lunedì 9 dicembre 2013

Fatturazione di Ingegneri e professionisti di attività e pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni d’imposta previste per gli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico

Circolare in merito alla Fatturazione di Ingegneri e professionisti per le loro attività ed incassi relativi loro Clienti che intendono beneficiare delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico e soggette alla ritenuta sui bonifici di cui all''articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122/2010,

Ricordiamo che l'articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122/2010, ha introdotto per imprese e professionisti una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito che deve essere operata dalle Banche e da Poste Italiane S.p.A. direttamente sull'importo del Bonifico.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale ritenuta deve essere operata sull'importo del bonifico depurato dell'IVA assunta.

Con la Circolare n. 40/2010 l'Amministrazione finanziaria ha anche chiarito alcuni aspetti legati al caso in cui il committente sia un soggetto già tenuto ad operare una ritenuta d'acconto (il caso più frequente, ad esempio, è quello del condominio).
In tal caso la normativa già prevede che sui compensi versati a professionisti e imprese il condominio effettui delle ritenute rispettivamente del 20% e del 4%; il rischio, concreto, per tali soggetti, è di vedere effettuata una doppia ritenuta.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di servizi e lavori svolti nell'ambito di lavori per i quali il committente si avvale della detrazione fiscale del 36% o del 55%, l'unica ritenuta applicabile è quella introdotta dal D.L. 78/2010 che, in quanto disposizione speciale, prevale sulla normativa ordinaria.
In pratica, quando un professionista fattura ad un condominio che effettua lavori per i quali intende avvalersi delle agevolazioni fiscali suddette, sulla fattura NON DEVE ESSERE riportata la (normale) ritenuta di norma operata. (20%)

Per meglio chiarire ricorriamo ad un esempio:

1.       professionista (ingegnere/geometra) che fattura ad un condominio per prestazioni NON connesse a interventi agevolati di recupero edilizio e di risparmio energetico
a)Onorario: € 1.000,00
b)Contributo integrativo (4%): € 40
Iva (su a + b) = € 228,80
Totale documento: € 1.268,80
Ritenuta d'acconto (20%) su onorario = € 200
Netto a pagare: = 1068,80 euro
In tal caso Banche e Poste NON operano alcuna ritenuta e l'importo accreditato è pari a 1.040

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2.       professionista (ingegnere/geometra) che fattura ad un condominio per prestazioni CONNESSE a interventi agevolati di recupero edilizio e di risparmio energetico
a) Onorario: € 1000,00
b)Contributo integrativo (4%): € 40
Iva (su a + b) = € 228,80
Totale documento: € 1.268,80
Ritenuta d'acconto (20%) su onorario = 0,00
Netto a pagare: = € 1.268,80
In tal caso Banche e Poste OPERANO la ritenuta prevista dal D.L. 78/2010 e l'importo accreditato sarà pari € 1.268,80 euro meno la ritenuta operata dalla Banca e che sarà certificata dalla stessa.
provvedono ad inviare al beneficiario la certificazione della ritenuta d'acconto

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza.

 

Cordialità.

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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