lunedì 30 dicembre 2013

Per la compensazione dei crediti tributari visto di conformità esteso

Legge stabilità 2014 (L. 147/2013)

 

Per la compensazione dei crediti tributari visto di conformità esteso

Sopra i 15.000 euro serve il visto di conformità sulla dichiarazione che evidenzia il credito

A tal proposito, si rammenta che l'art. 9 comma 2 del DL 35/2013, proprio a decorrere dall'anno 2014, ha innalzato a 700.000 euro il limite alla compensazione di 516.000 euro previsto dall'art. 34 comma 1 della L. 388/2000.

 

Con la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), viene introdotto un nuovo limite nel regime della compensazione tributaria esterna, questa volta riferito ai crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP.
Nello specifico, è stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 15.000 euro devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (art. 1 comma 574 della L. 147/2013).

 

Occorre ricordare, come regola generale, che i crediti in questione possono essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione.
Quindi, facendo riferimento a soggetti solari, dal 1° gennaio di ogni anno è possibile compensare il credito che si è formato nel periodo d'imposta precedente.
Considerato che la norma in esame decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la nuova disciplina opera già con riferimento alla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, nella quale è teoricamente possibile utilizzare i crediti del 2013.

 

Ciò premesso, pare opportuno evidenziare che il nuovo adempimento non deve essere preventivo rispetto all'utilizzo del credito.
La norma fissa solo l'obbligo di apposizione del visto di conformità, a differenza di quanto previsto per la compensazione del credito IVA, rispetto al quale l'art. 17, comma 2 del DLgs. 241/1997 ne ammette la compensazione per importi superiori a 5.000 euro solo a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (fermo restando che, per gli importi superiori a 15.000 euro, occorre anche il visto).7

Nel caso in esame, al di là del chiaro dato letterale, una diversa interpretazione della norma, diretta a richiedere la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, bloccherebbe di fatto tutte le compensazioni fino a giugno, dal momento che, più di tanto, la dichiarazione dei redditi non si può anticipare.

 

Quindi, dal punto di vista operativo, il contribuente che intende compensare un credito IRES fino all'importo di 15.000 euro non deve fare nulla.
Se l'importo è superiore, può comunque procedere alla compensazione, fermo restando che la sua dichiarazione dovrà essere certificata o da un professionista abilitato (es. dottore commercialista) oppure, in alternativa, dal soggetto che esercita la revisione legale di cui all'art. 2409-bis del codice civile (anche se la legge di stabilità parla ancora impropriamente di controllo contabile).

Appare quindi fondamentale porre in essere un flusso informativo tra imprese e professionisti ed, eventualmente, tra imprese e organo di controllo, affinché i secondi siano informati della volontà della prime.

Occorre infatti ricordare che, nel caso dei crediti IVA, il sistema "scarta" le deleghe di pagamento, se il medesimo credito non risulta conforme alle prescrizioni; nel caso in esame, invece, in ragione di quanto sopra riportato, la mancata apposizione del visto avrebbe conseguenze di ordine sanzionatorio.
In analogia a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai crediti IVA (circ. 1/2010, § 1), nel caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti, ma non spettanti (in quanto manca il visto di conformità), si applica la sanzione del 30% dei crediti indebitamente utilizzati.
Diverso è il caso in cui i crediti siano inesistenti, ipotesi punita con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

Se, invece, la violazione riguarda il professionista, nel senso che il visto di conformità è infedele, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art. 39 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97).

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico degli stessi soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.