sabato 15 febbraio 2014

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014 PER LA GESTIONE SEPARATA INPS

La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai soggetti che esercitano abitualmente l'attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati.

A partire dal 1° gennaio 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati distinti in due categorie:

¨        i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria;

¨        tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Con la Circolare Inps n. 18 del 4 febbraio 2014, sono state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l'anno 2014, pari al:

¨     27% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e titolari di partiva Iva (liberi professionisti), più un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% per la maternità e la malattia;

¨     28% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e NON titolari di partiva Iva (collaboratori e figure assimilate), più un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% per la maternità e la malattia;

¨     22% per gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Le nuove aliquote derivano da quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2014 e dal D.L. n. 83/2012. A seguito delle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 491, infatti, l'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS per il 2014 da parte dei pensionati e degli iscritti ad altre forme previdenziali è ulteriormente innalzata dal 20% prevista nel 2013 al 22% (e passerà poi al 23,5% nel 2015).

Per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, la Legge di Stabilità 2014, all'art. 1, comma 744, ha confermato anche per il 2014 l'aliquota contributiva del 27%, ma solo per coloro che risultano titolari di partita IVA (liberi professionisti). Per gli altri soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria ma NON titolari di partita IVA (ad es.: co.co.pro, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, venditori porta a porta, borsisti), nulla viene modificato, quindi, resta applicabile la disposizione in vigore di cui all'art. 46-bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 83/2012 (convertito nella Legge n. 134/2012), che ha stabilito l'aumento dell'aliquota al 28% per il 2014. 

In sostanza, la Legge di Stabilità 2014 ha bloccato l'aliquota contributiva al 27% solo per i titolari di partita IVA, mentre per i NON titolari di partita IVA scatta l'aumento al 28% previsto per il 2014. 

In entrambi i casi, continua ad applicarsi il contributo aggiuntivo dello 0,72% relativo al finanziamento dell'onere della tutela alla maternità, degli assegni per il nucleo familiare, della degenza ospedaliera, della malattia e del congedo parentale

Si ricorda che la Manovra Correttiva 2011 (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011) ha stabilito che tra i soggetti obbligati alla Gestione Separata Inps sono inclusi anche i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l'esclusione dall'obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo). Al riguardo, si segnala che l'Inps, con il recente Messaggio n. 821 del 15.01.2014, ha riconosciuto la possibilità per i lavoratori autonomi che, anche se obbligati, non hanno versato i contributi alla Gestione Separata Inps e sono stati soggetti ad accertamento, di beneficiare dell'applicazione delle sanzioni in misura pari al tasso di interesse legale, a condizione che i periodi accertati siano antecendenti al 6 luglio 2011 e che il soggetto interessato:

¨     produca, in via telematica, apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;

¨     si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;

¨     non abbia a suo carico altri debiti verso l'Inps diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

Nella tabella che segue forniamo una sintesi delle aliquote contributive applicabili per il 2014 e il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps:

 

GESTIONE SEPARATA INPS PER IL 2014

CONTRIBUENTI OBBLIGATI

Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps:

¨        i c.d. "professionisti senza cassa", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;

¨        i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta;

¨        i collaboratori coordinati e continuativi, con riferimento sia ai collaboratori a progetto, sia i collaboratori occasionali intendendosi per tali coloro la cui prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente;

¨        i lavoratori autonomi occasionali[1], se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti;

¨        i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;

¨        gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);

¨        i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, in base all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all'art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l'obbligo di iscrizione:

ü  sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;

ü  sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.

 

ALIQUOTE APPLICABILI

PER IL 2014

 

(Circolare Inps

n. 18 del 04.02.2014)

Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria

titolari di P.IVA (liberi professionisti)

27,72%

(27% + 0,72%[2])

Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria

NON titolari di P.IVA

(collaboratori e assimilati)

28,72%

(28% + 0,72%2)

Soggetti titolari di pensione o

provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

22%

MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO PER IL 2014

Le aliquote contributive sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l'anno 2014 è pari a € 100.123,00.

Il minimale di reddito valido per l'accredito dei contributi per il 2014 è, invece, pari a € 15.516,00. Di conseguenza:

¨        i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e titolari di P.Iva (aliquota 27,72%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.301,03 (di cui € 4.189,32 ai fini pensionistici);

¨        i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e NON titolari di P.Iva (aliquota 28,72%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.456,19 (di cui € 4.344,48 ai fini pensionistici);

¨        tutti gli altri soggetti, cioè i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (aliquota 22%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.413,52.

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2014 riferite a prestazioni effettuate entro il 31.12.2013 si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente, il 2013 (principio di cassa allargato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002) e, pertanto, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2013 (27,72% o 20%).

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modalità e i termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le percentuali di ripartizione dell'onere tra il committente e percipiente non hanno subito modifiche; in particolare, si ha la seguente casistica:

 

TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO

SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO

TERMINE DI VERSAMENTO

Causale contributo da indicare nel Modello F24

¨      Co.Co.Co

¨      Co.Co.Pro.

¨      Venditore porta a porta

¨      Lavoratore autonomo occasionale

¨      1/3 a carico del collaboratore

¨      2/3 a carico del committente

Committente

Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso

¨CXX se privi di altra copertura previdenziale (28,72%)

¨C10 per gli altri soggetti (22%)

 

Associato in partecipazione

 

¨      45% a carico dell'associato

¨      55% a carico dell'associante

 

Associante (committente)

Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso

¨CXX se privi di altra copertura previdenziale (28,72%)

¨C10 per gli altri soggetti (22%)

 

Lavoratore autonomo:

¨        "senza cassa";

¨        non iscritto alla Cassa di appartenenza;

100% a carico

del lavoratore autonomo

Lavoratore

Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi

(per il 2013:

saldo 2012,

1° acconto 2013 e

2° acconto 2013)

 

¨PXX se privi di altra copertura previdenziale (27,72%)

¨P10 per gli altri soggetti (22%)

 

            

            Lo  Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
Studio Focus - Dottori Commercialisti
Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)

Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3

( Tel.  +39.030.7702324
Ê  Fax. +39.030.7249684

* email aldomassimo.rossi@gmail.com  

Twitter @aldomassimoreds

Skype rossi_portatile

Blog: http://aldomassimorossi.blogspot.it

 

 

Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del destinatario e può contenere informazioni che sono di natura privilegiata, confidenziale o non divulgabile secondo le leggi vigenti. Se il lettore del presente messaggio non è il destinatario designato, o il dipendente/agente responsabile per la consegna del messaggio al destinatario designato, si informa che ogni inoltro, distribuzione o copiatura di questa comunicazione è strettamente proibita anche ai sensi del decreto legislativo 196/03 . Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di notificarcelo immediatamente a mezzo e-mail di risposta e successivamente di procedere alla definitiva cancellazione di questa e-mail e relativi allegati dal Vostro sistema.

 

This message is intended only for the use of the addressee and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail and delete this e-mail and all attachments from your system.  

 



[1]   In base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

[2]  Contributo aggiuntivo per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.