sabato 5 dicembre 2015

Certificazione Unica e 730/2016 più corposi

Ampliati i dati da inserire nella CU, in sostituzione dell’indicazione nel modello 770 Semplificato

La Certificazione Unica diventa più corposa, in modo da ridurre i dati da indicare nel modello 770 Semplificato, ma si sdoppia in un modello “ordinario” e uno “sintetico”; anche il modello 730 si amplia, ricomprendendo la comunicazione dell’amministratore di condominio. Sono queste le principali novità che emergono dalle bozze rese disponibili ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dando così il via alla “campagna dichiarativa 2016”.

Al fine di eliminare le “duplicazioni” che si sono create con l’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica delle certificazioni dei sostituti d’imposta, il disegno di legge di stabilità 2016, infatti, prevede:
- da una parte,
un incremento dei dati da trasmettere nell’ambito delle certificazioni uniche (es. ulteriori dati fiscali e contributivi necessari per l’attività di controllo e quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito della presentazione dei modelli 730 da parte dei sostituiti);
- dall’altra, però, l’attribuzione del
la “valenza dichiarativa” ai dati trasmessi con le certificazioni uniche, che non devono quindi più essere riportati anche nel modello 770.

La nuova Certificazione Unica, da trasmettere in via telematica entro il 7 marzo 2016, fornirà quindi all’Agenzia delle Entrate più informazioni e si tradurrà in una semplificazione per i sostituti d’imposta, poiché saranno sensibilmente ridotti i dati da inserire nel modello 770 Semplificato.
La parte fiscale, relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, della versione “ordinaria” della Certificazione Unica 2016 diventa quindi molto più dettagliata, similmente al modello 770 Semplificato, specialmente nelle parti relative all’assistenza fiscale prestata nel 2015, in relazione ai conguagli derivanti dai modelli 730/2015.
La corrispondente versione “sintetica” della Certificazione Unica 2016 mantiene invece una struttura e un contenuto più simile alla Certificazione Unica di quest’anno.

In ogni caso, dal 2016, i sostituti d’imposta potranno rilasciare una Certificazione Unica comprensiva anche dei dati relativi a contribuzioni diverse dall’INPS (Casse di previdenza e assistenza di medici, odontoiatri, infermieri, psicologi, biologi, veterinari e giornalisti), che quest’anno sono state rilasciate separatamente in aggiunta alla CU 2015.

Sparisce invece la sezione relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, poiché l’agevolazione non è stata prorogata per il 2015.
Evoluzione analoga ha subito la parte della Certificazione Unica 2016 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi.
In entrambe le versioni del nuovo modello (“ordinario” e “sintetico”), infatti, sono stati inseriti i riquadri relativi:
- ai dati previdenziali;
- alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

In aggiunta, il modello “ordinario” prevede anche i riquadri relativi all’indicazione:
- delle somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- dei redditi erogati da altri soggetti.

Più “ricco” anche il modello 730/2016.
Nel quadro G, relativo ai crediti d’imposta, sono stati infatti inseriti i campi destinati al:
- credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti (c.d. “School bonus”), introdotto dall’art. 1 commi 145 - 150 della L. 107/2015;
- credito d’imposta per i compensi corrisposti agli avvocati per negoziazione assistita o ad arbitri, introdotto dall’art. 21-bis del DL 83/2015 convertito dalla L. 102/2015.

Novità assoluta il nuovo quadro K, che deve essere utilizzato dall’amministratore di condominio per comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- i dati catastali del condominio oggetto di interventi edilizi sulle parti comuni, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 50%;
- l’elenco dell’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio stesso ed i dati identificativi dei relativi fornitori.
Per i contribuenti che sono amministratori di condominio ma che possono utilizzare il modello 730/2016, in quanto non svolgono l’attività in forma professionale, non sarà quindi più necessario presentare, in aggiunta al modello 730, il quadro AC del modello UNICO PF.

Infine, entra sia nella CU 2016 che nel 730/2016 l’opzione per la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione (c.d. “TFR in busta paga”), introdotta dalla legge di stabilità 2015 per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi