mercoledì 30 giugno 2021

Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Riforma Rordorf)”

Il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Riforma Rordorf)" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 cambia significativamente la normativa fallimentare, introducendo il concetto di liquidazione giudizialeal posto del fallimento, ma soprattutto prevedendo procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. L'obiettivo della razionalizzazione della legge fallimentare nasce dalla volontà di semplificare le procedure e anticipare il più possibile l'emersione dell'eventuale crisi per intervenire tempestivamente con le dovute misure correttive responsabilizzando amministratori ed organi di controllo. In particolare, la nuova disciplina prevede procedure di allerta e di prevenzione obbligatorie che spingono le aziende a dotarsi di sistemi per il monitoraggio continuo dei parametri patrimoniali, economici e finanziari, oltre che di sistemi di allerta per segnalare anticipatamente eventuali situazioni di deterioramento aziendale.

La riforma del diritto fallimentare, in particolare, impone a:

  • Imprenditori e organi di amministrazione di dotarsi di strumenti di allerta interna in grado di far emergere tempestivamente eventuali sintomi di crisi. Per gli amministratori che non segnalano tempestivamente è prevista la responsabilità personale dei crediti sociali in caso di liquidazione a partire dal 1 settembre 2021.
  • Organi di controllo e vigilanza (collegio sindacale e revisori) di verificare che il consiglio d'amministrazione si sia dotato di un sistema di allerta interno e che venga utilizzato in maniera costante per monitorare la salute aziendale. L'organo di controllo ha anche il compito di attivare tempestivamente la procedura di allerta quando non lo abbiamo fatto imprenditore o amministratori in caso di fondati indizi di crisi, prima nei confronti del consiglio di amministrazione e, nel caso di inerzia di quest'ultimo, dell'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa). Per sindaci e revisori che non segnalano tempestivamente è prevista la responsabilità personale dei crediti sociali in caso di liquidazione.

Tra le misure volte alla diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, il titolo II del decreto annovera le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (artt. 12-25) "finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori" mediante l'affidamento all'OCRI, Organismo di Composizione della Crisi, di carattere non giurisdizionale e dotato di adeguata professionalità, costituito presso ciascuna Camera di Commercio. Tale procedura può essere attivata, sussistendo una serie di indicatori di crisi (squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore) su istanza/segnalazione: (a) del debitore direttamente; (b) degli organi di controllo societari; (c) dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS e agente della riscossione).

 

La procedura di composizione assistita della crisi dovrà concludersi entro 6 mesi dal suo avvio; nell'eventualità in cui la stessa risulti infruttuosa, farà seguito la procedura di liquidazione giudiziale avviata dal PM, nel caso in cui ravvisi lo stato di insolvenza. Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato il debitore e gli organi di controllo societari, se esistenti, per una audizione in via riservata e confidenziale, allo scopo di evitare il diffondersi di allarmismi che potrebbero pregiudicare l'immagine commerciale dell'impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente al credito. Conclusa l'audizione, il collegio deve valutare, sulla base dei dati raccolti, se siano emersi o meno fondati indizi di crisi. Il collegio dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute se: (i) ritiene che non sussista la situazione di crisi; (ii) qualora l'organo di controllo societario o un professionista indipendente accerti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione. Se invece, i dati acquisiti confermano la sussistenza di una crisi, il collegio individua con il debitore le misure idonee al suo superamento fissando un termine entro il quale l'imprenditore deve riferire in merito alla relativa attuazione.

La responsabilità limitata, tipica di alcune forme societarie, non è più sufficiente a proteggere il patrimonio personale dell'imprenditore.

Soci amministratori di società, sindaci e revisori che non si doteranno della struttura idonea a ravvisare l'arrivo della crisi e che non comunicheranno tempestivamente il suo manifestarsi all'OCRI potranno essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale, ovvero la propria abitazione, i propri investimenti finanziari dei debiti della società, indipendentemente dalla sua forma. Insomma la responsabilità limitata tipica delle srl e delle spa non è più in grado di salvaguardare il loro patrimonio personale.

Serve dunque la creazione di progetti di protezione preventiva del patrimonio dai nuovi rischi introdotti con gli articoli 2086, 2475 e 2486 del cc.


Dott. Aldo Rossi