lunedì 25 aprile 2016

Immobile in fondo patrimoniale ipotecabile solo per debiti familiari

La Cassazione equipara l’ipoteca a un atto esecutivo e recepisce i principi della giurisprudenza civile

La Cassazione con la sentenza n. 7521/2016 ha chiarito i presupposti di “aggredibilità” dei fondi patrimoniali. Nel caso di specie, il concessionario aveva notificato al contribuente un avviso di iscrizione ipotecaria su alcuni beni immobili, per il mancato pagamento di cartelle esattoriali.

Il contribuente proponeva ricorso davanti alla C.T. Prov., eccependo l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art 170 cc, in quanto le unità immobiliari ipotecate erano state già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari. L’art. 170 c.c. dispone, infatti, che “La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

L’istituto del fondo patrimoniale consiste dunque in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati e realizza la costituzione di un patrimonio separato o destinato, con anche limitazione dei poteri dispositivi in capo ai costituenti. Il vincolo dei beni è finalizzato a destinare gli stessi all’esclusivo soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione nell’ambito della famiglia e giustifica quindi il divieto di esecuzione sui beni destinati al fondo (e sui relativi frutti).

La C.T. Prov. accoglieva il ricorso, con sentenza poi confermata dalla C.T. Reg.
Equitalia ricorreva allora in Cassazione lamentando l’erroneità della decisione del giudice di appello, laddove aveva statuito l’impossibilità di aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale senza considerare che l’iscrizione ipotecaria è strumento di autotutela pubblicistica e pertanto in alcun modo riconducibile al novero degli atti di esecuzione forzata a cui si riferisce l’art. 170 c.c.

Il ricorso, secondo la Corte, era fondato. In tema, infatti, di riscossione coattiva delle imposte, ricordano i giudici, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del DPR n. 602/73 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima se l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia, circostanza che non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.

L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava, peraltro, su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa.

Anche se, dunque, l’ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio, rappresentando piuttosto un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, tuttavia appare corretto alla Corte ritenere, in via interpretativa, che l’ambito di applicazione del citato art. 170 del codice civile possa essere esteso anche all’iscrizione ipotecaria, escludendo, però, la possibilità di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale solo se derivante da debiti estranei alle esigenze familiari.

Onere della prova al contribuente

A differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione, però, non sussiste differenza tra l’ipoteca iscritta da un creditore privato o l’ipoteca quale strumento di tutela pubblicistica e, pertanto, il giudice dovrà, caso per caso, accertare la natura del debito che ha dato origine all’iscrizione ipotecaria e stabilire se l’obbligazione sia sorta per soddisfare o meno esigenze di natura familiare, e questo anche laddove si tratti di crediti commerciali soggetti ad IVA.

Peraltro, è irrilevante qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità, per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. A determinare l’eventus damni è, peraltro, in questi casi, sufficiente la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, mentre, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni.