lunedì 9 dicembre 2013

Fatturazione di Ingegneri e professionisti di attività e pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni d’imposta previste per gli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico

Circolare in merito alla Fatturazione di Ingegneri e professionisti per le loro attività ed incassi relativi loro Clienti che intendono beneficiare delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico e soggette alla ritenuta sui bonifici di cui all''articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122/2010,

Ricordiamo che l'articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122/2010, ha introdotto per imprese e professionisti una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito che deve essere operata dalle Banche e da Poste Italiane S.p.A. direttamente sull'importo del Bonifico.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale ritenuta deve essere operata sull'importo del bonifico depurato dell'IVA assunta.

Con la Circolare n. 40/2010 l'Amministrazione finanziaria ha anche chiarito alcuni aspetti legati al caso in cui il committente sia un soggetto già tenuto ad operare una ritenuta d'acconto (il caso più frequente, ad esempio, è quello del condominio).
In tal caso la normativa già prevede che sui compensi versati a professionisti e imprese il condominio effettui delle ritenute rispettivamente del 20% e del 4%; il rischio, concreto, per tali soggetti, è di vedere effettuata una doppia ritenuta.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di servizi e lavori svolti nell'ambito di lavori per i quali il committente si avvale della detrazione fiscale del 36% o del 55%, l'unica ritenuta applicabile è quella introdotta dal D.L. 78/2010 che, in quanto disposizione speciale, prevale sulla normativa ordinaria.
In pratica, quando un professionista fattura ad un condominio che effettua lavori per i quali intende avvalersi delle agevolazioni fiscali suddette, sulla fattura NON DEVE ESSERE riportata la (normale) ritenuta di norma operata. (20%)

Per meglio chiarire ricorriamo ad un esempio:

1.       professionista (ingegnere/geometra) che fattura ad un condominio per prestazioni NON connesse a interventi agevolati di recupero edilizio e di risparmio energetico
a)Onorario: € 1.000,00
b)Contributo integrativo (4%): € 40
Iva (su a + b) = € 228,80
Totale documento: € 1.268,80
Ritenuta d'acconto (20%) su onorario = € 200
Netto a pagare: = 1068,80 euro
In tal caso Banche e Poste NON operano alcuna ritenuta e l'importo accreditato è pari a 1.040

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2.       professionista (ingegnere/geometra) che fattura ad un condominio per prestazioni CONNESSE a interventi agevolati di recupero edilizio e di risparmio energetico
a) Onorario: € 1000,00
b)Contributo integrativo (4%): € 40
Iva (su a + b) = € 228,80
Totale documento: € 1.268,80
Ritenuta d'acconto (20%) su onorario = 0,00
Netto a pagare: = € 1.268,80
In tal caso Banche e Poste OPERANO la ritenuta prevista dal D.L. 78/2010 e l'importo accreditato sarà pari € 1.268,80 euro meno la ritenuta operata dalla Banca e che sarà certificata dalla stessa.
provvedono ad inviare al beneficiario la certificazione della ritenuta d'acconto

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza.

 

Cordialità.

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

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venerdì 22 novembre 2013

I: «Stop» (?) alla seconda rata IMU rinviato (?) e pagamento degli acconti al 10 dicembre (?)

«Stop» (?) alla seconda rata IMU rinviato (?) e pagamento degli acconti al 10 dicembre (?).

Il Governo non smette di stupire i contribuenti con novità ed iniziative in nostro favore (?)

Il Consiglio dei Ministri (CdM) di ieri ha deciso di rinviare a martedì l’esame del decreto, ma il Premier Letta ha annunciato l’arrivo di una proroga per gli acconti che però riteniamo sia con applicazione di una “soprattassa”.

 

Nulla di fatto per la cancellazione della seconda rata dell’IMU.

Nella riunione di ieri, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deciso di rinviare a martedì prossimo l’esame dei due decreti legge recanti, rispettivamente – si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi – il primo disposizioni urgenti, oltre che sull’imposta e sulla finanza pubblica, in materia di alienazione di immobili pubblici e il secondo una rivalutazione delle quote della Banca d’Italia.

