La Legge di stabilità 2014, ovvero la Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 (sul Supplemento Ordinario n. 87) ed è entrata in vigore
dal 1° gennaio 2014.
Le novità fiscali in essa contenute sono davvero numerose. Tra le principali si ricordano: la
"web tax"; le nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente; le nuove aliquote ACE; la proroga
delle detrazioni per risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie; la riapertura dei termini di
rivalutazione di terreni e partecipazioni; le nuove regole sulla deducibilità dei canoni di leasing; la
tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione; la cancellazione del fondo previsto per
permettere l'esclusione dall'IRAP degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi senza
dipendenti; la razionalizzazione delle detrazioni fiscali e la revisione delle aliquote; l'innalzamento
delle aliquote contributive per la Gestione separata Inps; le nuove regole sulla compensazione
dei crediti d'imposta superiori a € 15.000; l'innalzamento dell'IVAFE e dell'imposta di bollo sulle
comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari; la modifica all'istituto del reclamo e
mediazione; la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; la nuova Imposta Unica
Comunale (IUC).
In particolare, la nuova IUC ingloba la vecchia IMU (ma non per le abitazioni principali), la
TARI (l'imposta relativa al costo di smaltimento dei rifiuti, che va corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare nel rispetto del principio "chi inquina paga", alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, agli usi e alla tipologia dell'attività svolta
nonché al costo del servizio sui rifiuti) e la TASI (l'imposta sui servizi indivisibili dei Comuni, come
illuminazione pubblica e manutenzione del manto stradale, la cui aliquota base è pari all'1‰ e la
cui aliquota massima per il 2014 è fissata al 2,5‰). Inoltre, in base a quanto stabilito dalla Legge
di Stabilità 2014, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU sulle seconde case non potrà
superare il 10,6‰. Ora, un emendamento presentato dal Governo al decreto Enti locali stabilisce
che per il 2014 i Comuni potranno aumentare le aliquote TASI dallo 0,1‰ allo 0,8‰,
«esclusivamente allo scopo di deliberare a favore delle famiglie e dei ceti più deboli ulteriori
detrazioni rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità», con piena libertà dei Comuni di
"spalmare" tale maggiorazione TASI tra abitazione principale e altri immobili.
Il ministro dell'Economia Saccomanni ha confermato che resta ferma la scadenza del 24
gennaio prevista dal D.L. n. 133/2013 a seguito della Legge di Stabilità 2014 per il pagamento
della cosiddetta "mini-IMU" 2013 dovuta sugli immobili siti nei Comuni che nel 2013 hanno
innalzato l'aliquota IMU sull'abitazione principale rispetto a quella standard. Il calcolo di quanto
versare si ottiene calcolando l'IMU totale dovuta in base all'aliquota effettivamente deliberata
dal Comune, sottraendo poi l'IMU totale dovuta in base all'aliquota standard del 4 per mille e,
quindi, calcolando il 40% del risultato ottenuto da tale differenza. Il versamento va effettuato con
modello F24 o con il bollettino di conto corrente postale eventualmente deciso dai Comuni.
Dopo l'ok della Ragioneria Generale dello Stato, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale il decreto del ministero dell'Economia che attua quanto previsto dal Decreto Sbloccadebiti
del Governo Monti sui crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica amministrazione e con
il quale viene disciplinata la compensazione tra i crediti vantati dal contribuente nei confronti
della pubblica amministrazione al 31 dicembre del 2012 e le somme dovute a seguito di
accertamento. Le somme compensabili in attivo sono tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti di Stato, Regioni, Province ed enti locali per
somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali certificati. I debiti, invece,
comprendono le somme derivanti da accertamento ex art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973,
ossia accertamento con adesione, omessa impugnazione, conciliazione giudiziale, sanzioni
definitive con i codici tributo disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate e riportati in allegato al
dm.
Nel sito del Dipartimento delle Finanze è ancora possibile inviare suggerimenti e
osservazioni sulla proposta di una dichiarazione Iva standard valida in tutti gli Stati membri della
Ue. Il canale web rimarrà attivo, infatti, fino al 31 gennaio. Al termine dell'indagine verrà
pubblicato un resoconto sullo stesso sito.
L'obiettivo è uniformare l'adempimento per tutti gli Stati Ue. Attualmente, infatti,
l'adempimento prevede procedure e tempi differenziati.