lunedì 30 novembre 2015

Ricorso «contro l'estratto di ruolo» da stendere con cautela

Tecnicamente, si ricorre contro la cartella, quindi è bene inserire come oggetto questo atto senza data di notifica

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19704/2015, ha sancito che il contribuente ha diritto a ricorrere contro la cartella di pagamento nel momento in cui riceve l’estratto di ruolo dal funzionario di Equitalia, nella misura in cui tale atto non sia stato previamente notificato.

Sebbene, a titolo cautelativo, sia opportuno ricorrere entro 60 giorni dal rilascio dell’estratto di ruolo, esaminando la sentenza delle Sezioni Unite si nota che, in tal caso, non sussiste nessun termine di decadenza. In effetti, se nessun atto è stato notificato, nessun termine decadenziale decorre.
Dal punto di vista operativo, però, sono molti gli aspetti che vanno chiariti, i quali trovano approfondimento nell’apposita Scheda Eutekne del mese di novembre 2015.

Ad esempio, se, come detto dalle Sezioni Unite, il contribuente ricorre contro la cartella, questo sarà l’atto da indicare sia nel ricorso sia nella nota di iscrizione a ruolo. Poi, occorre specificare che si sta impugnando un atto non notificato, per cui, anche a livello di strategia difensiva, potrebbe essere proficuo evitare di inserire, nel ricorso, la data di notifica della cartella di pagamento indicata nell’estratto di ruolo.

Un’altra problematica da considerare concerne l’eventuale produzione, ad opera del resistente, della prova circa la notifica: relata o avviso di ricevimento. Se il contribuente intende censurarne la validità (ad esempio dimostrando che, alla data in cui si asserisce avvenuta la notifica, la residenza era presso un differente indirizzo), a questo punto si verte nell’ipotesi di documenti non conosciuti prodotti dalla controparte, fatto che necessita di integrare i motivi di ricorso, seguendo una particolare procedura.

Nell’approfondimento Eutekne, poi, si analizzano questioni “collaterali”: a fronte del deposito dell’avviso di ricevimento, se il contribuente afferma di non aver nulla rinvenuto all’interno del plico chiuso (la notifica a mezzo posta della cartella così deve avvenire, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/73) o di aver trovato un documento che nulla ha a che vedere con la cartella, spetta al resistente fornire la prova contraria (“Notifica della cartella con plico chiuso postale «rischiosa» per Equitalia” del 9 marzo 2015).
Ci sono infine altre considerazioni da effettuare.

Tutto nella scheda Eutekne di novembre 2015

Per prima cosa, come si concilia il ragionamento delle Sezioni Unite, strumentale a salvaguardare i diritti del contribuente quando egli, per caso, ha contezza della pretesa, nella speciale procedura degli accertamenti esecutivi?
Poi, che succede quando, per una qualsivoglia ragione, il contribuente viene reso edotto della pretesa con la notifica del pignoramento? Siamo, in tal caso, in presenza di una fattispecie “a cavallo” di due giurisdizioni, ove c’è l’art. 57 del DPR 602/73, che limita fortemente le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.

Aggiungiamo che la ratio decidendi fatta propria dalle Sezioni Unite non può che operare per tutte le fattispecie in cui il contribuente viene a sapere dalla pretesa mediante forme diverse dal regolare procedimento