sabato 12 marzo 2016

I soci di srl aggiornano il Registro imprese

 

Il Tribunale di Milano chiarisce anche taluni profili relativi alla contestuale approvazione di più bilanci

Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10634/2015, si è soffermato su importanti profili in materia di approvazione, impugnazione e nullità dei bilanci d’esercizio, nonché sulla convocazione della (relativa) assemblea nell’ambito delle srl.
Quanto ai primi profili, si ricorda, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 2434-bis c.c., richiamato nelle srl dall’art. 2479-ter comma 3 c.c., le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che sia avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

Il Tribunale di Milano sottolinea come la contestualità dell’approvazione di due bilanci impedisca di applicare il ricordato disposto normativo, la cui “ratio” poggia sull’insussistenza dell’interesse ad agire per l’invalidazione di un bilancio che sia già stato superato dall’approvazione di quello successivo, mentre non impedisce che della correttezza di un bilancio già impugnato si continui a disputare quand’anche sia stato approvato quello successivo. Il che significa che la norma intende solo favorire la stabilizzazione di delibere a fronte di iniziative tardive, e non impedire che sia sindacata, tempestivamente, la legittimità di un bilancio cui abbia fatto seguito l’approvazione del successivo; ed in un caso limite, come quello in questione, non può ritenersi tardiva l’impugnazione di un bilancio approvato con la medesima delibera che approva quello successivo.

Si precisa, inoltre, che la delibera recante l’approvazione di un bilancio in mancanza dell’approvazione di quello precedente non è nulla, poiché l’oggetto della delibera è possibile e lecito, non costituendo l’eventuale omessa approvazione del bilancio precedente, in sé, un vizio del bilancio successivo, ma un’irregolarità gestionale imputabile all’amministratore.

Secondo il Tribunale di Milano, inoltre, è nullo il bilancio che reca: le immobilizzazioni consistenti in “partecipazioni in imprese controllate” per un valore superiore a quello richiesto dall’art. 2426 n. 4 c.c. in assenza di adeguata motivazione in Nota integrativa; la posta relativa ai “debiti verso fornitori” con valori ingiustificatamente superiori a quelli dei costi di produzione iscritti in Conto economico, tanto da far presumere l’iscrizione di costi fittizi; la posta “ratei e risconti attivi” con un valore identico a quello dell’esercizio precedente e con successiva notevole variazione senza alcuna giustificazione in Nota integrativa; la voce “fatture da emettere” non conforme alla relativa scheda contabile, a nulla rilevando le eventuali giustificazioni sulla consistenza della voce rese in sede processuale.

Quanto alla regolarità dell’avviso di convocazione dei soci di srl, poi, appare preventivamente opportuno ricordare che, in esito all’abrogazione del libro soci in tale società, ad opera dell’art. 16 commi 12-quater e ss. del DL n. 185/2008, l’art. 2479-bis comma 1 c.c. dispone che l’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che, in mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante non più dal libro soci, ma dal Registro delle imprese.

L’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro soci, comunque, non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria (cfr. la massima n. 115/2009 del Consiglio Notarile di Milano). Ciò appare proprio quanto accadeva nel caso di specie, nel quale, peraltro, nessuna indicazione statutaria (o almeno così sembra) fissava modalità alternative di convocazione dell’assemblea, così lasciando sopravvivere la regola di default della spedizione della raccomandata presso il domicilio risultante dal Registro delle imprese.

Rispetto a ciò, il Tribunale di Milano precisa che la regolarità dell’avviso di convocazione dei soci di srl deve essere valutata proprio alla luce di tale ultimo dato, a nulla rilevando il fatto che l’avviso di convocazione sia stato precedentemente notificato anche ad altro diverso indirizzo, seppure iscritto nel libro soci. Una simile condotta, infatti, può rilevare quale mera cortesia inidonea a far sorgere alcun legittimo affidamento del socio a ricevere le comunicazioni sociali anche presso tale recapito, né tantomeno a modificare l’obbligo dell’amministratore ad effettuare la convocazione presso il domicilio risultante dal Registro delle imprese.

In pratica, conclude il Tribunale di Milano, la regolarità della notifica va valutata esclusivamente alla luce delle risultanze del Registro delle imprese, e l’aggiornamento dello stesso è onere che grava sul socio in ossequio ad una esecuzione in buona fede del contratto sociale nell’interesse generale della società. A supporto di tale affermazione i giudici milanesi richiamano la sentenza della Cassazione n. 15672/2007, che aveva configurato un simile onere del socio in relazione al libro soci. Peraltro, nel senso della configurabilità dell’onere del socio pure con riguardo ai dati risultanti dal Registro delle imprese si è espressa anche autorevole dottrina.