domenica 31 gennaio 2016

Il ristorante «mascherato» da ente non commerciale soccombe in giudizio

La Provinciale di Firenze legittima il controllo globale sull’attività effettivamente esercitata dal contribuente

Con la sentenza n. 32/3/16 del 13 gennaio 2016, la C.T. Prov. di Firenze ha evidenziato interessanti considerazioni in tema di abuso del diritto applicato a un ente non commerciale che si occupava in realtà di attività di ristorazione.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la qualifica di ente non commerciale, con la conseguente determinazione di imposte evase e l’applicazione di sanzioni e interessi.
L’Ufficio riteneva infatti di disapplicare le agevolazioni fiscali ex L. 398/91 per i seguenti motivi: i proventi derivanti dalla somministrazione senza svolgimento di spettacolo (l’associazione si occupava di eventi teatrali) erano preponderanti, essendo quindi evidente che la vera attività svolta era appunto quella di somministrazione; numerose fatture di somministrazione erano state inoltre emesse, in base a un contratto di prestazione di servizi tra lo stesso ente non commerciale e un noto ristorante, nei confronti di soggetti non soci; la partecipazione dei soci alla vita sociale era inesistente e alle assemblee risultavano presenti solo i cinque soci fondatori, su oltre 800 soci.

L’attività di somministrazione risultava del resto solo formalmente affidata al citato ristorante, ma in realtà era diretta e gestita dall’associazione, che ne era la effettiva titolare, anche considerato che esisteva un’evidente commistione tra i due soggetti giuridici (associazione e ristorante), essendo i rispettivi rappresentanti legali tra loro coniugati. L’associazione aveva infine un numero di dipendenti elevato, che rendeva inverosimile il loro impiego esclusivamente per le attività istituzionali/amministrative.

L’Amministrazione finanziaria concludeva pertanto che l’associazione era stata costituita in abuso del diritto e solo per fini di risparmio fiscale, tra cui, in particolare, la mancata imposizione di quanto versato a titolo di quote sociali e la tassazione agevolata della quota percentuale di proventi imputata all’associazione anziché al ristorante.
Secondo l’Ufficio accertatore, inoltre, il pagamento della tessera d’iscrizione non era un’adesione all’associazione, ma solo un sovrapprezzo per poter usufruire della cena comprensiva dello spettacolo, come anche dimostrato dall’inserimento della stessa associazione nella categoria ristoranti, non solo su vari siti internet ma anche sul sito delle Pagine Gialle.

La Commissione tributaria, esaminata la documentazione, riteneva dunque che la qualificazione di ente non commerciale dell’associazione non era confermata dall’effettivo funzionamento organizzativo e dall’attività svolta e che dai verbali delle assemblee dei soci risultava che avevano partecipato, anche per l’approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo, solo i 5 soci fondatori, ma agli atti risultava solo il bilancio di verifica consuntivo e non la relazione sul rendiconto, né il bilancio di previsione.

Oltre a ciò, dai verbali delle assemblee dei soci e del comitato di gestione non risultava alcun accenno a iniziative tese al perseguimento dei fini istituzionali, mentre risultava specificatamente regolamentata l’attività di somministrazione di cibi e bevande, con l’indicazione dei prezzi da praticare al pubblico, da parte del ristorante affidatario della gestione di tale servizio.
Per di più, la società (srl) che svolgeva attività di ristorante era controllata al 66% dal coniuge del Presidente dell’associazione, nonché socio fondatore e componente del Comitato di gestione della medesima associazione.

Palese commistione tra i due soggetti giuridici

Sulla base di tutte le suddette considerazioni, la C.T. Prov. concludeva pertanto che l’associazione non presentava la connotazione richiesta per avere la qualifica di ente non commerciale con diritto alle conseguenti agevolazioni fiscali.
La srl e l’associazione erano dunque di fatto riconducibili al rappresentante legale del ristorante, con una chiara commistione tra i due soggetti giuridici, solo formalmente distinti.