«Stop» alla seconda rata IMU rinviato e pagamento degli acconti al 10 dicembre

Il CdM di ieri ha deciso di rinviare a martedì l’esame del decreto, ma il Premier Letta ha annunciato l’arrivo di una proroga per gli acconti

Nulla di fatto per la cancellazione della seconda rata dell’IMU. Nella riunione di ieri, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deciso di rinviare a martedì prossimo l’esame dei due decreti legge recanti, rispettivamente – si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi – il primo disposizioni urgenti, oltre che sull’imposta e sulla finanza pubblica, in materia di alienazione di immobili pubblici e il secondo una rivalutazione delle quote della Banca d’Italia.

In via ufficiale, come ha spiegato il Premier Enrico Letta durante la conferenza stampa al termine della riunione, il rinvio è dovuto “esclusivamente a un fatto formale: i due provvedimenti devono andare in parallelo perché le banche saranno toccate da entrambi: uno aumenterà gli acconti per banche e assicurazioni da pagare entro quest’anno sul 2014; l’altro assegnerà una rivalutazione delle quote e quindi delle risorse”.

In relazione a quest’ultimo provvedimento, il Presidente del Consiglio ha precisato che si tratta di un “tema su cui è necessario il parere della Bce, che arriverà nei prossimi giorni”.

 

Lo slittamento dell’esame dei DL alla prossima riunione del CdM, comunque, non cambia la sostanza:

“La seconda rata dell’IMU non sarà pagata, come ho sempre detto – ha scandito Letta, aggiungendo che, per tutta questa serie di motivi – si sposterà la tempistica dei pagamenti degli acconti dal 30 novembre (ossia 2 dicembre, dato che il 30 novembre è un sabato, ndr) al 10 dicembre, per dare agio a chi opera in questo campo”. Da queste parole, al momento, non risulta chiaro se l’eventuale proroga riguardererà tutti o solo chi subirà l’aumento dell’aliquota per coprire l’abrogazione della rata dell’IMU.

 

Noi (Studio) abbiamo molti dubbi in proposito e speriamo di essere smentiti.

 

Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni in via ufficiosa, il testo “bloccato” dal CdM avrebbe previsto che la seconda rata sull’abitazione principale non sarebbe stata pagata se il Comune non avesse aumentato l’aliquota per il 2013 rispetto al 2012.

In caso di aumento, invece, si sarebbe pagata la differenza.

 

Comunque, al di là delle dichiarazioni, non è dato sapere se il rinvio sia stato causato davvero solo da un motivo “formale” o se da problemi di copertura, gli stessi di cui si parla da giorni, in particolare per ciò che concerne le risorse per esentare dal pagamento terreni e fabbricati agricoli.

A fare da contraltare al Ministro dell’Economia Saccomanni che, rinviando le risposte sull’IMU a martedì prossimo, sulle risorse ha ammesso di aver sempre detto che “non sarebbe stato facile”, è stata la Ministra per l’Agricoltura Nunzia De Girolamo, riferendo che “sui fabbricati rurali l’esenzione c’è”, mentre sulla questione dei terreni “discuteremo martedì”.

Lato Governo, dunque, le certezze restano poche, a differenza di quanto sta accadendo da giorni tra i soggetti direttamente interessati dalla scadenza del 16 dicembre e, da ieri, in Parlamento.

Infatti, dopo le “prese di posizione” della Consulta Nazionale dei CAF (si veda “Saldo IMU con le vecchie regole per i Comuni ritardatari” del 19 novembre) e dei sindacati dei commercialisti (si veda “Saldo IMU 2013 da prorogare, ma sarebbe un arrivo l’eliminazione della seconda rata” del 21 novembre), ieri, come ha reso noto il Vicepresidente Enrico Zanetti (Sc), la Commissione Finanze della Camera ha approvato la risoluzione n. 7-00165 che, in virtù di una tempistica davvero esigua, impegna il Governo a:
- consentire anche ai Comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2013 di continuare ad applicare, per l’anno in corso, la determinazione dei costi del servizio e delle relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, compresi il regime TARSU o TIA e, in ogni caso, di poter effettuare variazioni di bilancio entro il 30 novembre, per tenere conto delle innovazioni normative introdotte dal DL n. 102/2013 convertito e da altri provvedimenti legislativi recenti;

