Introduzione
L’Ivafe, l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero gravante sulle persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie, era stata inizialmente istituita dalla Manovra Monti (D.L. n. 201/2011), che ne aveva previsto l’entrata in vigore già dal 2011.
La Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), tuttavia, all’art. 1, commi 518 e 519, ha modificato la disciplina inerente l’Ivafe prevedendo:
¨ l’entrata in vigore dal 2012 (non più, quindi, dal 2011);
¨ nuove modalità di versamento, analoghe a quelle dell'Irpef, cioè con il metodo del pagamento in acconto e a saldo.
Analizziamo, quindi, l’imposta anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.
Indice delle domande
1. Cos’è l’Ivafe?
2. Chi è tenuto a pagare l’Ivafe?
3. Quali sono le attività finanziarie estere per le quali si deve pagare l’Ivafe?
4. Quali attività finanziarie estere sono escluse dall’Ivafe?
5. Qual è la misura dell’Ivafe?
6. Come si determina la base imponibile dell’Ivafe?
7. Se si è già pagato una imposta patrimoniale nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie, si deve comunque pagare per esse l’Ivafe?
8. Secondo quali termini e modalità deve essere pagata l’Ivafe?
Domande e risposte
D.1 Cos’è l’Ivafe?
R.1 L’Ivafe è l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero che grava sulle persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie. Essa si applica a partire dal 2012.
D.2 Chi è tenuto a pagare l’Ivafe?
R.2 L’Ivafe è a carico delle persone fisiche residenti in Italia (anche se non aventi cittadinanza italiana) che detengono all’estero attività finanziarie, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (quindi, anche se tale possesso deriva da eredità o donazioni).
Sono tenute al pagamento dell’imposta anche le persone fisiche che:
¨ prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
¨ lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia;
¨ prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.
D.3 Quali sono le attività finanziarie estere per le quali si deve pagare l’Ivafe?
R.3 Le attività finanziarie estere per le quali si deve pagare l’Ivafe sono le seguenti:
¨ partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Oicr), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per esempio, accrediti di stipendi, pensione o compensi);
¨ contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
¨ contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
¨ metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
¨ diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
¨ ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Si considerano come attività possedute all’estero anche le attività finanziarie detenute, per esempio, in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti.
Le stock option, invece, sono soggetti all’imposta in esame solo nel caso in cui siano cedibili.
D.4 Quali attività finanziarie estere sono escluse dall’Ivafe?
R.4 Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’Ivafe
¨ le attività finanziarie detenute all’estero ma amministrate da intermediari finanziari italiani;
¨ le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero;
¨ le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
D.5 Qual è la misura dell’Ivafe?
R.5 L’Ivafe è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. La misura dell’imposta è stata stabilita, per il 2012, nella misura dell’1 per mille annuo del valore delle attività finanziarie. A decorrere dal 2013 è, invece, pari all’1,5 per mille annuo del valore delle attività finanziarie.
Non è prevista alcuna soglia di esenzione. L’imposta non è dovuta solo se il suo importo non supera 12 euro.
Si precisa che, per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, in deroga a quanto sopra detto, l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro (cioè pari all’imposta di bollo dovuta su conti e libretti detenuti in Italia da persone fisiche). Tale misura si applica con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all’estero dal contribuente. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro, tenendo conto di tutti i conti o libretti detenuti dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d’imposta. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, per la determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente. Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
D.6 Come si determina la base imponibile dell’Ivafe?
R.6 La base imponibile dell’Ivafe è il valore delle attività finanziarie. Esso è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel luogo in cui le stesse sono detenute (anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera).
Se alla data del 31.12 le attività non sono più possedute, si deve far riferimento al valore di mercato delle stesse attività rilevato al termine del periodo di possesso.
Per le attività finanziarie aventi una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari NON negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Se il titolo ha sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale.
Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è
costituita dal valore di acquisto dei titoli.
D.7 Se si è già pagato una imposta patrimoniale nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie, si deve comunque pagare per esse l’Ivafe?
R.7 Per evitare il fenomeno della doppia imposizione, dall’Ivafe dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Non spetta alcun credito d’imposta, se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
D.8 Secondo quali termini e modalità deve essere pagata l’Ivafe?
R.8 Per quanto riguarda versamenti, liquidazione, accertamento e riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso in materia di tassazione delle attività finanziarie all’estero, si applicano le disposizioni previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.
Considerato che inizialmente l’imposta era dovuta già per il 2011 (così come previsto dalla legge che ha istituito l’imposta, cioè il D.L. n. 201/2011), coloro che hanno già pagato l’Ivafe per il 2011 possono considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d’imposta 2012.
Per il 2012, per dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero il contribuente deve compilare la Sezione XV B del quadro RM del modello Unico Persone fisiche 2013, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta:
Aldo Massimo Rossi