mercoledì 27 aprile 2016

Bonus prima casa anche con abitazioni contigue non catastalmente fuse

Secondo la Suprema Corte, che si esprime in relazione alla previgente disciplina, il dato formale è irrilevante

Nella sentenza n. 8346, depositata ieri, la Corte di Cassazione ribadisce l’applicabilità dell’agevolazione prima casa in ipotesi di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue, precisandone le condizioni.

La sentenza, pronunciata con riferimento ad una situazione cui era applicabile la disciplina previgente, fornisce lo spunto per valutare l’applicabilità del principio in essa sancito anche in relazione alla disciplina attualmente vigente.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’agevolazione prima casa in relazione all’acquisto di due abitazioni contigue, a causa del mancato perfezionamento della fusione catastale delle particelle su cui esse insistevano, entro il termine di decadenza dal potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (pari a tre anni).

La Corte di Cassazione, in primo luogo, ricorda che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. n. 24986/2006) e come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, da ultimo, nella circ. 29 maggio 2013 n. 18, l’agevolazione prima casa può trovare applicazione anche in ipotesi di acquisto di alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché queste ultime siano destinate, dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa.
Pertanto, secondo la Corte, non vi è dubbio sul fatto che anche l’acquisto contemporaneo di due appartamenti possa accedere al beneficio prima casa, purché l’immobile complessivamente considerato, soddisfi le condizioni oggettive di accesso all’agevolazione.

In particolare, facendo applicazione della disciplina previgente, secondo la quale l’accesso al beneficio era precluso agli immobili che fossero qualificabili “di lusso” ai sensi del DM 2 agosto 1969, la Corte afferma che l’acquisto di abitazioni contigue possa beneficiare dell’agevolazione prima casa purché l’unità abitativa risultante dall’insieme delle due non superi i “limiti” posti dal DM 2 agosto 1969 e non sia, quindi, qualificabile, nel suo complesso, come “di lusso”.
A tale riguardo – continua la Corte – è del tutto irrilevante il dato formale costituito dall’iscrizione catastale unitaria o separata dei locali che costituiscono l’abitazione, dovendosi dare rilievo esclusivamente alla destinazione assunta dall’intero immobile.

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio, la fusione catastale delle due unità immobiliari acquistate non costituisce condizione necessaria per l’applicazione del beneficio e, quindi, non deve necessariamente avvenire entro il periodo triennale di decadenza dal potere di accertamento dell’ufficio.

La fusione non deve avvenire entro 3 anni

Condividendo le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione nella sentenza in commento, non resta che domandarsi come il principio da essa enunciato sia applicabile all’attuale disciplina dell’agevolazione “prima casa”, che non fa più alcun riferimento alla qualifica dell’immobile come “non di lusso” e richiede, invece, che esso non sia classificato o classificabile in alcune specifiche categorie catastali.

È chiaro, infatti, che la vigente disciplina dà rilevanza al dato catastale, atteso che esso è divenuto il riferimento per delineare (quantomeno in “negativo”) il campo oggettivo di applicazione del beneficio, sia in materia di IVA che di imposta di registro. In particolare, l’agevolazione prima casa oggi può trovare applicazione, secondo la formula recata dall’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, al trasferimento di “case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, ciò significa che solo gli immobili accatastati in A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A11 possono accedere al beneficio.
Nello specifico, poi, nella circ. n. 2/2014 l’Agenzia applica tale condizione all’acquisto di abitazioni contigue, affermando che, “per poter fruire dell’agevolazione, l’immobile risultante dalla riunione delle unità immobiliari acquistate con le agevolazioni, dovrà essere accatastato, ricorrendone i presupposti, nelle categorie da A/2 ad A/7 che possono beneficiare dell’agevolazione, con esclusione, dunque delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.
Questa indicazione sembrerebbe riattribuire in certi limiti rilevanza al “dato formale” che la sentenza in commento ha, invece, escluso per la previgente disciplina.

Tuttavia, si potrebbe ritenere che il riferimento al dato catastale debba essere interpretato come un riferimento alle unità abitative accatastate o “accatastabili” in categorie catastali diverse da A1, A8 o A9, sicché potrebbe accedere al beneficio anche l’acquisto contemporaneo di due immobili contigui, separatamente accatastati (al momento dell’atto), ma per i quali sarebbe possibile l’accatastamento unitario nelle categorie “ammesse”. 

 

lunedì 25 aprile 2016

Immobile in fondo patrimoniale ipotecabile solo per debiti familiari

La Cassazione equipara l’ipoteca a un atto esecutivo e recepisce i principi della giurisprudenza civile

La Cassazione con la sentenza n. 7521/2016 ha chiarito i presupposti di “aggredibilità” dei fondi patrimoniali. Nel caso di specie, il concessionario aveva notificato al contribuente un avviso di iscrizione ipotecaria su alcuni beni immobili, per il mancato pagamento di cartelle esattoriali.

Il contribuente proponeva ricorso davanti alla C.T. Prov., eccependo l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art 170 cc, in quanto le unità immobiliari ipotecate erano state già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari. L’art. 170 c.c. dispone, infatti, che “La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

L’istituto del fondo patrimoniale consiste dunque in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati e realizza la costituzione di un patrimonio separato o destinato, con anche limitazione dei poteri dispositivi in capo ai costituenti. Il vincolo dei beni è finalizzato a destinare gli stessi all’esclusivo soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione nell’ambito della famiglia e giustifica quindi il divieto di esecuzione sui beni destinati al fondo (e sui relativi frutti).

La C.T. Prov. accoglieva il ricorso, con sentenza poi confermata dalla C.T. Reg.
Equitalia ricorreva allora in Cassazione lamentando l’erroneità della decisione del giudice di appello, laddove aveva statuito l’impossibilità di aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale senza considerare che l’iscrizione ipotecaria è strumento di autotutela pubblicistica e pertanto in alcun modo riconducibile al novero degli atti di esecuzione forzata a cui si riferisce l’art. 170 c.c.

Il ricorso, secondo la Corte, era fondato. In tema, infatti, di riscossione coattiva delle imposte, ricordano i giudici, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del DPR n. 602/73 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima se l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia, circostanza che non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.

L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava, peraltro, su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa.

Anche se, dunque, l’ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio, rappresentando piuttosto un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, tuttavia appare corretto alla Corte ritenere, in via interpretativa, che l’ambito di applicazione del citato art. 170 del codice civile possa essere esteso anche all’iscrizione ipotecaria, escludendo, però, la possibilità di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale solo se derivante da debiti estranei alle esigenze familiari.

Onere della prova al contribuente

A differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione, però, non sussiste differenza tra l’ipoteca iscritta da un creditore privato o l’ipoteca quale strumento di tutela pubblicistica e, pertanto, il giudice dovrà, caso per caso, accertare la natura del debito che ha dato origine all’iscrizione ipotecaria e stabilire se l’obbligazione sia sorta per soddisfare o meno esigenze di natura familiare, e questo anche laddove si tratti di crediti commerciali soggetti ad IVA.

Peraltro, è irrilevante qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità, per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. A determinare l’eventus damni è, peraltro, in questi casi, sufficiente la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, mentre, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni.

 

sabato 2 aprile 2016

Niente distacco dell'elettricità in caso di mancato pagamento del canone RAI

 

Una bozza di DM definisce le modalità di addebito del canone sulla fattura per la fornitura di energia elettrica

Sarebbero in corso di definizione le disposizioni attuative concernenti l’addebito del canone RAI sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, previsto dalla legge di stabilità 2016; un decreto interministeriale del MISE di concerto col MEF, al momento in una versione in bozza, disciplinerà, infatti, la procedura di scambio di informazioni tra gli enti coinvolti, le modalità di addebito del canone, il riversamento delle somme incassate da parte delle imprese elettriche, il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché la richiesta di rimborso.

