venerdì 11 dicembre 2015

Invio dati per 730 precompilati con sanzioni ridotte

Per il primo anno non si applicano sanzioni in caso di lieve ritardo o di trasmissione errata senza «conseguenze fiscali»

L’invio tardivo o errato delle certificazioni uniche e dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non comporta l’applicazione delle previste sanzioni per il primo anno di decorrenza dell’obbligo, sempre che l’errore non determini un’indebita fruizione di deduzioni o detrazioni. È questa l’importante novità contenuta negli emendamenti al disegno di legge di stabilità 2016 presentati ieri dal Governo per  accogliere le richieste dei sostituti d’imposta e dei professionisti.

Ai fini della precompilazione dei modelli 730, il DLgs. 175/2014 ha infatti previsto l’obbligo per i sostituti d’imposta di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni dei redditi corrisposti e delle ritenute operate, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, a partire dalle certificazioni relative al 2014.
Al fine di acquisire i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da inserire nella precompilata, sono stati inoltre disciplinati appositi obblighi di comunicazione telematica dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali ed assistenziali;
- spese sanitarie.

Gli obblighi di comunicazione per i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali sono decorsi dagli oneri corrisposti nel 2014, con invio dei dati entro il 28 febbraio 2015, secondo quanto stabilito dai tre provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2014.

In relazione alle spese sanitarie, invece, l’obbligo di comunicazione si applica dalle prestazioni erogate nel 2015, con invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, secondo quanto previsto dal DM 31 luglio 2015 e dal provv. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015 n. 103408.
Il disegno di legge di stabilità 2016 prevede inoltre l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate, a partire dall’anno d’imposta 2015, da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli altri fondi comunque denominati, sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche o dei dati relativi agli oneri deducibili o detraibili, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 158/2015, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Tale regime sanzionatorio, pur con i “correttivi” introdotti dal DLgs. 158/2015, è però considerato comunque troppo “pesante”, specie in considerazione delle difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi obblighi di comunicazione telematica.
Con l’emendamento in esame, viene quindi stabilito che per le trasmissioni da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per le trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso di:
- “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.

Spese funebri e universitarie semplificate dal 2015

Il disegno di legge di stabilità 2016 prevede inoltre una semplificazione della disciplina relativa alla detraibilità delle:
- spese funebri, stabilendo che la detrazione spetterà in relazione alle spese sostenute in dipendenza della morte di persone, senza più alcuna limitazione relativa a vincoli di coniugio/parentela/affinità;
- spese di frequenza di università non statali, per le quali la detrazione spetterà in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali, in modo da avere un riferimento “certo” dell’ammontare detraibile, che superi le difficoltà attualmente esistenti nell’individuare “l’affinità” di un corso in un’università privata e una statale.

Al riguardo, l’emendamento governativo presentato ieri prevede espressamente che le nuove disposizioni si applichino a partire dall’anno d’imposta 2015; per il primo anno di applicazione, il suddetto decreto ministeriale dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 2016.
Tali modifiche dovrebbero quindi consentire di raccogliere i dati in esame e di inserirli nei modelli 730/2016 precompilati, come era stato annunciato dalla Direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.