- valutare l’opportunità di anticipare, con successivo provvedimento legislativo, il termine per la pubblicazione, da parte dei Comuni sul proprio sito, delle deliberazioni di approvazione di aliquote e detrazioni IMU, o di posticipare la scadenza entro la quale i contribuenti sono chiamati a versare la seconda rata IMU;

- valutare l’opportunità di coniugare, nel quadro della disciplina dei tributi comunali, l’obiettivo di ridurre l’indebitamento dello Stato con l’esigenza imprescindibile degli enti territoriali di trattenere le risorse finanziarie per consentire loro il rispetto del patto di stabilità interno e la riduzione del tasso di indebitamento.

“Personalmente – ha spiegato Zanetti – ho suggerito al Sottosegretario Baretta, presente in rappresentanza al Governo, di individuare come nuova scadenza (per il versamento della seconda rata IMU,ndr) il 27 dicembre, così da compattarla con quella dell’acconto IVA”.

 

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

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mercoledì 2 ottobre 2013

DATI EMISSIONE FATTURA con Dichiarazione d' intento

DATI EMISSIONE FATTURA con Dichiarazione d’ intento

Il soggetto che emette fattura a fronte di una dichiarazione d'intento ricevuta da un suo fornitore deve indicare obbligatoriamente in fattura i seguenti dati:

1.       indicazione dell'operazione "non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8/C DPR 633/72 e successive modifiche;

2.       indicazione del numero della dichiarazione d'intento e data della dichiarazione d'intento (ad. esempio "come da Vs. dichiarazione d'intento n° 45 emessa in data 12/02/2011);

3.       applicare, in caso di importo di fattura con imponibile superiore ad euro 77,47, la marca da bollo in vigore al momento dell'emissione (ndr marca da bollo di euro 2,00) oppure indicare "imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. n.____ del ______".

 

DICHIARAZIONI D'INTENTO

La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, come integrato dall’art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d’intento è stata ricevuta.

 

DICHIARAZIONI D'INTENTO "ANTICIPATE"

Le dichiarazioni possono essere rilasciate ai fornitori anche a dicembre, con riferimento a operazioni effettuate nell'anno seguente, indicando una numerazione riferita a quella attribuita per l'anno successivo.

Per consentire l'utilizzo del plafond già dal primo giorno dell'anno, il Ministero delle Finanze con la Risoluzione 355803/1985 autorizza l'invio anticipato delle dichiarazioni di intento, nel mese di dicembre dell'anno precedente.

Queste dichiarazioni con valenza dall'esercizio successivo, devono essere numerate ed annotate, sia dall'emittente, che dal fornitore che le riceve, in modo distinto da quelle dell'anno in corso.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

I fornitori che ricevono dai propri clienti le dichiarazioni d'intento devono numerarle progressivamente e annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di ricevimento.

Al momento dell'emissione della fattura di vendita, i fornitori, dopo aver verificato che la dichiarazione d'intento ricevuta sia valida, devono indicare nella fattura il titolo di non imponibilità IVA e la relativa norma di esonero (articoli 8, comma 2, 8-bis comma 2, o 9, comma 2, del Dpr 633/72), nonchè gli estremi della dichiarazione d'intento attribuiti.

 

DATI DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

La dichiarazione d'intento va redatta in duplice esemplare e numerata progressivamente per ogni anno solare e deve riportare i dati anagrafici del dichiarante, l'articolo del Dpr 633/72 in base al quale si intende acquistare/importare senza applicazione dell'Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del servizio. Inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione ha valore per una singola operazione o per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell'anno fino a concorrenza di un determinato ammontare. La validità non può andare oltre il 31 dicembre di ogni anno.

 

INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI COMPETENZA

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è quello della corretta individuazione delle lettere di intento da ricomprendere in ciascuna comunicazione. La norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta” e, pertanto, ai fini del successivo invio entro il giorno 16 del mese successivo occorre fare riferimento alle lettere di intento ricevute nel mese precedente.

Quindi per il contribuente

A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima).

 

COMUNICAZIONI ONLINE

I dati contenuti nella dichiarazione vanno trasmessi all'amministrazione finanziaria da parte dei fornitori solo online, direttamente o tramite un'intermediario abilitato.

