sabato 2 aprile 2016

Niente distacco dell'elettricità in caso di mancato pagamento del canone RAI

 

Una bozza di DM definisce le modalità di addebito del canone sulla fattura per la fornitura di energia elettrica

Sarebbero in corso di definizione le disposizioni attuative concernenti l’addebito del canone RAI sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, previsto dalla legge di stabilità 2016; un decreto interministeriale del MISE di concerto col MEF, al momento in una versione in bozza, disciplinerà, infatti, la procedura di scambio di informazioni tra gli enti coinvolti, le modalità di addebito del canone, il riversamento delle somme incassate da parte delle imprese elettriche, il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché la richiesta di rimborso.

In attuazione di quanto previsto dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la bozza di decreto stabilisce, tra l’altro, con riferimento ai contratti di fornitura domestica già attivi al 1° gennaio 2016, le modalità volte ad individuare i contratti per i quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza dell’intestatario; tali dati sono trasmessi, entro il 31 ottobre di ogni anno, dall’Agenzia delle Entrate ad Acquirente Unico S.p.a., aggiornati sulla base delle variazioni di residenza intervenute nel periodo, nonché alle imprese elettriche, entro il 7 novembre di ogni anno.

Saranno poi definite le modalità di trasmissione delle informazioni sui soggetti che risultano aver presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi e delle informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, nei cui confronti non si deve procedere all’addebito sulle fatture per energia elettrica.
Le informazioni necessarie all’addebito del canone nelle fatture sono rese disponibili da Acquirente Unico S.p.a., mensilmente alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato. In sede di prima applicazione le suddette informazioni sono rese disponibili alle imprese elettriche entro il 31 maggio 2016.

Venendo agli aspetti più strettamente legati al pagamento del canone, si ricorda che lo stesso avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza successiva alla scadenza delle rate. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L’impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate del canone scadute nei periodi in cui vi è certezza della titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica.
Secondo la bozza di decreto, nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l’anno di riferimento, in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre.

Pagamento in dieci rate

In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute, da parte dell’impresa elettrica che risulta con certezza titolare del contratto alla data del 1° luglio 2016.
In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all’emissione da parte dell’impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo, dall’impresa elettrica che risulta con certezza la titolare del contratto.

Nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di un contratto di una delle tipologie addebitabili espressamente individuate nella bozza di decreto, il pagamento avviene mediante modello F24. Esclusivamente per l’anno 2016 tale pagamento è eseguito entro il 31 ottobre 2016.
Se il contratto è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia delle entrate procede alla voltura d’ufficio del canone al titolare del contratto.

In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Inoltre, nell’ipotesi di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti per la quota di canone sono comunque applicati dall’Agenzia delle Entrate la quale effettua anche le eventuali azioni di recupero.
La bozza precisa anche che in nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
Da ultimo, sono definite le modalità di individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché le modalità di rimborso del canone addebitato ma non dovuto.