In attuazione di quanto previsto dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la bozza di decreto stabilisce, tra l’altro, con riferimento ai contratti di fornitura domestica già attivi al 1° gennaio 2016, le modalità volte ad individuare i contratti per i quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza dell’intestatario; tali dati sono trasmessi, entro il 31 ottobre di ogni anno, dall’Agenzia delle Entrate ad Acquirente Unico S.p.a., aggiornati sulla base delle variazioni di residenza intervenute nel periodo, nonché alle imprese elettriche, entro il 7 novembre di ogni anno.

Saranno poi definite le modalità di trasmissione delle informazioni sui soggetti che risultano aver presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi e delle informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, nei cui confronti non si deve procedere all’addebito sulle fatture per energia elettrica.
Le informazioni necessarie all’addebito del canone nelle fatture sono rese disponibili da Acquirente Unico S.p.a., mensilmente alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato. In sede di prima applicazione le suddette informazioni sono rese disponibili alle imprese elettriche entro il 31 maggio 2016.

Venendo agli aspetti più strettamente legati al pagamento del canone, si ricorda che lo stesso avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza successiva alla scadenza delle rate. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L’impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate del canone scadute nei periodi in cui vi è certezza della titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica.
Secondo la bozza di decreto, nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l’anno di riferimento, in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre.

Pagamento in dieci rate

In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute, da parte dell’impresa elettrica che risulta con certezza titolare del contratto alla data del 1° luglio 2016.
In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all’emissione da parte dell’impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo, dall’impresa elettrica che risulta con certezza la titolare del contratto.

Nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di un contratto di una delle tipologie addebitabili espressamente individuate nella bozza di decreto, il pagamento avviene mediante modello F24. Esclusivamente per l’anno 2016 tale pagamento è eseguito entro il 31 ottobre 2016.
Se il contratto è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia delle entrate procede alla voltura d’ufficio del canone al titolare del contratto.

In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Inoltre, nell’ipotesi di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti per la quota di canone sono comunque applicati dall’Agenzia delle Entrate la quale effettua anche le eventuali azioni di recupero.
La bozza precisa anche che in nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
Da ultimo, sono definite le modalità di individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché le modalità di rimborso del canone addebitato ma non dovuto.

 

L'esonero sopra i 15.000 euro entra nel modulo RW

Il limite si applica a depositi e conti correnti esteri che complessivamente non superano tale ammontare nel corso del periodo d’imposta

L’art. 2 della L. 186/2014 ha incrementato il limite quantitativo che consente di beneficiare dell’esonero dalla compilazione del modulo RW per i conti correnti e i depositi bancari esteri.
In particolare, attraverso l’integrazione dell’art. 4 del DL 167/90, sono venuti meno gli obblighi di monitoraggio fiscale per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro. Fino al 31 dicembre 2014, invece, il limite era pari a 10.000 euro.

Con il provvedimento di ieri, di modifica del modello UNICO 2016 PF, le istruzioni al modulo RW accolgono il nuovo limite di 15.000. Infatti, ancora all’interno delle istruzioni a UNICO 2015, si menzionava il “vecchio” limite di 10.000 euro.

Sul tema, si ricorda che resta ferma l’assenza di una soglia per le attività estere diverse dai depositi e dai conti correnti.
Per gli immobili e le altre attività finanziarie estere, quindi, devono essere indicate tutte le consistenze possedute direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare.
Si citano, ad esempio:
- le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri);
- le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);
- i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere.

