sabato 2 aprile 2016

L'esonero sopra i 15.000 euro entra nel modulo RW

Il limite si applica a depositi e conti correnti esteri che complessivamente non superano tale ammontare nel corso del periodo d’imposta

L’art. 2 della L. 186/2014 ha incrementato il limite quantitativo che consente di beneficiare dell’esonero dalla compilazione del modulo RW per i conti correnti e i depositi bancari esteri.
In particolare, attraverso l’integrazione dell’art. 4 del DL 167/90, sono venuti meno gli obblighi di monitoraggio fiscale per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro. Fino al 31 dicembre 2014, invece, il limite era pari a 10.000 euro.

Con il provvedimento di ieri, di modifica del modello UNICO 2016 PF, le istruzioni al modulo RW accolgono il nuovo limite di 15.000. Infatti, ancora all’interno delle istruzioni a UNICO 2015, si menzionava il “vecchio” limite di 10.000 euro.

Sul tema, si ricorda che resta ferma l’assenza di una soglia per le attività estere diverse dai depositi e dai conti correnti.
Per gli immobili e le altre attività finanziarie estere, quindi, devono essere indicate tutte le consistenze possedute direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare.
Si citano, ad esempio:
- le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri);
- le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);
- i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere.

Si è esonerati dalla compilazione del modulo RW in caso di attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Sovrapposizione tra monitoraggio e IVAFE

Ai fini dell’applicazione della soglia di 15.000 euro relativa ai depositi e ai conti correnti bancari, il riferimento posto dalla norma al “valore massimo complessivo” fa ritenere che essa operi sull’ammontare complessivo dei conti detenuti all’estero. Di conseguenza, laddove si detenessero due conti correnti, per ipotesi, il primo negli Stati Uniti e il secondo in Brasile, rispettivamente con depositi pari a 9.000 e 7.000 euro, essi dovrebbero essere indicati entrambi nel modulo RW.
Per come si configura il modulo RW/2016, tuttavia, la semplificazione derivante dall’introduzione della soglia in argomento viene vanificata dalle disposizioni in materia di IVAFE.
Quest’ultima imposta, infatti, deve essere liquidata all’interno del modulo RW per i conti correnti con giacenza media superiore a 5.000 euro; si viene a creare, quindi, all’interno del modello UNICO una sovrapposizione tra la disciplina sul monitoraggio fiscale e quella dell’IVAFE.
Ad esempio, si ipotizzano:
- 7 conti correnti aventi ciascuno giacenza media di 3.000 euro: essi non scontano l’IVAFE, ma dovrebbero essere indicati nel modulo RW in applicazione della disciplina sul monitoraggio fiscale;
- oppure un conto corrente con giacenza media di 9.000 euro che non supera mai i 15.000 euro nel corso del periodo di imposta: esso deve essere indicato nel modulo RW per liquidare l’IVAFE pari a 34 euro, ma sarebbe esonerato dagli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale.

Ad ogni modo, in tale ultima circostanza, l’eventuale errore od omissione relativi all’indicazione degli investimenti esteri non potrebbe scontare le sanzioni previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale, ma sarebbero dovute solo le sanzioni riguardanti l’IVAFE non liquidata.