mercoledì 6 gennaio 2016

Nel reverse charge «interno» le sole operazioni imponibili

Principio ribadito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina del settore edile

Il meccanismo del reverse charge “interno” trova applicazione per le sole operazioni imponibili agli effetti dell’IVA.
L’importante principio è ribadito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 in materia di reverse charge nel settore edile, pubblicata nella giornata del 22 dicembre 2015.

L’esempio portato è quello di un servizio di pulizia (oggettivamente rientrante nell’ambito applicativo del reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter del DPR 633/72), effettuato all’interno di un edificio in ambito portuale o aeroportuale (e, dunque, soggetto al regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/72).

Per la descritta fattispecie, non vige il reverse charge, in quanto – come indicato nella circolare n. 37/2015 – “il presupposto applicativo dell’inversione contabile è l’imponibilità dell’operazione”.
La fattura dovrà essere emessa recando l’indicazione del titolo di non imponibilità o di esenzione, in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 21 comma 6 lettere b) o c) del DPR 633/72.

Il principio, invero, è conforme con la ratio del meccanismo del reverse charge, il quale è un sistema che mira a contrastare le frodi in settori considerati a rischio, evitando che il cessionario o committente porti in detrazione l’IVA che il cedente o prestatore non provvede a versare all’Erario. Per cui, laddove l’operazione non preveda l’addebito dell’imposta in rivalsa al cessionario o committente (in quanto non imponibile o esente), non sussiste alcun rischio di frode.

Quanto affermato nella circolare n. 37, con riferimento al reverse charge nel settore edile di più recente introduzione, costituisce declinazione di un principio già noto nel sistema impositivo dell’IVA, come attestano le altre disposizioni di cui all’art. 17 del DPR 633/72:
- il comma 5 dell’art. 17 prevede l’inversione contabile per le cessioni imponibili di oro da investimento;
- il comma 6 lett. a-bis dell’art. 17 prevede l’inversione contabile per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, abitativi e strumentali, per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.

Per quanto riguarda le cessioni di oro da investimento è infatti previsto, in via ordinaria, il regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 11 del DPR 633/72, mentre l’opzione per il regime di imponibilità “può essere esercitata solo per le cessioni di oro da investimento effettuate nei confronti di soggetti di imposta che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni” (cfr. C.M. 16 novembre 2000 n. 207, § 2.1.2).

Tanto vale anche per le cessioni di fabbricati, abitativi e strumentali, per le quali il reverse charge si rende applicabile solamente se la cessione è imponibile su opzione, ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72. Viceversa, per le cessioni di fabbricati in regime di imponibilità IVA “per obbligo” (come, ad esempio, per le cessioni di fabbricati da parte del costruttore entro i 5 anni), l’imposta si applica secondo le modalità ordinarie. In nessun caso, si ha reverse charge per le cessioni di fabbricati “esenti”.

Conclusioni valide anche per lo split payment

Le considerazioni sin qui svolte, tratte dal contenuto della circolare n. 37/2015, sono confinate alle ipotesi di reverse charge “interno” e non riguardano le fattispecie per le quali l’inversione contabile deriva dagli obblighi territoriali (c.d. reverse charge “esterno” ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72), ben potendo il cessionario o committente nazionale integrare la fattura ricevuta facendo valere l’eventuale regime di non imponibilità o di esenzione dall’imposta.

Alcuni dubbi potrebbero porsi nel caso delle operazioni di estrazione dal deposito IVA che, sebbene annoverate nel reverse charge “interno”, possono contemplare anche il regime di non imponibilità (si pensi ai beni estratti dal deposito e destinati all’esportazione oppure oggetto di cessione intracomunitaria).

Infine, va osservato che anche per il sistema di “split payment”, così come per il reverse charge nell’edilizia, la speciale modalità di assolvimento dell’IVA non trova fondamento in presenza di operazioni non imponibili o esenti. Come osservato da Assonime, nella circolare n. 34 del 21 dicembre 2015 (§ 3.2), “presupposto per l’applicabilità del sistema in parola, infatti, è l’assoggettamento all’imposta dell’operazione e la conseguente indicazione della stessa nella fattura emessa dal fornitore dell’ente pubblico”.

 

Entro fine mese l'invio delle spese sanitarie

Anche i rimborsi erogati direttamente da medici e strutture sanitarie effettuati nel 2015 dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio 2016

Entro il prossimo 31 gennaio i medici o i loro delegati (di solito i commercialisti) devono procedere alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, utili per la precompilazione del 730/2016.