Si è esonerati dalla compilazione del modulo RW in caso di attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Sovrapposizione tra monitoraggio e IVAFE

Ai fini dell’applicazione della soglia di 15.000 euro relativa ai depositi e ai conti correnti bancari, il riferimento posto dalla norma al “valore massimo complessivo” fa ritenere che essa operi sull’ammontare complessivo dei conti detenuti all’estero. Di conseguenza, laddove si detenessero due conti correnti, per ipotesi, il primo negli Stati Uniti e il secondo in Brasile, rispettivamente con depositi pari a 9.000 e 7.000 euro, essi dovrebbero essere indicati entrambi nel modulo RW.
Per come si configura il modulo RW/2016, tuttavia, la semplificazione derivante dall’introduzione della soglia in argomento viene vanificata dalle disposizioni in materia di IVAFE.
Quest’ultima imposta, infatti, deve essere liquidata all’interno del modulo RW per i conti correnti con giacenza media superiore a 5.000 euro; si viene a creare, quindi, all’interno del modello UNICO una sovrapposizione tra la disciplina sul monitoraggio fiscale e quella dell’IVAFE.
Ad esempio, si ipotizzano:
- 7 conti correnti aventi ciascuno giacenza media di 3.000 euro: essi non scontano l’IVAFE, ma dovrebbero essere indicati nel modulo RW in applicazione della disciplina sul monitoraggio fiscale;
- oppure un conto corrente con giacenza media di 9.000 euro che non supera mai i 15.000 euro nel corso del periodo di imposta: esso deve essere indicato nel modulo RW per liquidare l’IVAFE pari a 34 euro, ma sarebbe esonerato dagli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale.

Ad ogni modo, in tale ultima circostanza, l’eventuale errore od omissione relativi all’indicazione degli investimenti esteri non potrebbe scontare le sanzioni previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale, ma sarebbero dovute solo le sanzioni riguardanti l’IVAFE non liquidata.

 

giovedì 17 marzo 2016

Più incentivi per la fatturazione elettronica tra privati

Il Governo potrebbe pensare a un decreto correttivo, introducendo nuovi meccanismi premiali ma non l’obbligatorietà

La diffusione della fatturazione elettronica tra privati, che verrà introdotta, in via facoltativa, a partire dal prossimo luglio, potrebbe essere spinta attraverso “una progressiva intensificazione degli incentivi premiali”, sempre in una logica di “minori adempimenti e riduzione dell’esposizione agli accertamenti” dell’Agenzia delle Entrate. Ad anticipare le possibili prossime mosse del Governo in materia di digitalizzazione e lotta all’evasione fiscale è il Viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, intervenuto ieri a Roma ad un convegno organizzato da Assosoftware proprio sul tema della fatturazione elettronica “B2B”.

In quella sede, l’Associazione delle imprese fornitrici di sistemi informatici ha chiesto un “segnale più forte e deciso” per dare impulso alla fatturazione elettronica tra privati, nella convinzione che gli incentivi attualmente previsti non siano abbastanza per indurre imprese e professionisti a sfruttare questo canale di comunicazione. Su tale proposta, come detto, è arrivata l’apertura di Zanetti, il quale ha spiegato che il Governo ragionerà sulla possibilità di apportare delle modifiche all’attuale disciplina, una “manutenzione” che potrebbe portare anche ad un decreto correttivo della delega fiscale.

Il tutto, però, lasciando inalterata la “facoltatività” della fatturazione elettronica: “Sono assai poco propenso – ha aggiunto Zanetti – a logiche di obbligatorietà, non solo perché ci sono obiettivi problemi di inquadramento giuridico per l’Europa, ma proprio come forma mentis: dobbiamo convincere sempre più sulla base di strumenti adeguati e con logiche premiali e sempre meno ricorrere al vincolo dell’obbligatorietà, in un Paese in cui gli obblighi sono già molti”.