 

A decorrere dal dal 2.3.2012, l'invio telematico della comunicazione d'intentova va eseguito: "entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA , mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta ".

 

Pertanto, la presentazione della comunicazione d'intento non fa più riferimento al momento di ricevimento della dichiarazione d'intento, bensì al fatto di aver emesso fattura senza applicazione dell'IVA, ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, in virtù della dichiarazione ricevuta.

Quindi il termine di presentazione della comunicazione è connesso, non solo all'emissione della fattura nei confronti dell'esportatore abituale, ma anche alla periodicità di liquidazione adottata dal cedente/prestatore, con la conseguenza che la comunicazione: 

  • i contribuenti mensili invieranno la dichiarazione d'intento entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale è stata emessa e registrata la "prima fattura" senza applicazione dell'IVA;
  • i contribuenti trimestrali invieranno la dichiarazione d'intento entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre nel quale è stata emessa e registrata la "prima fattura" senza applicazione dell'IVA.

 

Con la risoluzione n° 82/E del 1 agosto 2012 l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che:

 

"L'assolvimento dell'adempimento, infatti, non è più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si evidenzia che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento.

 Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata. 

 

DATI EMISSIONE FATTURA

Il soggetto che emette fattura a fronte di una dichiarazione d'intento ricevuta da un suo fornitore deve indicare obbligatoriamente in fattura i seguenti dati:

1.       indicazione dell'operazione "non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8/C DPR 633/72 e successive modifiche;

2.       indicazione del numero della dichiarazione d'intento e data della dichiarazione d'intento (ad. esempio "come da Vs. dichiarazione d'intento n° 45 emessa in data 12/02/2011);

3.       applicare, in caso di importo di fattura con imponibile superiore ad euro 77,47, la marca da bollo in vigore al momento dell'emissione (ndr marca da bollo di euro 1,81) oppure indicare "imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. n.____ del ______".

 

SANZIONI

Il cedente o prestatore che omette di inviare nei termini previsti la presente comunicazione ovvero la invia con dati incompleti o inesatti, è punito, ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’IVA non applicata all'operazione. Inoltre, in tale ipotesi, l’art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede la responsabilità in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta. Invece, se il contribuente, pur non avendo comunicato i dati delle dichiarazioni d'intento, non ha successivamente effettuato forniture e, quindi, non ha emesso fatture senza IVA in dipendenza delle dichiarazioni d'intento ricevute, la sanzione va da 258 a 2.065 euro (articolo 11, comma 1, lettera a, del Dlgs 471/97), in quanto come precisato dalla circolare 10/E del 2005 viene considerata una violazione formale.

 

RESPONSABILITA' SOLIDALE

In caso di dichiarazione d'intento infedele, il cedente o prestatore è ritenuto responsabile in solido con il proprio cliente.

 

Tabella riepilogativa delle sanzioni

Senza effettuazione di forniture in sospensione

Sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997

Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"

Sanzione dal 100 al 200% dell'IVA non applicata che sarebbe stata dovuta se la cessione fosse stata realizzata in ipotesi di non sospensione

Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"

Sanzione dal 100 al 200% dell'IVA non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'IVA da parte dell'esportatore abituale

 

RAVVEDIMENTO

Con la circolare n. 41/E del 26 settembre 2005, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'eventuale violazione consistente nella omessa o errata comunicazione può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, per sanare le violazioni relative al mancato invio della comunicazione o alla trasmissione della stessa con dati inesatti o incompleti, inviando la comunicazione per la prima volta (se omessa) o corretta (se errata) e versando la sanzione ridotta a un quinto del minimo entro un anno dalla violazione commessa.

 

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

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lunedì 30 settembre 2013

da domani AUMENTA L'IVA

Buongiorno,

Direi che a questo punto è certo che nessun nuovo provvedimento verrà approvato per rinviare l’aumento dell’aliquota ordinaria IVA.

 

L’articolo 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 prevedeva che dal 1 ottobre 2013 sarebbe scattato l’aumento dell’Iva dal 21% al 22%.

Poiché, causa gli ultimi avvicendamenti relativi all’eventuale crisi di Governo, non è stata approvata alcuna proroga del termine, da domani sembra confermato l’aumento dell’Iva dal 21% al 22%.

Non subiscono invece alcuna variazione le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

 

Pertanto ricordiamo in breve che:

·         Per le cessioni di beni immobili, l’aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati dal 01/10/2013, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino alla predetta data, l’imposta è dovuta nella misura del 21%.

·         Per le cessioni di beni mobili, l’aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 01/10/2013, mentre per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l’IVA al 21%.

·         Per le prestazioni di servizi, di norma il momento di effettuazione è agganciato al pagamento del corrispettivo, ovvero alla precedente emissione della fattura, con la conseguenza che eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate e fatturate dal 1° ottobre sono soggette all’aliquota del 22%. Merita un cenno l’emissione, da parte di professionisti,  di note/parcelle “proforma” emesse fino al 30 settembre, ma incassate successivamente, per le quali si dovrà correggere l’importo dell’IVA, aggiornandolo al 22%.

 

Vi allego una apposita circolare esplicativa.

Lo Studio è – come sempre – a diposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

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lunedì 16 settembre 2013

ABOLIZIONE SRL A CAPITALE RIDOTTO - MODIFICHE SRL SEMPLIFICATE - MODIFICHE SRL ORIDINARIA

ABOLIZIONE SRL A CAPITALE RIDOTTO

La legge di conversione del decreto del lavoro conferma la cancellazione della Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), introdotta con il D.l. 83/20125, già operata in sede di decreto legge.

Pertanto non è più possibile costituire srl di tale tipologia e quelle finora costituite sono convertite in automatico dal Registro delle Imprese in srl semplificate (Srls).

 

MODIFICHE SRL SEMPLIFICATE

Il decreto del lavoro nella sua versione finale conferma le modifiche attuate in sede di D.l. 76/2013 alla disciplina delle srl semplificate.

Si ricorda che tale tipologia di società è stata introdotta dal decreto liberalizzazioni (art. 3 comma 1 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito in L. 27/2012), inserita nel codice civile all'articolo 2643-bis e disciplinata oltre che dalla norma istitutiva anche dalle disposizioni della S.r.l. ordinaria laddove compatibili.

Queste sono le caratteristiche della società modificate dal decreto del lavoro:

¨ la costituzione della Srls era consentita solo a persone fisiche che non avessero compiuto 35 anni di età. Ora invece è eliminato per i soci il limite dei 35 anni, per cui alla Srls possono partecipare persone fisiche di qualunque età;

¨ era vietata la cessione di quote a soggetti non aventi i requisiti d'età fissati per la costituzione della srls, ora tale divieto è stato eliminato;

¨ gli amministratori dovevano essere necessariamente soci, mentre ora si prevede che gli amministratori possano anche non essere soci;

¨ deve costituirsi per atto pubblico secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto 20126. In base alla modifica apportata in sede di  onversione in legge del decreto del lavoro le clausole del modello sono inderogabili.

Restano ferme, invece, le altre caratteristiche della Srls:

¨ la società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale;

¨ la denominazione sociale deve specificare che si tratta di Srl semplificata;

¨ il Capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 9.999 euro, e può essere costituito solo da conferimenti in denaro e deve essere versato integralmente alla costituzione, nelle mani degli amministratori;

¨ l'atto costitutivo, pur esigendo il passaggio dal notaio, non richiede onorari notarili ed è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. È dovuta solo l'imposta di registro fissa sui conferimenti di capitale – €168 - oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa (e poi una volta all'anno) e le altre tasse normalmente  dovute (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori).

 

MODIFICHE SRL ORDINARIA

Le novità apportate con la conversione in legge del decreto del lavoro alla disciplina societaria riguardano anche la Srl ordinaria, per la quale viene ora previsto che:

¨ il 25% del conferimento in denaro del capitale sociale venga effettuato agli amministratori, e non più in banca;

¨ il capitale sociale possa essere anche inferiore a 10.000 euro, ma comunque almeno pari a 1 Euro. In questo caso i conferimenti devono essere effettuati in denaro, e versati per intero nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società. Inoltre una somma pari a 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto 10.000 Euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale e per coprire eventuali perdite, e deve essere sempre reintegrata nei casi in cui risulti diminuita per qualsiasi ragione.

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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