mercoledì 23 gennaio 2013

Fwd: Nuova stretta sulle auto aziendali la deducibilità scende al 20% , dal 2013


Oggetto: Nuova stretta sulle auto aziendali la deducibilità scende al 20% , dal 2013

Invariata la normativa sula detrazione IVA che rimane al 40% se l'auto utilizzata aduso aziendale

Sulle auto aziendali la deducibilità scende al 20%

Il  Ddl. di stabilità prevede, dal 2013, un dimezzamento della percentuale di deducibilità rispetto all'attuale 40%

Dimezzata quindi la deduzione delle auto aziendali e dei professionisti: dal 2013, la percentuale passerà dall'attuale 40% al 20%.

 

Va da sé che il limite di deducibilità del 20% si applicherà con riferimento a tutte le spese relative ai mezzi di trasporto aziendali diversi da quelli destinati esclusivamente all'attività d'impresa: ammortamento del costo d'acquisto, canoni di leasing, spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio, carburanti, lubrificanti, bollo, assicurazione, spese di manutenzione e riparazione.

 

Ridotta anche la deducibilità che passa al 70%, sempre dal 2013, per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

 

Non modificati i limiti di valore fiscalmente riconosciuto, rimasti inalterati anche in occasione della L. 92/2012.

Il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d'acquisto sostenuto per l'acquisto del mezzo di trasporto sarà ancora pari a 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori.

Considerando la nuova percentuale di deducibilità al 20%, dal 2013 il costo massimo fiscalmente deducibile sarà pari a:
- 3.615,19 euro (20% di 18.075,99 euro) per autovetture e autocaravan;
- 826,33 euro (20% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
- 413,16 euro (20% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.


Pertanto, in caso di acquisto dell'autovettura, si passerà dall'attuale 7.230,39 euro (40% di 18.075,99 euro) a 3.615,19 euro.

 

Naturalmente il limite di deducibilità del 20% si applicherà con riferimento a tutte le spese relative ai mezzi di trasporto aziendali diversi da quelli destinati esclusivamente all'attività d'impresa: ammortamento del costo d'acquisto, canoni di leasing, spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio, carburanti, lubrificanti, bollo, assicurazione, spese di manutenzione e riparazione.

 

Le spese sostenute dai contribuenti "minimi" relative a beni a deducibilità limitata – quali gli autoveicoli di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR – rilevano, per cassa, nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. 7). Anche per il 2013


Per gli agenti e rappresentanti di commercio la deduzione rimane invariato l'80% previsto dal TUIR.
confermata la deducibilità all'80% per i veicoli utilizzati da tali soggetti.

 

Deducibilità al 70% per le auto ai dipendenti

 

Nello specifico, la citata disposizione ha ridotto dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità, di cui all'art. 164 della lettera b-bis) del TUIR, prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

 

Auto siano destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria d'impresa

Qualora le auto siano destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria d'impresa (ad esempio, taxi), restano interamente deducibili,  non essendo prevista alcuna modifica all'art. 164, comma 1 lett. a) del TUIR.