sabato 15 febbraio 2014

ENTRO IL 28.02 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2013

Come ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno precedente.

La trasmissione dei dati relativi al 2013, quindi, deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2014.

 

invio dei dati delle forniture degli stampati fiscali effettuate nel 2013

ENTRO IL 28.02.2014 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DI STAMPATI FISCALI

L'art. 3, comma 1 del DPR n. 404/2001[1] prevede l'obbligo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i soggetti autorizzati alla relativa rivendita, di inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati.

Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2013, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 28.2.2014.

OBBLIGHI DI ANNOTAZIONE E TRASMISSIONE

 

Le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali sono tenuti a:

ANNOTARE

prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili  all'Agenzia  delle  entrate  e  stampati  ad  ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo

TRASMETTERE

telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate.

Gli acquirenti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori), non sono più obbligati alla presa in carico degli stampati.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

 

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.5.2002 si occupa di definire le modalità dell’invio telematico dei dati relativi alle forniture in esame. In particolare, per ciascuna fornitura devono essere indicati, in maniera completa:

¨    i dati identificativi della tipografia o del rivenditore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta);

¨    i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta);

¨    gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria;

¨    il numero di stampati forniti, con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;

¨    il codice identificativo delle diverse tipologie di stampati oggetto della fornitura;

¨    la data della fornitura.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata telematicamente, secondo due alternative modalità:

¨    direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;

¨    tramite gli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (che utilizzano il servizio telematico Entratel) i quali dovranno rilasciare copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni.

L’Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet).

             

             Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
Studio Focus - Dottori Commercialisti
Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)

Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3

( Tel.  +39.030.7702324
Ê  Fax. +39.030.7249684

* email aldomassimo.rossi@gmail.com  

Twitter @aldomassimoreds

Skype rossi_portatile

Blog: http://aldomassimorossi.blogspot.it

 

 

Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del destinatario e può contenere informazioni che sono di natura privilegiata, confidenziale o non divulgabile secondo le leggi vigenti. Se il lettore del presente messaggio non è il destinatario designato, o il dipendente/agente responsabile per la consegna del messaggio al destinatario designato, si informa che ogni inoltro, distribuzione o copiatura di questa comunicazione è strettamente proibita anche ai sensi del decreto legislativo 196/03 . Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di notificarcelo immediatamente a mezzo e-mail di risposta e successivamente di procedere alla definitiva cancellazione di questa e-mail e relativi allegati dal Vostro sistema.

 

This message is intended only for the use of the addressee and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail and delete this e-mail and all attachments from your system.  

 



[1] Modificato dall’art. 4, DPR n. 126/2003: "Le   tipografie  autorizzate  alla  stampa  di  documenti  fiscali  ed  i soggetti autorizzati   ad   effettuarne   la   rivendita  trasmettono  in  via telematica all'Agenzia  delle  entrate,  entro  il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente  o  tramite  i  soggetti  incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis  e  3,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni,  i  dati relativi alle  forniture  effettuate nell'anno solare precedente nei confronti  dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati".