ABOLIZIONE SRL A CAPITALE RIDOTTO
La legge di conversione del decreto del lavoro conferma la cancellazione della Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), introdotta con il D.l. 83/20125, già operata in sede di decreto legge.
Pertanto non è più possibile costituire srl di tale tipologia e quelle finora costituite sono convertite in automatico dal Registro delle Imprese in srl semplificate (Srls).
MODIFICHE SRL SEMPLIFICATE
Il decreto del lavoro nella sua versione finale conferma le modifiche attuate in sede di D.l. 76/2013 alla disciplina delle srl semplificate.
Si ricorda che tale tipologia di società è stata introdotta dal decreto liberalizzazioni (art. 3 comma 1 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito in L. 27/2012), inserita nel codice civile all'articolo 2643-bis e disciplinata oltre che dalla norma istitutiva anche dalle disposizioni della S.r.l. ordinaria laddove compatibili.
Queste sono le caratteristiche della società modificate dal decreto del lavoro:
¨ la costituzione della Srls era consentita solo a persone fisiche che non avessero compiuto 35 anni di età. Ora invece è eliminato per i soci il limite dei 35 anni, per cui alla Srls possono partecipare persone fisiche di qualunque età;
¨ era vietata la cessione di quote a soggetti non aventi i requisiti d'età fissati per la costituzione della srls, ora tale divieto è stato eliminato;
¨ gli amministratori dovevano essere necessariamente soci, mentre ora si prevede che gli amministratori possano anche non essere soci;
¨ deve costituirsi per atto pubblico secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto 20126. In base alla modifica apportata in sede di onversione in legge del decreto del lavoro le clausole del modello sono inderogabili.
Restano ferme, invece, le altre caratteristiche della Srls:
¨ la società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale;
¨ la denominazione sociale deve specificare che si tratta di Srl semplificata;
¨ il Capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 9.999 euro, e può essere costituito solo da conferimenti in denaro e deve essere versato integralmente alla costituzione, nelle mani degli amministratori;
¨ l'atto costitutivo, pur esigendo il passaggio dal notaio, non richiede onorari notarili ed è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. È dovuta solo l'imposta di registro fissa sui conferimenti di capitale – €168 - oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa (e poi una volta all'anno) e le altre tasse normalmente dovute (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori).
MODIFICHE SRL ORDINARIA
Le novità apportate con la conversione in legge del decreto del lavoro alla disciplina societaria riguardano anche la Srl ordinaria, per la quale viene ora previsto che:
¨ il 25% del conferimento in denaro del capitale sociale venga effettuato agli amministratori, e non più in banca;
¨ il capitale sociale possa essere anche inferiore a 10.000 euro, ma comunque almeno pari a 1 Euro. In questo caso i conferimenti devono essere effettuati in denaro, e versati per intero nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società. Inoltre una somma pari a 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto 10.000 Euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale e per coprire eventuali perdite, e deve essere sempre reintegrata nei casi in cui risulti diminuita per qualsiasi ragione.
A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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