La sensazione, però, ha spiegato Rossella Orlandi, Direttrice dell’Agenzia delle Entrate, è che l’Europa stia andando proprio nella direzione dell’obbligatorietà (oggi lo è solo in Portogallo) anche tra privati, seppur in tempi non proprio brevi. Un passaggio del genere, ovviamente, consentirebbe di fare un passo in avanti notevole anche nella lotta all’evasione fiscale, perché permetterebbe “l’incrocio massivo dei dati” e, soprattutto, di “averli in tempo reale”, in modo tale da “fornire subito al contribuente le informazioni che lo conducono verso il corretto adempimento”.

Detto ciò, Orlandi riconosce che l’obbligatorietà della fatturazione elettronica tra privati potrebbe creare qualche problema, se si considera la conformazione del tessuto economico del Paese, formato da “tante piccole e piccolissime imprese”. Per questo, si potrebbe eventualmente pensare di renderla obbligatoria per le imprese più grandi, ma questa, sottolinea Orlandi, “è una scelta di politica economica”, che non spetta all’Agenzia.

Per i soggetti meno strutturati, invece, rimane l’esigenza di un “ruolo sussidiario” da parte dello Stato, attraverso la “fornitura di strumenti utili” che ne possano “accompagnare la crescita”. A proposito del programma informatico che le Entrate dovranno mettere a disposizione delle imprese a partire dal 1° luglio prossimo, Bonfiglio Mariotti, Presidente di Assosoftware, ha esposto le sue perplessità: “Attenzione – ha avvertito – che il sistema gratuito di generazione, invio e conservazione delle fatture non diventi una sorta di freno per quelle imprese che vogliono digitalizzarsi per davvero” (si veda, in proposito, anche “Assosoftware: «Un credito d’imposta per le imprese che si digitalizzano»” dell’11 marzo).

Ma il compito dello Stato, ha ricordato Zanetti, è quello di “dare gli strumenti di base affinché chiunque sia chiamato ad applicare le norme possa farlo senza dover ricorrere a dei fornitori”. Nulla più di questo, però, perché “ciò che è servizio aggiuntivo è giusto che venga sviluppato dal mercato”.

Un mercato che fa registrare numeri sempre crescenti di imprese che si affidano alla fatturazione elettronica. Nel solo mese di gennaio, i fornitori della Pubblica Amministrazione che utilizzano il sistema di interscambio sono passati da 650 mila a 700 mila. La completa digitalizzazione (la fatturazione elettronica è solo una parte del processo), invece, è stata realizzata solo da pochissime imprese (circa 70 mila) ma, ha sottolineato Roberto Cunsolo, Tesoriere del CNDCEC, si tratta di “un processo ineludibile” che, col tempo, dovrà essere affrontato da tutti. Un processo in cui “i commercialisti faranno la propria parte”, come sempre al fianco di imprese, soprattutto le Pmi, per le quali “rimangono un punto di riferimento” anche su questo tema.

 

sabato 12 marzo 2016

I soci di srl aggiornano il Registro imprese

 

Il Tribunale di Milano chiarisce anche taluni profili relativi alla contestuale approvazione di più bilanci

Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10634/2015, si è soffermato su importanti profili in materia di approvazione, impugnazione e nullità dei bilanci d’esercizio, nonché sulla convocazione della (relativa) assemblea nell’ambito delle srl.
Quanto ai primi profili, si ricorda, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 2434-bis c.c., richiamato nelle srl dall’art. 2479-ter comma 3 c.c., le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che sia avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

Il Tribunale di Milano sottolinea come la contestualità dell’approvazione di due bilanci impedisca di applicare il ricordato disposto normativo, la cui “ratio” poggia sull’insussistenza dell’interesse ad agire per l’invalidazione di un bilancio che sia già stato superato dall’approvazione di quello successivo, mentre non impedisce che della correttezza di un bilancio già impugnato si continui a disputare quand’anche sia stato approvato quello successivo. Il che significa che la norma intende solo favorire la stabilizzazione di delibere a fronte di iniziative tardive, e non impedire che sia sindacata, tempestivamente, la legittimità di un bilancio cui abbia fatto seguito l’approvazione del successivo; ed in un caso limite, come quello in questione, non può ritenersi tardiva l’impugnazione di un bilancio approvato con la medesima delibera che approva quello successivo.

