mercoledì 15 gennaio 2014

LEGGE DI STABILITÀ 2014: LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

La Legge di stabilità 2014, ovvero la Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 (sul Supplemento Ordinario n. 87) ed è entrata in vigore

dal 1° gennaio 2014.

Le novità fiscali in essa contenute sono davvero numerose. Tra le principali si ricordano: la

"web tax"; le nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente; le nuove aliquote ACE; la proroga

delle detrazioni per risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie; la riapertura dei termini di

rivalutazione di terreni e partecipazioni; le nuove regole sulla deducibilità dei canoni di leasing; la

tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione; la cancellazione del fondo previsto per

permettere l'esclusione dall'IRAP degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi senza

dipendenti; la razionalizzazione delle detrazioni fiscali e la revisione delle aliquote; l'innalzamento

delle aliquote contributive per la Gestione separata Inps; le nuove regole sulla compensazione

dei crediti d'imposta superiori a € 15.000; l'innalzamento dell'IVAFE e dell'imposta di bollo sulle

comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari; la modifica all'istituto del reclamo e

mediazione; la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; la nuova Imposta Unica

Comunale (IUC).

In particolare, la nuova IUC ingloba la vecchia IMU (ma non per le abitazioni principali), la

TARI (l'imposta relativa al costo di smaltimento dei rifiuti, che va corrisposta in base a tariffa

commisurata ad anno solare nel rispetto del principio "chi inquina paga", alle quantità e qualità

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, agli usi e alla tipologia dell'attività svolta

nonché al costo del servizio sui rifiuti) e la TASI (l'imposta sui servizi indivisibili dei Comuni, come

illuminazione pubblica e manutenzione del manto stradale, la cui aliquota base è pari all'1‰ e la

cui aliquota massima per il 2014 è fissata al 2,5‰). Inoltre, in base a quanto stabilito dalla Legge

di Stabilità 2014, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU sulle seconde case non potrà

superare il 10,6‰. Ora, un emendamento presentato dal Governo al decreto Enti locali stabilisce

che per il 2014 i Comuni potranno aumentare le aliquote TASI dallo 0,1‰ allo 0,8‰,

«esclusivamente allo scopo di deliberare a favore delle famiglie e dei ceti più deboli ulteriori

detrazioni rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità», con piena libertà dei Comuni di

"spalmare" tale maggiorazione TASI tra abitazione principale e altri immobili.

Il ministro dell'Economia Saccomanni ha confermato che resta ferma la scadenza del 24

gennaio prevista dal D.L. n. 133/2013 a seguito della Legge di Stabilità 2014 per il pagamento

della cosiddetta "mini-IMU" 2013 dovuta sugli immobili siti nei Comuni che nel 2013 hanno

innalzato l'aliquota IMU sull'abitazione principale rispetto a quella standard. Il calcolo di quanto

versare si ottiene calcolando l'IMU totale dovuta in base all'aliquota effettivamente deliberata

dal Comune, sottraendo poi l'IMU totale dovuta in base all'aliquota standard del 4 per mille e,

quindi, calcolando il 40% del risultato ottenuto da tale differenza. Il versamento va effettuato con

modello F24 o con il bollettino di conto corrente postale eventualmente deciso dai Comuni.

Dopo l'ok della Ragioneria Generale dello Stato, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale il decreto del ministero dell'Economia che attua quanto previsto dal Decreto Sbloccadebiti

del Governo Monti sui crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica amministrazione e con

il quale viene disciplinata la compensazione tra i crediti vantati dal contribuente nei confronti

della pubblica amministrazione al 31 dicembre del 2012 e le somme dovute a seguito di

accertamento. Le somme compensabili in attivo sono tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed

esigibili maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti di Stato, Regioni, Province ed enti locali per

somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali certificati. I debiti, invece,

comprendono le somme derivanti da accertamento ex art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973,

ossia accertamento con adesione, omessa impugnazione, conciliazione giudiziale, sanzioni

definitive con i codici tributo disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate e riportati in allegato al

dm.

Nel sito del Dipartimento delle Finanze è ancora possibile inviare suggerimenti e

osservazioni sulla proposta di una dichiarazione Iva standard valida in tutti gli Stati membri della

Ue. Il canale web rimarrà attivo, infatti, fino al 31 gennaio. Al termine dell'indagine verrà

pubblicato un resoconto sullo stesso sito.

L'obiettivo è uniformare l'adempimento per tutti gli Stati Ue. Attualmente, infatti,

l'adempimento prevede procedure e tempi differenziati.