Era pertanto fondata l’affermazione dell’Ufficio circa l’esistenza di una situazione di abuso del diritto, finalizzato a eludere, attraverso l’utilizzo dell’associazione culturale per lo svolgimento di un’attività commerciale, il pagamento delle imposte relative alle quote sociali, che invece erano attratte nell’attività commerciale e si configuravano come corrispettivo per l’attività principale di somministrazione, al cui incremento l’attività culturale era solo funzionale.

L’attenzione dei controlli si deve concentrare quindi sull’attività complessivamente svolta dall’ente, valutando se le “altre attività” non istituzionali siano tali – per la loro natura e per le modalità di esercizio – da distorcere le finalità istituzionali per le quali l’ente stesso si è, almeno da un punto di vista formale, costituito, così da rendere l’espressione ente non commerciale un mero schermo all’esercizio di un’autentica attività commerciale.

 

Rapporto cliente-commercialista centrale nel nuovo Codice deontologico

Si può limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente o imporre a quest’ultimo l’obbligo di indennizzare il professionista

Le nuove regole contenute nel codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, operative a partire dal prossimo 1° marzo, recepiscono le istanze di una professione in costante evoluzione e investono numerosi aspetti della stessa. Rispetto alla versione ancora vigente, i principi etici che regolano la nascita, lo svolgimento e la cessazione del rapporto tra professionistacliente (Capo 2, artt. 20-25) sono declinati con maggiore analiticità e avendo riguardo ad alcune casistiche frequenti nella prassi degli studi professionali.

Preliminarmente è posta l’enfasi sul principio dell’intuitu personae, in precedenza desumibile dalla previsione del diritto del cliente di scegliere il proprio professionista e di sostituirlo in ogni momento: si stabilisce, infatti, che “il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia”. Del tutto nuova è la possibilità di limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero di imporre a quest’ultimo l’obbligo di indennizzare il professionista, parametrando il relativo ammontare all’importanza dell’incarico e/o al compenso previsto per il completamento del medesimo. La natura fiduciaria del rapporto giustifica altresì il nuovo divieto, posto in capo al professionista, di acquisire clienti o incarichi con modalità indirette (agenzie o procacciatori) o, peggio ancora, elargendo omaggi o compensi.

Al momento dell’accettazione dell’incarico il professionista dovrà rendere edotto il cliente in merito ai rispettivi diritti e doveri, nonché all’esistenza del codice deontologico; la prestazione dovrà essere connotata dai requisiti della libertà, dell’autonomia e dell’indipendenza. È evidente che detti requisiti si intendono compromessi laddove, all’atto del conferimento, sussistano situazioni tali da limitare – o comunque condizionare – la libertà di giudizio e quindi la condotta del professionista, come nel caso di un conflitto di interessi che ne leda l’obiettività (si pensi al professionista che abbia un interesse di natura economica negli affari del cliente).

Al netto di tale opportuna precisazione, i principi etici che regolano lo svolgimento del rapporto professionale sono pressoché invariati: la prestazione deve essere improntata alla diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui è svolto. In tale ottica il professionista è tenuto a fornire spiegazioni al cliente in merito all’incarico e agli eventuali profili di rischio connessi, aggiornandolo tempestivamente nel caso in cui intervengano novità importanti nel corso del mandato. Salvo ipotesi particolari che lo rendano necessario, il professionista non deve eccedere i limiti del mandato ricevuto, pur potendo svolgere tutte le attività opportune per il perseguimento degli scopi concordati.

Le cause di cessazione dell’incarico restano di fatto immutate, dovendo il rapporto professionale interrompersi nel caso in cui sopravvengano cause che pregiudichino la libertà di giudizio del professionista, compromettendone l’indipendenza, ovvero ne condizionino l’operato, come nel caso di mancato pagamento degli onorari o di rimborso delle spese sostenute. Sotto il profilo deontologico, costituiscono variabili critiche ai fini del proseguimento del rapporto professionale sia il comportamento del cliente e le sue richieste, sia le eventuali difficoltà del professionista nello svolgimento della prestazione laddove, per effetto di modifiche all’incarico o per la particolare difficoltà dello stesso, la prestazione non possa essere assolta. In tal caso il professionista deve informare tempestivamente il cliente, chiedendo di essere sostituito o affiancato da un altro professionista.

Particolare rilievo a comunicazione della rinuncia all’incarico e cessazione

E, al riguardo, del tutto nuove sono le previsioni relative alla comunicazione della rinuncia all’incarico: nell’ipotesi di irreperibilità del cliente, il professionista dovrà comunicare la rinuncia al mandato a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata, soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista. Le nuove norme deontologiche quantificano in 60 giorni dall’avvenuta notifica tramite raccomandata o PEC l’intervallo di tempo “ragionevole” affinché il cliente provveda a conferire ad altri l’incarico; decorso tale periodo, il professionista non sarà responsabile per la mancata successiva assistenza, fermo restando l’obbligo di informare il cliente delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

Infine, altra previsione di fondamentale importanza in materia di cessazione del rapporto, attesa la mole di contenzioso disciplinare, è quella relativa all’obbligo del professionista di restituire senza ritardo al cliente che ne faccia richiesta (previo rilascio di ricevuta) la documentazione acquisita per l’espletamento del mandato. Il professionista potrà conservare una copia della documentazione solo con il consenso del cliente, a meno che ciò non si renda necessario allo scopo di comprovare i propri  adempimenti e solo fino al pagamento integrale del proprio compenso.

 

sabato 30 gennaio 2016

Fisioterapisti salvi dall'invio al Sistema TS

Così come logopedisti e assimilati non sono tenuti all’adempimento se non risultano accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari

Entro il prossimo 9 febbraio 2016 (la proroga rispetto al 31 gennaio 2016 è stata anticipata dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2016), occorre trasmettere al Sistema tessera sanitaria le prestazioni sanitarie definite dal DM 31 luglio 2015, ai fini della predisposizione del modello 730/2016 precompilato.

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DLgs. 21 novembre 2014 n. 175, sono tenuti alla trasmissione in argomento:
- le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari;
- le farmacie, pubbliche e private;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L’ambito soggettivo della norma pare tassativo. Pertanto, per i soggetti che non rientrano tra quelli sopracitati che erogano prestazioni sanitarie fuori dal perimetro dell’accreditamento, non dovrebbe sussistere, per le prestazioni 2015, l’obbligo di comunicazione.

In questo senso, si è espresso anche il Ministero dell’Economia e delle finanze durante il question time che ha avuto luogo ieri alla Commissione Finanze della Camera.
Sul tema, è intervenuto il sottosegretario Enrico Zanetti – che ieri il CdM ha nominato Viceministro del MEF –, il quale, sentiti gli uffici dell’amministrazione finanziaria ha riportato quanto segue “si rappresenta che rientrano tra i soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2015 sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica, sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari”.

Alla luce di quanto affermato, quindi, le snc, le sas e le srl che svolgono l’attività di poliambulatori sono tenute alla comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS per il 2015 soltanto se possiedono l’accreditamento per l’erogazione dei servizi sanitari. Lo stesso principio vale anche per fisioterapisti, logopedisti e assimilati che non sono tenuti all’adempimento se non risultano accreditati.

Resta ferma la sanzione in caso di omessa trasmissione di dati

Dalle risposte date ieri nel corso di Telefisco 2016, invece, non si riscontrano chiarimenti particolari in merito all’applicazione del regime sanzionatorio. Viene confermato che per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria nel 2016, in relazione ai dati 2015 utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni in caso:
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

Resta ferma, comunque, l’applicazione della sanzione in caso di omessa trasmissione dei dati (pari a 100 euro per ogni comunicazione e senza la possibilità di applicare il cumulo giuridico).
Ad ogni modo, anche nel corso della videoconferenza di ieri, non è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate l’entità del c.d. “ritardo tollerabile”.

 

Accesso al regime forfetario anche per chi ha optato per l'ordinario nel 2015

Chiarite le possibilità di utilizzo, dal 2016, dei regimi agevolati di vantaggio e forfetario

Libero accesso al regime forfetario dal 2016 con ampia possibilità di revoca delle opzioni eventualmente esercitate l’anno precedente. È questo uno dei più interessanti chiarimenti sul regime che l’Agenzia delle Entrate ha fornito ieri nel corso di Telefisco
Con l’occasione si ricorda che, in considerazione del grande interesse che stiamo riscontrando per questo regime, un organico riepilogo della relativa disciplina, che prende in considerazione oltre alle condizioni e alle modalità per l’accesso, anche le altre caratteristiche del regime forfetario, è disponibile nello Speciale di Eutekne.info “Il nuovo «forfetario» per gli Autonomi”. 

Venendo ai chiarimenti di Telefisco, è ufficializzata la possibilità per i soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio per la nuova attività avviata nel 2015, beneficiando della proroga disposta dall’art. 10 comma 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015, di continuare ad applicare tale regime fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età del contribuente (in tal senso si veda “Dubbi sull’utilizzabilità del regime di vantaggio anche nel 2016” del 26 ottobre 2015).

Con specifico riferimento al regime forfetario, viene chiarito che i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare detta opzione e accedere al regime forfetario.
L’indicazione risulta particolarmente utile poiché si trattava di coordinare:
- il comma 70 dell’art. 1 della L. 190/2014, secondo cui l’opzione per il regime ordinario rimane valida per almeno un triennio e, decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca;
- con l’art. 1 comma 1 ultimo periodo del DPR 10 novembre 1997 n. 442, il quale, nel dettare la disciplina generale delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, riconosce la possibilità di “variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.

Rispetto a quest’ultima disposizione la C.M. n. 209/98 aveva precisato che “La norma appare finalizzata all’intento di agevolare il contribuente consentendogli la possibilità di variare la scelta operata in base ad elementi di giudizio che potrebbero mutare alla luce di modifiche normative intervenute durante l’arco temporale in cui è obbligatoria la permanenza nel regime prescelto”.

L’Agenzia, quindi, ha ritenuto che, sebbene, in via generale, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, nel caso di specie – stante le significative modifiche introdotte dalla L. 208/2015 al regime forfetario – sia applicabile la deroga contenuta nell’art. 1 del DPR 442. Analoga possibilità di revoca sussiste nel caso in cui, nel 2015, sia stato applicato il regime di vantaggio di cui al DL 98/2011. 

Pertanto, se nel 2015 è stato applicato il regime ordinario o il regime di vantaggio, è possibile applicare, dal 2016, il regime forfetario. Inoltre, nel caso in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui all’art. 1 comma 65 della L. 190/2014 previste limitatamente alle nuove attività economiche (ossia la tassazione con imposta sostitutiva al 5%, anziché al 15%), per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Super-ammortamenti operativi per i “minimi”, non per i “forfetari”

Sotto un diverso profilo, è stata poi definita l’applicabilità nell’ambito dei regimi agevolati (forfetario e di vantaggio) della disposizione sui “super-ammortamenti”.
Nel dettaglio, la misura:
- è stata esclusa per i contribuenti forfetari; per tali soggetti, infatti, la determinazione del reddito avviene tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi, il che rende irrilevanti i costi sostenuti (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi);
- è stata ritenuta applicabile rispetto ai contribuenti “minimi” che applicano il regime di vantaggio; non crea, infatti, ostacolo alla fruizione del beneficio in esame la determinazione analitica del reddito secondo il principio di cassa che rappresenta, rispetto alla procedura di ammortamento, “una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo”.

 

Super-ammortamenti anche per le auto a «km zero»

Assilea, con la circolare n. 2/2016, fornisce ulteriori indicazioni sull’agevolazione

Assilea, dopo le prime indicazioni fornite con la circ. n. 25/2015, nell’ambito della circ. n. 2/2016 (riepilogativa delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di leasing) torna ad occuparsi dei “super-ammortamenti”, disciplinati dall’art. 1 commi 91 ss. della L. 208/2015.