Si precisa, inoltre, che la delibera recante l’approvazione di un bilancio in mancanza dell’approvazione di quello precedente non è nulla, poiché l’oggetto della delibera è possibile e lecito, non costituendo l’eventuale omessa approvazione del bilancio precedente, in sé, un vizio del bilancio successivo, ma un’irregolarità gestionale imputabile all’amministratore.

Secondo il Tribunale di Milano, inoltre, è nullo il bilancio che reca: le immobilizzazioni consistenti in “partecipazioni in imprese controllate” per un valore superiore a quello richiesto dall’art. 2426 n. 4 c.c. in assenza di adeguata motivazione in Nota integrativa; la posta relativa ai “debiti verso fornitori” con valori ingiustificatamente superiori a quelli dei costi di produzione iscritti in Conto economico, tanto da far presumere l’iscrizione di costi fittizi; la posta “ratei e risconti attivi” con un valore identico a quello dell’esercizio precedente e con successiva notevole variazione senza alcuna giustificazione in Nota integrativa; la voce “fatture da emettere” non conforme alla relativa scheda contabile, a nulla rilevando le eventuali giustificazioni sulla consistenza della voce rese in sede processuale.

Quanto alla regolarità dell’avviso di convocazione dei soci di srl, poi, appare preventivamente opportuno ricordare che, in esito all’abrogazione del libro soci in tale società, ad opera dell’art. 16 commi 12-quater e ss. del DL n. 185/2008, l’art. 2479-bis comma 1 c.c. dispone che l’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che, in mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante non più dal libro soci, ma dal Registro delle imprese.

L’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro soci, comunque, non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria (cfr. la massima n. 115/2009 del Consiglio Notarile di Milano). Ciò appare proprio quanto accadeva nel caso di specie, nel quale, peraltro, nessuna indicazione statutaria (o almeno così sembra) fissava modalità alternative di convocazione dell’assemblea, così lasciando sopravvivere la regola di default della spedizione della raccomandata presso il domicilio risultante dal Registro delle imprese.

Rispetto a ciò, il Tribunale di Milano precisa che la regolarità dell’avviso di convocazione dei soci di srl deve essere valutata proprio alla luce di tale ultimo dato, a nulla rilevando il fatto che l’avviso di convocazione sia stato precedentemente notificato anche ad altro diverso indirizzo, seppure iscritto nel libro soci. Una simile condotta, infatti, può rilevare quale mera cortesia inidonea a far sorgere alcun legittimo affidamento del socio a ricevere le comunicazioni sociali anche presso tale recapito, né tantomeno a modificare l’obbligo dell’amministratore ad effettuare la convocazione presso il domicilio risultante dal Registro delle imprese.

In pratica, conclude il Tribunale di Milano, la regolarità della notifica va valutata esclusivamente alla luce delle risultanze del Registro delle imprese, e l’aggiornamento dello stesso è onere che grava sul socio in ossequio ad una esecuzione in buona fede del contratto sociale nell’interesse generale della società. A supporto di tale affermazione i giudici milanesi richiamano la sentenza della Cassazione n. 15672/2007, che aveva configurato un simile onere del socio in relazione al libro soci. Peraltro, nel senso della configurabilità dell’onere del socio pure con riguardo ai dati risultanti dal Registro delle imprese si è espressa anche autorevole dottrina.

 

martedì 8 marzo 2016

La modella non è «artista»

Per la residenza fiscale rileva il centro degli interessi vitali; a tale professione non si applicano alcune disposizioni per «artisti e sportivi»

La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 247/4/16, depositata il 15 febbraio 2016, ha deciso un caso interessante, in tema di tassazione dei redditi delle modelle.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento, a seguito di mancata presentazione della dichiarazione di redditi da attività di lavoro autonomo, come riscontrati dal modello 770 presentato dal sostituto di imposta per gli emolumenti percepiti dalla contribuente, che svolgeva la professione di modella e si dichiarava residente all’estero. L’Amministrazione finanziaria contestava invece alla contribuente la residenza fiscale in Italia fin dal 2007, come poi confermata, nel 2009, dalla successiva richiesta d’iscrizione all’anagrafe residenti di Milano. La ricorrente che, per esigenze lavorative, era costantemente in viaggio per brevi periodi in diverse città dell’Europa, eccepiva che solo dall’anno 2009 aveva deciso di stabilirsi in Italia.

In ogni modo, la ricorrente eccepiva che, comunque, in base all’art. 4, comma 2, della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, la stessa doveva essere considerata residente in Argentina, per avere lì la propria abitazione permanente. L’Agenzia delle Entrate insisteva invece per l’oggettiva sussistenza in Italia del domicilio, inteso quale centro principale degli interessi, come comprovato anche dai sempre maggiori redditi percepiti, che avevano poi portato la contribuente a trasferire in Italia la propria residenza.

L’Amministrazione richiamava l’art. 17 della Convenzione Italia-Argentina che, in tema di tassazione dei compensi di “artisti e sportivi”, in deroga all’art. 4 comma 2 di detta convenzione, prevede espressamente che “i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato”.

I giudici di merito rilevano, però, che non v’era prova che la ricorrente risiedesse in Italia prima del 2009. Non c’era inoltre neppure prova che attestasse che la contribuente avesse in Italia il domicilio ai sensi del codice civile. Né la domanda di attribuzione del codice fiscale era rilevante ai fini della determinazione della residenza fiscale, cosa peraltro documentalmente smentita dalla contribuente, avendo ella dimostrato che, per la maggior parte del periodo di imposta in contestazione era iscritta all’anagrafe della popolazione residente in Argentina, ove risultava aver la dimora abituale e la residenza fiscale.

Che, infine, la stessa non avesse la sede principale degli affari ed interessi in Italia, era anche provato dai frequenti visti di ingresso ed uscita sul passaporto, che escludevano una situazione integrante sul territorio il centro principale degli interessi economici-patrimoniali. Ad avviso della C.T. Prov., inoltre, non era possibile ipotizzare l’applicazione dell’art. 17 della Convenzione (che disciplina la tassazione delle prestazioni di “artisti e sportivi”), nel caso di specie, non sussistendo un’analogia tra la professione di indossatrice a quella degli artisti propriamente detti.

Non riconoscibile la creatività tipica di chi esercita un’arte

Secondo i giudici, infatti, le modelle non possono essere considerate delle artiste, non essendo possibile riconoscere loro quella “creatività” tipica di chi esercita un’arte. I servizi resi da modelle e indossatrici non sembrano del resto normalmente rivestire l’infungibilità tipica delle prestazioni artistiche, che solo l’artista, propriamente detto, può esprimere con il suo specifico apporto personale. Secondo la C.T. Prov., pertanto, la norma della Convenzione applicabile al caso di specie era quella di cui all’art. 14, dettato per le “Professioni indipendenti”, in base al quale i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione, o da altre attività indipendenti di carattere analogo, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Detti redditi possono essere tassati nell’altro Stato contraente, solo se:
- il soggetto disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività (in tal caso, i redditi sono imponibili nell’altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa);
- il soggetto soggiorni nell’altro Stato contraente per un periodo, o periodi, la cui durata complessiva sia uguale o superiore a 200 giorni nel corso dell’anno solare.

In base poi all’art. 4, comma 2, lett. a) e lett. b) della Convenzione, la ricorrente non avrebbe comunque dovuto essere tassata in territorio italiano, avendo dimostrato sia di avere in Argentina la propria abitazione permanente e sia di avervi soggiornato abitualmente.