Sono previste tre procedure preliminari all’invio:
- l’abilitazione dei medici al Sistema tessera sanitaria (quelli già in possesso delle credenziali per le ricette elettroniche o i certificati telematici non dovranno effettuare altri tipi di abilitazione);
- il conferimento (eventuale) di delega per la trasmissione dei dati al commercialista: i medici già abilitati al Sistema tessera sanitaria possono, infatti, inserire la delega al soggetto delegato;
- richiesta di abilitazione alla trasmissione dei dati da parte del commercialista delegato, una volta che quest’ultimo abbia ricevuto, sulla propria PEC, la delega del medico; tale richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal commercialista e inviata con PEC alla Ragioneria generale dello Stato.

Per individuare l’importo delle spese sanitarie sostenute che effettivamente può beneficiare della detrazione dall’IRPEF da indicare nel modello 730/2016 precompilato, occorre conoscere anche:
- l’ammontare dei rimborsi effettuati direttamente dai medici e dalle strutture sanitarie;
- quanto è stato rimborsato dai vari fondi assistenziali di cui il contribuente risulta iscritto (si pensi, ad esempio, al FASI).

In merito all’individuazione di quest’ultimo dato, la legge di stabilità 2016 ha previsto che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi solo fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e gli altri fondi comune denominati devono effettuare una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate:
- per effetto dei contributi versati di cui agli artt. 10 comma 1 lett. e-ter) e 51 comma 2 lett. a) del TUIR;
- che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi degli artt. 10 comma 1 lett. b) e 15 comma 1 lett. c) del TUIR.

Con un comunicato stampa pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le scadenze previste per l’invio dei dati utili ad individuare l’importo detraibile delle spese sanitarie sostenute. In particolare:
- entro il 31 gennaio 2016, le strutture sanitarie e i medici devono trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
- entro il 28 febbraio (per il 2016 entro il 29 febbraio visto che il 28 è domenica), invece, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle spese sanitarie rimborsate nel 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse.

Rischio sanzioni anche per il primo anno di applicazione

In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, si ricorda che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
La legge di stabilità 2016 ha poi stabilito che per le trasmissioni da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

Resta ferma, quindi, l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.
Tuttavia, in considerazione delle difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi obblighi di trasmissione telematica e della mole dei dati trattati, le suddette esclusioni non sembrano sufficienti ad evitare di incorrere in sanzioni sproporzionate rispetto agli eventuali errori che potrebbero essere commessi in sede di caricamento dei dati.

 

Vendite a distanza sempre soggette ad IVA nello Stato membro dell'acquirente

Tassazione a destino anche quando il fornitore «suggerisce» il vettore al cliente

La Commissione Ue ha reso disponibile sul proprio sito uno studio (Working Paper n. 855 del 5 maggio 2015) sul luogo di effettuazione delle operazioni comunemente denominate “vendite a distanza”. Sono tali le cessioni – che oggi avvengono prevalentemente mediante siti web – effettuate, all’interno dell’Ue, nei confronti di cessionari privati consumatori (o non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari, quali, ad esempio gli enti di cui all’art. 4, comma 4 del DPR 633/72), aventi ad oggetto beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente, o per suo conto, dal proprio Stato membro ad altro Stato membro.
Per prevenire fenomeni distorsivi della concorrenza, tali operazioni, superate le soglie fissate da ciascuno Stato membro (sia in relazione alle merci in uscita che alle merci in entrata), o per opzione, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel paese del cessionario, ossia nel luogo del consumo.

Lo studio prende le mosse dalla constatazione che, in alcuni casi, gli accordi commerciali del settore pongono in capo a soggetti diversi la cessione del bene ed il trasporto degli stessi, con la conseguenza che l’operazione posta in essere non è qualificabile come vendita a distanza.
La Commissione Ue indaga il significato della locuzione, prevista dall’art. 33 della Direttiva 2006/112/CE e riferita al bene oggetto di cessione, che deve essere “(…) spedito o trasportato da o per conto del fornitore (…)”. A tale locuzione corrisponde, nell’ordinamento interno (art. 41, comma 1 lett. b) del DL 331/93), l’inciso “(…) spediti o trasportati dal cedente o per suo conto (…)”.

Attenendosi ad una interpretazione meramente letterale della norma, si giunge alla conclusione che l’operazione può qualificarsi come vendita a distanza, soggetta ad IVA nel paese di destinazione, solo nel caso in cui il trasporto sia posto a carico del fornitore dei beni, anche mediante soggetti terzi per suo conto. Tale ultima specificazione non ricomprende il caso in cui il contratto di trasporto sia concluso tra l’acquirente del bene ed un terzo trasportatore, consigliato dal fornitore. Invero, in tale fattispecie, il fornitore del bene resta estraneo al contratto di trasporto, anche in caso di inadempienze del vettore quali ritardi nella consegna, danneggiamento della merce, ecc. Tale impostazione, che consegue dall’interpretazione letterale, ha il pregio di essere facilmente attuabile, essendo necessario solo verificare le parti tra quali viene posto in essere il contratto di trasporto, ma può dar luogo a fenomeni di abuso del diritto e di evasione d’imposta, contrari allo spirito della norma, volta ad assicurare la tassazione nello Stato membro del consumo.

Un’interpretazione più ampia ha riguardo non solo degli accordi contrattuali in essere tra il fornitore dei beni, il vettore e l’acquirente, ma soprattutto della “realtà economica” in cui si svolge l’operazione e giunge ad affermare che i beni devono considerarsi spediti o trasportati “per conto del fornitore” non solo quando il fornitore interviene direttamente nel trasporto o nella spedizione (o in via mediata, tramite un proprio incaricato), ma anche quando egli intervenga indirettamente, ad esempio, promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando all’acquirente un determinato vettore.

Secondo questa lettura, a nulla rileva che il contratto sia concluso tra acquirente e trasportatore, per cui non resta a carico del cedente né il costo del trasporto, né alcuna responsabilità per la corretta esecuzione della prestazione di servizi.
A seguito della discussione tenutasi in materia nel corso della riunione del Comitato IVA n. 104 del 4 e 5 giugno 2015 sono emersi degli orientamenti in linea con l’interpretazione più estensiva.

In particolare, il Comitato IVA ha convenuto all’unanimità che, ai fini dell’art. 33 della direttiva 2006/112/UE, le merci si considerano “spedite o trasportate da o per conto del fornitore” in tutti i casi in cui il fornitore interviene direttamente o indirettamente nel trasporto o nella spedizione della merce. Il fornitore “interviene indirettamente” quando:
- egli subappalta il servizio a terzi che consegnano la merce al cliente;
- la spedizione o il trasporto dei beni è fornito da una terza parte, ma il fornitore si assume totalmente o parzialmente la responsabilità per la consegna della merce al cliente;
- il fornitore fattura e incassa gli importi relativi alle spese di trasporto da parte del cliente e poi li rimette ad una parte terza che organizza la spedizione o il trasporto dei beni.

Il Comitato IVA ha, inoltre, convenuto quasi all’unanimità che il fornitore “interviene indirettamente” nel trasporto quando egli promuove attivamente i servizi di consegna di un terzo nei confronti del cliente, mette in contatto il cliente e il terzo e fornisce a terzi le informazioni necessarie per la consegna della merce. Infine, ha ritenuto che non vi sia coinvolgimento alcuno del fornitore qualora l’acquirente trasporti egli stesso le merci ovvero organizzi autonomamente la consegna della merce mediante un terzo.
Gli orientamenti emersi non sono, ad oggi, vincolanti per gli Stati membri; tuttavia, questi costituiscono possibile preludio di un Regolamento Ue, immediatamente e direttamente applicabile all’interno dell’Unione

 

Al via lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali

Il MEF rende noto il decreto attuativo. Dal 2016 in chiaro i rapporti con San Marino e Liechtenstein, dal 2017 tocca a Svizzera e Monaco

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso disponibile il testo dell’atteso decreto che dà attuazione alle disposizioni, di matrice sia comunitaria che OCSE, che introducono lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali.

Al di là delle regole tecniche, che interessano per lo più gli intermediari finanziari tenuti all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, l’interesse che il provvedimento riveste risiede essenzialmente nel fatto che con esso si completa un percorso, compiuto in via congiunta dalle maggiori economie mondiali, per la messa a disposizione delle Amministrazioni fiscali dei dati dei conti intrattenuti all’estero dai propri residenti.

Tornando alla “genesi” del decreto, esso dà attuazione a disposizioni sia comunitarie che OCSE che, dal punto di vista operativo, hanno trovato una matrice comune nel c.d. Common Reporting Standard (CRS), insieme di regole tecniche per la verifica dei titolari dei conti e per l’invio dei dati alle Amministrazioni. Per quanto riguarda la normativa comunitaria, la fonte è la Direttiva 2014/107/UE che, modificando la precedente Direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa (che già prevedeva lo scambio automatico per una serie di redditi e di asset, in primis i redditi fondiari e i connessi immobili), ha esteso lo scambio automatico ai conti correnti e di deposito e alle altre rendite finanziarie non in precedenza monitorate con la Direttiva “risparmio”, incorporando di fatto il CRS al suo interno.

Per quanto riguarda le fonti OCSE, l’Italia è una delle 77 giurisdizioni firmatarie del Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) sullo scambio automatico, accordo con cui tali Stati e territori si sono impegnati ad adottare lo scambio automatico dei dati dei conti finanziari, molte delle quali (tra cui l’Italia) a decorrere dal 2016.

Per dare attuazione a questi impegni internazionali era stata approvata la legge n. 95 del 18 giugno 2015 che, oltre a ratificare l’accordo FATCA con gli Stati Uniti d’America (accordo “fratello” di quello multilaterale stipulato in sede OCSE), ha di fatto introdotto il CRS quale mezzo tecnico da adottare nell’ambito delle procedure di scambio automatico di informazioni ai fini fiscali derivanti da accordi e intese vincolanti stipulati dall’Italia.

Il decreto in commento va ad attuare questa parte della legge n. 95/2015, mentre per l’attuazione dell’accordo FATCA era intervenuto il DM 6 agosto 2015.

Regole tecniche affidate al CRS OCSE

Il procedimento di scambio automatico è sintetizzabile in cinque fasi, descritte nel § 77 dell’Implementation Handbook del CRS a suo tempo rilasciato dall’OCSE:
- individuazione degli intermediari finanziari tenuti all’invio dei dati alle Amministrazioni;
- individuazione dei conti finanziari;
- individuazione dei conti i cui dati devono essere segnalati;
- due diligence per individuare i titolari effettivi dei conti;
- invio dei dati alle Amministrazioni, le quali a loro volta li invieranno alle Amministrazioni degli altri Stati.

Come per l’accordo FATCA, le procedure vengono differenziate per i conti preesistenti (aperti sino al 31 dicembre 2015) e per i conti aperti successivamente, nonché a seconda dell’ammontare (superiore o meno al controvalore di un milione di dollari USA).
Come detto, per l’Italia il primo periodo caratterizzato dallo scambio dei dati è il 2016. Gli intermediari italiani dovranno, quindi, trasmettere i dati dei conti dei non residenti all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno solare successivo (per il 2016, entro il 30 aprile 2017), e l’Agenzia trasmetterà entro il successivo 30 settembre a ciascuna delle corrispondenti Amministrazioni estere i dati dei propri residenti (dati anagrafici della persona, numero di conto, saldo, movimentazioni ecc.). Le altre Amministrazioni faranno, naturalmente, lo stesso con i residenti italiani, essendo le regole di fatto speculari.

Va infine notato come, tra le altre 76 giurisdizioni firmatarie del MCAA, molte abbiano previsto il 2016 quale primo periodo d’imposta per il quale avverrà lo scambio dei dati: tra queste, oltre agli Stati comunitari figurano anche Stati quali San Marino e il Liechtenstein. Per altri Stati, tra cui la Svizzera e il Principato di Monaco, il primo anno interessato sarà invece il 2017.

 

martedì 29 dicembre 2015

I: Congratulazioni, il tuo video è su YouTube.

 

                                             

Complimenti Aldo!
Il tuo video è su YouTube.

 

 

 

 

Desideri spargere la voce sul tuo ultimo video?

Condividi il tuo video

Abbiamo inviato questa email a AldoMassimo.Rossi@gmail.com. Puoi annullare l'iscrizione alle notifiche relative ai caricamenti terminati visitando Preferenze email.

©2015 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

 

lunedì 28 dicembre 2015

Non solo vantaggi dall'IVA al 5% rese da cooperative sociali e loro consorzi.

La nuova aliquota ridotta prevista dalla legge di stabilità comporta anche conseguenze sul piano economico e finanziario

La previsione di una nuova aliquota ridotta in materia di IVA presenta indiscutibili vantaggi dal punto di vista sociale. La sua introduzione comporta, tuttavia, anche delle implicazioni di carattere economico e finanziario.
La legge di stabilità 2016 ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle prestazioni di servizi di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, primo comma del Decreto IVA rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi.

