sabato 8 febbraio 2014

OGGETTO: LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2013

 

Con l'inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del credito Iva maturato al 31.12.2013, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 Euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva 2014.

Ecco perché è necessario valutare la convenienza a presentare il mod. Iva 2014 in forma autonoma, anziché unificata.

 

Le regole sulla compensazione del credito iva 2013

LIMITE MASSIMO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

La compensazione orizzontale dei crediti incontra un primo limite massimo al suo utilizzo, pari a 700.000 €, così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90 €. Si ricorda che costituisce compensazione "orizzontale" la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.

LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CHE DIPENDONO DALL'AMMONTARE DI UTILIZZO DEL CREDITO

 

La compensazione del credito Iva 2013 può essere effettuata:

Per importi

≤ 5.000 €

dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2014.

Per importi

> 5.000 €

dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2014.

Questa limitazione, inizialmente fissata a 10.000 euro dall'art. 10 del D.l. 78/2009 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, poi abbassata a 5.000 € dall'art. 8 comma 18 del D.l. 16/2012, è nata  per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Per la compensazione del credito Iva di importo superiore a 5.000 € è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline; il modello F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

Per importi

> 15.000 €

È necessario il visto di conformità.

Le limitazioni sopra indicate si riferiscono all'importo del credito Iva 2013 utilizzato in compensazione, non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Ciò significa che se ad esempio il credito Iva 2013 è di €. 11.000, di cui 4.000 destinato alla compensazione orizzontale, in tal caso non vi sono limitazioni, e non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione Iva.

SANZIONI

In merito al regime sanzionatorio nella Circolare n. 1/E l'Agenzia delle Entrate specifica che è applicabile la sanzione del 30% del credito indebitamente compensato, prevista nel caso di omesso versamento ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97, alle seguenti fattispecie:

¨        compensazione di crediti di ammontare superiore a € 5.000, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione IVA annuale;

¨        compensazione di crediti di ammontare superiore a € 15.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.

IL VANTAGGIO DELLA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA

La dichiarazione Iva annuale, in forma autonoma o unificata deve essere comunque presentata entro il 30 settembre 2014. Se il contribuente intende utilizzare in compensazione, o chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione stessa, può decidere di presentare la dichiarazione già dal 1° febbraio 2014. Questo, infatti, potrebbe costituire un doppio vantaggio in quanto:

¨        con la preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, anziché unificata, a partire dal 1º febbraio di ciascun anno,  il contribuente si riserva la possibilità di compensare il credito annuale (per importi superiori a 5.000 €) già dal mese di marzo. In particolare se la dichiarazione viene presentata entro il 28.02.2014 è possibile effettuare la compensazione di importo superiore a 5.000 € già dal 17.03.2014 (il 16.03 quest'anno cade di domenica);

¨        presentando la dichiarazione Iva entro febbraio, si è esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA (art. 8-bis co. 2 del DPR 322/98, come modificato dall'art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.4 del D.L. 78/2009) indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale.

 

 

La compensazione orizzontale dei crediti incontra un primo limite massimo al suo utilizzo, pari a 700.000 €, così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90 €. Si ricorda che costituisce compensazione "orizzontale" la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.

La compensazione del credito Iva 2013 può essere effettuata:

Per importi

≤ 5.000 €

dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2014.

Per importi

> 5.000 €

dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2014.

Questa limitazione, inizialmente fissata a 10.000 euro dall'art. 10 del D.l. 78/2009 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, poi abbassata a 5.000 € dall'art. 8 comma 18 del D.l. 16/2012, è nata  per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Per la compensazione del credito Iva di importo superiore a 5.000 € è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline; il modello F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

 

 

           Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
Studio Focus - Dottori Commercialisti
Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)

Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3

( Tel.  +39.030.7702324
Ê  Fax. +39.030.7249684

* email aldomassimo.rossi@gmail.com  

Twitter @aldomassimoreds

Skype rossi_portatile

Blog: http://aldomassimorossi.blogspot.it

 

 

Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del destinatario e può contenere informazioni che sono di natura privilegiata, confidenziale o non divulgabile secondo le leggi vigenti. Se il lettore del presente messaggio non è il destinatario designato, o il dipendente/agente responsabile per la consegna del messaggio al destinatario designato, si informa che ogni inoltro, distribuzione o copiatura di questa comunicazione è strettamente proibita anche ai sensi del decreto legislativo 196/03 . Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di notificarcelo immediatamente a mezzo e-mail di risposta e successivamente di procedere alla definitiva cancellazione di questa e-mail e relativi allegati dal Vostro sistema.

 

This message is intended only for the use of the addressee and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail and delete this e-mail and all attachments from your system.