborso
dell'eccedenza d'imposta in richiesta di
compensazione, sempre che il rimborso non sia già
stato erogato.
Mercoledì 30 Gennaio 2013 Ultimo giorno utile, per i soggetti che si avvalgono del
regime fiscale agevolato delle nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo e che intendono
avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle
Entrate per l'adempimento degli obblighi tributari, per
presentare la richiesta.
Giovedì 31 Gennaio 2013 Invio della comunicazione mensile/trimestrale degli
elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o
soggette a registrazione, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
c.d. "black-list".
Giovedì 31 Gennaio 2013 Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti
intracomunitari registrati nel mese di dicembre 2012 per
gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art.
4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972.
Giovedì 31 Gennaio 2013 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti
intracomunitari di beni registrati nel mese di dicembre
2012, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli
estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) per
gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art.
4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972.
Giovedì 31 Gennaio 2013 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.01.2013 o rinnovati
tacitamente a decorrere dal 01.01.2013 da parte dei
contraenti che non hanno optato per il regime della
"cedolare secca".
Giovedì 31 Gennaio 2013 Rinnovo della tasse automobilistiche scadute nel mese
precedente per auto di potenza effettiva superiore a 35
Kw.
Giovedì 31 Gennaio 2013 Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa
automobilistica (c.d. Superbollo) per i veicoli di potenza
superiore a 185 Kw. L'addizionale è pari a 20 euro per
ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw.
L'addizionale e' ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data
di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al
30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla
data di costruzione.
Giovedì 31 Gennaio 2013 Per i proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse
fisse (roulottes, carrelli e targhe prova) e residenti in
Regioni che non hanno stabilito termini diversi, scade il
termine per il pagamento della relativa tassa fissa.
Giovedì 31 Gennaio 2013 I soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili devono
provvedere al versamento del contributo annuale per il
2013, pari a € 26,00.
Giovedì 31 Gennaio 2013 Pagamento del canone di abbonamento RAI annuale
2013 o della 1a rata trimestrale o semestrale da parte
dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione.
Giovedì 31 Gennaio 2013 Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il
versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati nel mese di Dicembre 2012, nonché degli
eventuali conguagli di imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati nel mese di Novembre 2012
Giovedì 31 Gennaio 2013 Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle
Entrate dell'impronta dell'archivio informatico dei
documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di
conservazione in attuazione dell'art. 5 del D.M.
23.01.2004.
Venerdì 1° Febbraio 2013 A partire da tale data è possibile presentare la
dichiarazione annuale Iva 2013 (relativa all'anno 2012)
in via autonoma.
Lunedì 4 Febbraio 2013 Presentazione, da parte dei proprietari o titolari di altro
diritto reale di godimento su beni immobili, della
dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012.
Invio la consueta circolare informativa.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
Studio Focus - Dottori Commercialisti
Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)
( Tel. +39.030.2426882
Ê Fax. +39.030.2426792
Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3
( Tel. +39.030.7702324
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* email dr.rossi@aldorossi.it
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