DATI EMISSIONE FATTURA con Dichiarazione d’ intento
Il soggetto che emette fattura a fronte di una dichiarazione d'intento ricevuta da un suo fornitore deve indicare obbligatoriamente in fattura i seguenti dati:
1. indicazione dell'operazione "non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8/C DPR 633/72 e successive modifiche;
2. indicazione del numero della dichiarazione d'intento e data della dichiarazione d'intento (ad. esempio "come da Vs. dichiarazione d'intento n° 45 emessa in data 12/02/2011);
3. applicare, in caso di importo di fattura con imponibile superiore ad euro 77,47, la marca da bollo in vigore al momento dell'emissione (ndr marca da bollo di euro 2,00) oppure indicare "imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. n.____ del ______".
DICHIARAZIONI D'INTENTO
La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, come integrato dall’art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d’intento è stata ricevuta.
DICHIARAZIONI D'INTENTO "ANTICIPATE"
Le dichiarazioni possono essere rilasciate ai fornitori anche a dicembre, con riferimento a operazioni effettuate nell'anno seguente, indicando una numerazione riferita a quella attribuita per l'anno successivo.
Per consentire l'utilizzo del plafond già dal primo giorno dell'anno, il Ministero delle Finanze con la Risoluzione 355803/1985 autorizza l'invio anticipato delle dichiarazioni di intento, nel mese di dicembre dell'anno precedente.
Queste dichiarazioni con valenza dall'esercizio successivo, devono essere numerate ed annotate, sia dall'emittente, che dal fornitore che le riceve, in modo distinto da quelle dell'anno in corso.
SOGGETTI OBBLIGATI
I fornitori che ricevono dai propri clienti le dichiarazioni d'intento devono numerarle progressivamente e annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di ricevimento.
Al momento dell'emissione della fattura di vendita, i fornitori, dopo aver verificato che la dichiarazione d'intento ricevuta sia valida, devono indicare nella fattura il titolo di non imponibilità IVA e la relativa norma di esonero (articoli 8, comma 2, 8-bis comma 2, o 9, comma 2, del Dpr 633/72), nonchè gli estremi della dichiarazione d'intento attribuiti.
DATI DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO
La dichiarazione d'intento va redatta in duplice esemplare e numerata progressivamente per ogni anno solare e deve riportare i dati anagrafici del dichiarante, l'articolo del Dpr 633/72 in base al quale si intende acquistare/importare senza applicazione dell'Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del servizio. Inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione ha valore per una singola operazione o per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell'anno fino a concorrenza di un determinato ammontare. La validità non può andare oltre il 31 dicembre di ogni anno.
INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI COMPETENZA
Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è quello della corretta individuazione delle lettere di intento da ricomprendere in ciascuna comunicazione. La norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta” e, pertanto, ai fini del successivo invio entro il giorno 16 del mese successivo occorre fare riferimento alle lettere di intento ricevute nel mese precedente.
Quindi per il contribuente
A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima).
COMUNICAZIONI ONLINE
I dati contenuti nella dichiarazione vanno trasmessi all'amministrazione finanziaria da parte dei fornitori solo online, direttamente o tramite un'intermediario abilitato.
A decorrere dal dal 2.3.2012, l'invio telematico della comunicazione d'intentova va eseguito: "entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA , mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta ".
Pertanto, la presentazione della comunicazione d'intento non fa più riferimento al momento di ricevimento della dichiarazione d'intento, bensì al fatto di aver emesso fattura senza applicazione dell'IVA, ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, in virtù della dichiarazione ricevuta.
Quindi il termine di presentazione della comunicazione è connesso, non solo all'emissione della fattura nei confronti dell'esportatore abituale, ma anche alla periodicità di liquidazione adottata dal cedente/prestatore, con la conseguenza che la comunicazione:
- i contribuenti mensili invieranno la dichiarazione d'intento entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale è stata emessa e registrata la "prima fattura" senza applicazione dell'IVA;
- i contribuenti trimestrali invieranno la dichiarazione d'intento entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre nel quale è stata emessa e registrata la "prima fattura" senza applicazione dell'IVA.
Con la risoluzione n° 82/E del 1 agosto 2012 l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che:
"L'assolvimento dell'adempimento, infatti, non è più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si evidenzia che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento.
Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.
DATI EMISSIONE FATTURA
Il soggetto che emette fattura a fronte di una dichiarazione d'intento ricevuta da un suo fornitore deve indicare obbligatoriamente in fattura i seguenti dati:
1. indicazione dell'operazione "non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8/C DPR 633/72 e successive modifiche;
2. indicazione del numero della dichiarazione d'intento e data della dichiarazione d'intento (ad. esempio "come da Vs. dichiarazione d'intento n° 45 emessa in data 12/02/2011);
3. applicare, in caso di importo di fattura con imponibile superiore ad euro 77,47, la marca da bollo in vigore al momento dell'emissione (ndr marca da bollo di euro 1,81) oppure indicare "imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. n.____ del ______".
SANZIONI
Il cedente o prestatore che omette di inviare nei termini previsti la presente comunicazione ovvero la invia con dati incompleti o inesatti, è punito, ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’IVA non applicata all'operazione. Inoltre, in tale ipotesi, l’art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede la responsabilità in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta. Invece, se il contribuente, pur non avendo comunicato i dati delle dichiarazioni d'intento, non ha successivamente effettuato forniture e, quindi, non ha emesso fatture senza IVA in dipendenza delle dichiarazioni d'intento ricevute, la sanzione va da 258 a 2.065 euro (articolo 11, comma 1, lettera a, del Dlgs 471/97), in quanto come precisato dalla circolare 10/E del 2005 viene considerata una violazione formale.
RESPONSABILITA' SOLIDALE
In caso di dichiarazione d'intento infedele, il cedente o prestatore è ritenuto responsabile in solido con il proprio cliente.
Tabella riepilogativa delle sanzioni
Senza effettuazione di forniture in sospensione | Sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 |
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari" | Sanzione dal 100 al 200% dell'IVA non applicata che sarebbe stata dovuta se la cessione fosse stata realizzata in ipotesi di non sospensione |
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari" | Sanzione dal 100 al 200% dell'IVA non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'IVA da parte dell'esportatore abituale |
RAVVEDIMENTO
Con la circolare n. 41/E del 26 settembre 2005, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'eventuale violazione consistente nella omessa o errata comunicazione può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, per sanare le violazioni relative al mancato invio della comunicazione o alla trasmissione della stessa con dati inesatti o incompleti, inviando la comunicazione per la prima volta (se omessa) o corretta (se errata) e versando la sanzione ridotta a un quinto del minimo entro un anno dalla violazione commessa.
A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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