Con riferimento all’ambito soggettivo, ricordando che possono fruire dell’agevolazione sia i soggetti titolari di reddito d’impresa sia gli esercenti arti e professioni, secondo Assilea è tuttavia ragionevole escludere i contribuenti forfetari, tenuto conto che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi; in tale ipotesi, infatti, l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi) non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile. Diversamente, dovrebbe essere possibile includere tra i soggetti per i quali è ammessa la maggiorazione degli ammortamenti deducibili i contribuenti “minimi”, poiché il procedimento di determinazione del reddito prevede che il costo di acquisto dei beni strumentali sia deducibile dal reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento (principio di cassa).

Quanto all’ambito oggettivo, Assilea ricorda che la misura agevolativa interessa i beni materiali strumentali (incluso il targato) nuovi acquisiti, anche in locazione finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Pertanto, i beni agevolabili devono possedere le caratteristiche della materialità, strumentalità e novità, fermo restando le esclusioni espressamente previste (es. fabbricati e costruzioni, beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%).

Con particolare riferimento al requisito della novità, Assilea ritiene valide le indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle agevolazioni “Tremonti” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate nn. 90/2001, 4/2002, 44/2009, 5/2015).

Secondo i citati chiarimenti, il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. È necessario precisare che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni.

Indicazione in fattura del non utilizzo

Sulla base di tali indicazioni, gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0” potevano quindi beneficiare della c.d. Tremonti-bis. In tal caso, nella fattura d’acquisto il concessionario doveva inserire una dicitura che richiamasse da un lato che si trattasse di auto nuova (non aver percorso km neppure a fini dimostrativi) e che, dall’altro, sulla stessa non si fosse mai beneficiato di agevolazioni fiscali.

Alla luce di tale precedente interpretativo, secondo Assilea è ragionevole ritenere applicabile il super-ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0”.
Assilea ricorda, inoltre, che solo per le acquisizioni – anche in locazione finanziaria – effettuate dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il legislatore nell’ambito della disciplina del c.d. “super-ammortamento” ha anche aumentato le soglie massime di deducibilità per i veicoli disciplinati dall’art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR. In particolare:
- per le auto non assegnate utilizzate da imprese e lavoratori autonomi, da 18.076 a 25.306 euro;
- per agenti e rappresentanti, da 25.823 a 36.152 euro.

Viene altresì precisato che rimangono invece immutate le percentuali di deducibilità del 20%, 70% (auto in uso promiscuo ai dipendenti) e dell’80% (agenti e rappresentanti).

 

venerdì 29 gennaio 2016

mancato invio della comunicazione all' ENEA

Detrazione del 55%: mancato invio della comunicazione all’ ENEA.

La detrazione per il risparmio energetico, introdotta nel lontano 2007 dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27/12/2006, n. 296, che salvo proroghe dell’ultima ora è prossima alla scadenza, spetta se il contribuente ha ottemperato agli adempimenti previsti dalla norma. Per fruire della detrazione del 55% sono necessari i seguenti adempimenti: - acquisire, ove richiesto, l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal decreto 19/02/2007 e successivi; - effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale; - trasmettere telematicamente all’ENEA copia dell’attestato di “certificazione energetica” ovvero dell’attestato di “qualificazione energetica” dell’edificio, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E o Allegato F); in alcuni casi è prevista la trasmissione telematica della sola scheda informativa. Il contribuente in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria, che ha dimenticato di inviare all’Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori, non perde, però, il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 55 per cento e può regolarizzare il mancato adempimento. L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, ha, infatti, introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volto ad evitare che semplici dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. La violazione non deve essere stata però constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Inoltre, il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione non deve rappresentare un mero ripensamento, ovvero una scelta successiva basata su ragioni di opportunità. Il contribuente, per usufruire di questo particolare ravvedimento deve aver tenuto un comportamento coerente con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere in un secondo tempo. Per sanare il mancato adempimento, oltre al possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme, è necessario effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (euro 258), tramite il modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. Per prima dichiarazione dei redditi si deve intendere quella il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione cioè successivamente ai 90 giorni previsti. Inoltre, per “termine di presentazione” si intende quello ordinario di presentazione del Modello UNICO, cioè il 30 settembre. Per gli interventi di risparmio energetico ultimati nel 2012, per i quali la scadenza dei 90 giorni è avvenuta in data antecedente al 30 settembre 2012 la comunicazione tardiva doveva essere trasmessa ad ENEA entro il 31 dicembre 2012 (la proroga del termine dal 30 settembre 2012, data di presentazione della prima dichiarazione utile, al 31 dicembre 2012 è stata prevista dalla circolare 38/E del 28 settembre 2012), mentre è possibile sanare entro il 30 settembre 2013 la mancata comunicazione di quegli interventi per i quali la scadenza dei 90 giorni è successiva al 30 settembre 2012. Per coloro che non possono accedere alla sanatoria, perché sono trascorsi inutilmente i termini previsti, sarà comunque possibile usufruire della detrazione del 36% - 50% di cui all’art. 16-bis del TUIR per quegli interventi che possono usufruire anche di tale agevolazione.

domenica 24 gennaio 2016

Forfetario incerto con redditi di lavoro dipendente e assimilati

Andrebbero chiarite le fattispecie rientranti nella «cessazione del rapporto di lavoro»

Uno dei nuovi requisiti per accedere al regime forfetario riguarda il possesso di redditi di lavoro dipendente o assimilati.
In particolare, recita il nuovo art. 1 comma 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, non possono avvalersi del regime “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilate nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d’impresa, arti o professioni esercitate (Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2016).

Della disposizione sopra riportata l’inciso che fa sorgere i maggiori dubbi è quello finale in cui si afferma che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Al fine di applicare correttamente la disposizione sarebbe interessante se venissero indicate le fattispecie riconducibili alla “cessazione del rapporto di lavoro”.
Come sostenuto in dottrina, dovrebbero potervi rientrare tutti quei casi in cui il rapporto viene a cessare per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (tipicamente, il licenziamento), nonché in caso di dimissioni (ad esempio, per giusta causa). A tali eventi consegue l’estinzione della fonte reddituale rilevante ai fini del requisito in esame.

Meno certo – a nostro giudizio – è l’accesso al regime nell’ipotesi di pensionamento. Si ipotizzi il caso di un soggetto che abbia percepito redditi di lavoro dipendente pari a 50.000 euro nel 2015 e che, dal 2016, vada in pensione avviando una modesta attività professionale per cui intenderebbe fruire del regime agevolato.
Ad una prima lettura potrebbe sostenersi che il rapporto di lavoro è cessato e che il soggetto possa applicare il regime forfetario. D’altra parte, potrebbe obiettarsi che il pensionamento determina una cessazione “particolare” del rapporto (non equiparabile alle casistiche sopra riportate), a seguito della quale il soggetto continua a percepire un reddito equiparabile fiscalmente a quello nascente dal rapporto esaurito.

Opportuno che la questione venga affrontata in un intervento ufficiale

Inoltre, ulteriori perplessità sull’applicazione del regime sorgerebbero se, considerando il caso esemplificato, il reddito da pensione per il 2016 risultasse superiore al limite dei 30.000 euro. A nostro giudizio, in tale ipotesi, l’accesso al regime dal 2016 non sarebbe conforme alla ratio del requisito, che è quella di escludere dal regime soggetti che abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati elevati; inoltre, il ricorso alla circostanza relativa alla “cessazione del rapporto” avvenuta nel 2015 costituirebbe un mero strumento per fruire della tassazione sostitutiva per il primo anno di attività autonoma (posto che per l’anno successivo, il 2017, il soggetto fuoriuscirebbe dal regime per superamento del limite in esame).
Alla luce di tali osservazioni, sarebbe opportuno che la questione venisse affrontata (e chiarita) in un prossimo intervento ufficiale.

Sotto un diverso profilo, si rileva che la circostanza di aver cessato un rapporto di lavoro prima dell’inizio dell’attività per cui si intende applicare il regime forfetario, sebbene consenta di non verificare il rispetto della causa ostativa in esame, potrebbe assumere rilevanza ai fini della fruibilità della riduzione dell’aliquota d’imposta al 5% per i primi cinque anni di attività, la quale è riconosciuta, tra l’altro, a condizione che l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.