Secondo quanto previsto dalla direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), gli Stati membri applicano un’aliquota IVA normale (per l’Italia, attualmente 22%), la quale non può essere inferiore al 15%, e possono applicare una o due aliquote ridotte, la cui misura non può essere inferiore al 5%, unicamente, tuttavia, in quest’ultimo caso, con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi elencati nell’allegato III alla stessa direttiva comunitaria.
Inoltre, in relazione a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi è possibile utilizzare un’aliquota ridotta inferiore al minimo prescritto (vale a dire al 5%), c.d. “aliquota super-ridotta”, laddove la stessa era già prevista al 1° gennaio 1991 (c.d. clausola di “stand still”).

Al riguardo, la Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 28 febbraio 2012, causa C-119/11, ha chiarito che nel caso in cui a un bene o servizio si applichi un’aliquota IVA inferiore al 5% e successivamente l’aliquota relativa agli stessi venga portata al di sopra di tale soglia, non è più possibile reintrodurre la misura dell’aliquota originaria.

Ritornando alla nuova aliquota introdotta, la novità normativa fa sì che, almeno in via teorica, venga violata la disposizione di cui all’art. 98 della direttiva 2006/112/CE, la quale consente agli Stati membri di applicare soltanto una o due aliquote ridotte.
Tuttavia, come accennato in precedenza, l’aliquota IVA del 4% costituisce una aliquota “super-ridotta”, la quale dovrebbe, conseguentemente, assumere una connotazione diversa rispetto alle ordinarie aliquote ridotte.
A conferma di ciò la circostanza che anche altri Paesi europei già applicano più di due aliquote inferiori alla misura del 15% (es. Francia).

Ciò premesso, va, tuttavia, evidenziato che l’aumento del numero di aliquote IVA applicabili, comporta, oltre agli evidenti vantaggi di natura sociale, anche delle conseguenze sul piano economico e finanziario.
Ad esempio, dall’introduzione della nuova aliquota ridotta al 5% potrebbe derivare un non trascurabile effetto “emulativo”, dal momento che le diverse categorie economiche e sociali potrebbero essere da ciò incentivate a chiedere, con riferimento, naturalmente, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencati nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, l’abbassamento dell’aliquota IVA dal 10 al 5% o, peggio ancora, dal 22 al 5%, rischiando di compromettere l’equità della distribuzione del vantaggio fiscale (potrebbe, naturalmente, accadere anche il contrario e cioè che altre operazioni passino dal 4% al 5%).

Costi di adeguamento e possibili effetti distorsivi

Inoltre, un numero elevato di aliquote IVA ridotte comporta per le aziende e le Autorità fiscali costi significativi di adeguamento alla normativa, concernenti, per queste ultime, la gestione e il controllo dell’applicazione delle aliquote ridotte, con esborsi notevoli in termini di risorse umane e finanziarie (i costi, naturalmente, sono proporzionali al numero di beni e servizi interessati dalla differenziazione delle aliquote).

Vanno, altresì, considerati i possibili effetti distorsivi sul mercato interno, fermo restando, tuttavia, che la differenziazione tra aliquote può consentire di aumentare il consumo relativo a determinati beni e/o servizi.

Va evidenziato, infine, che il prossimo anno la Commissione europea pubblicherà un piano d’azione per un regime definitivo dell’IVA, nel quale verrà valutata la possibilità di concedere una maggiore autonomia agli Stati membri nella fissazione delle aliquote, nonché il metodo per trattare le deroghe temporanee che consentono esenzioni, aliquote zero e aliquote super-ridotte, le quali dovranno essere riesaminate dopo l’introduzione del regime definitivo dell’IVA.

 

domenica 20 dicembre 2015

Con la visura camerale dell'emittente la fattura generica è deducibile

Per la Provinciale di Roma, non rileva l’omessa dichiarazione da parte dell’emittente

Gli importi afferenti ad una fattura recante una descrizione generica sono comunque deducibili se l’emittente risulta iscritto al Registro delle imprese, potendosi da ciò ragionevolmente desumere la sussistenza e l’inerenza del rapporto commerciale sotteso alla fattura, e non rilevando la mancata presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di tale emittente. È quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Roma, con la sentenza n. 2553/4/15.

La Cassazione ha spesso ribadito che la fattura è, di regola (salva l’ipotesi di contabilità inattendibile), documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa, purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall’art. 21 del DPR 633/72, tra i quali l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo dell’operazione. Normalmente, pertanto, una regolare fattura, lasciando presumere la verità di quanto in essa rappresentato, costituisce titolo per il contribuente ai fini della deduzione del costo indicato; a fronte dell’esibizione di una tale fattura, spetta all’Ufficio dimostrare (anche attraverso presunzioni semplici) il difetto delle condizioni per la detta deduzione (ex pluris, Cass. nn. 23065/2015 e 14704/2014).

Va da sé che il principio testé riportato non vale per la fattura irregolare, ovvero per il documento che non presenta tutti i requisiti previsti dalla normativa poc’anzi richiamata, tra cui l’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”. Ciò accade, tipicamente, quando la descrizione della fattura è generica o vaga, non consentendo neppure di individuare puntualmente quale sia l’operazione sottesa.

La Cassazione ha così negato la deducibilità, per carenza del requisito di inerenza di cui all’art. 109 comma 5 del TUIR, dei costi relativi a fatture caratterizzate da genericità della descrizione della prestazione, indicata con la dicitura “con la presente vi rimettiamo fattura per consulenza tecnico-commerciale relativa al mese …” (Cass. n. 21184/2014).
Di recente, la sentenza della Cassazione n. 7214/2015 ha di nuovo negato la deducibilità dei costi afferenti a fatture caratterizzate da genericità, ancorché supportate da un contratto, ritenuto anch’esso contraddistinto da indeterminatezza, tanto che il Fisco era impossibilitato a verificare natura, quantità e congruenza del corrispettivo dei servizi prestati. Del resto, la Guardia di Finanza, con la circolare n. 1/2008, ha stabilito che, in sede di controllo, gli agenti verificatori non possono limitarsi a verificare la semplice annotazione nella contabilità di fatture riportanti la generica indicazione dell’oggetto della prestazione ricevuta, in quanto tale dato non è sufficiente a provare l’inerenza del costo all’attività dell’impresa. A tal fine, è ulteriormente necessaria l’esistenza di un documento che attesti la ragione giuridica dell’operazione per la quale è stata emessa la fattura.

In sostanza, si potrebbe concludere che la genericità della fattura costituisce un elemento presuntivo a favore del Fisco, che, sulla base di ciò, può disconoscere la deduzione del relativo costo, ponendo a carico del contribuente l’onere di dimostrare, mediante l’ostensione di ulteriore materiale documentale probatorio, la sussistenza del titolo giustificativo dell’operazione oggetto di fatturazione, alla luce del principio di inerenza già sopra menzionato.

Con la pronuncia di merito in commento, i giudici romani hanno accolto la prova presuntiva fornita dal contribuente circa la sussistenza e l’inerenza del rapporto commerciale sotteso alla “generica” fattura contestata, ovvero l’iscrizione al Registro delle imprese del soggetto che aveva emesso la fattura, emittente che, peraltro, non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi e col quale neppure era stato sottoscritto un contratto.

Se è ben vero che un contratto scritto non sempre è necessario e, come nel caso di specie, quando trattasi di rapporti occasionali, non di frequente viene predisposto, è tuttavia opportuno evidenziare che la prassi di munirsi di tali contratti è certamente opportuna, tanto più ai fini fiscali, e soprattutto quando le operazioni commerciali, così come in questo caso, consistano in prestazioni di servizi ed, in particolare, in provvigioni per mediazioni. I contratti, infatti, possono fornire un buon supporto documentale probatorio (specie se aventi data certa) per la deducibilità dei costi.

Riguardo, infine, alla decisione per cui sarebbe sufficiente l’iscrizione alla Camera di commercio da parte dell’emittente la fattura, unitamente al pagamento della stessa, per integrare il requisito di certezza ed inerenza del relativo costo, tanto da consentirne la deducibilità, è opportuno evidenziare che tale motivazione potrebbe essere non conforme ai principi sanciti dalla Suprema Corte e sopra evidenziati, tanto più che i giudici di merito non argomentano per quale ragione tale iscrizione sia idonea a far presumere l’esistenza e l’inerenza del rapporto commerciale sotteso al documento di spesa, quando è noto che le fatture ed i pagamenti e gli altri elementi formali delle operazioni commerciali sono sempre presenti in caso – ad esempio – di operazioni inesistenti (ex pluris, Cass. n. 10793/2015, in cui si fa proprio riferimento all’irrilevanza di elementi formali, quali le visure camerali che attestino l’esistenza del soggetto emittente).