mercoledì 19 giugno 2013

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

                               Art. 1

 

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto  2005,

                               n. 192

 

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art.  1.  (Finalita').  -  1.  Il  presente  decreto  promuove  il

miglioramento della  prestazione  energetica  degli  edifici  tenendo

conto delle condizioni locali e  climatiche  esterne,  nonche'  delle

prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia

sotto il profilo dei costi.

  2. Il presente decreto definisce e integra  criteri,  condizioni  e

modalita' per:

    a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

    b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle

fonti rinnovabili negli edifici;

    c) sostenere la diversificazione energetica;

    d)  promuovere   la   competitivita'   dell'industria   nazionale

attraverso lo sviluppo tecnologico;

    e)  coniugare  le  opportunita'  offerte   dagli   obiettivi   di

efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e

dell'occupazione;

    f) conseguire gli obiettivi nazionali  in  materia  energetica  e

ambientale;

    g) razionalizzare  le  procedure  nazionali  e  territoriali  per

l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre  i  costi

complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e  per

le imprese;

    h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa  su  tutto

il territorio nazionale.».

                               Art. 2

 

 

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto  2005,

                               n. 192

 

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  19  agosto

2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

    «l-bis)  "attestato  di  prestazione  energetica  dell'edificio":

documento, redatto nel rispetto delle norme  contenute  nel  presente

decreto e  rilasciato  da  esperti  qualificati  e  indipendenti  che

attesta  la  prestazione  energetica  di   un   edificio   attraverso

l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il

miglioramento dell'efficienza energetica;

    l-ter) "attestato di  qualificazione  energetica":  il  documento

predisposto  ed  asseverato  da  un  professionista  abilitato,   non

necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione  o  alla

realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di

energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio,

o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di  certificazione

energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi  ammissibili

fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico  o,  ove  non

siano  fissati  tali  limiti,  per  un  identico  edificio  di  nuova

costruzione;

    l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito  di

un unico processo, di energia termica  e  di  energia  elettrica  e/o

meccanica rispondente ai requisiti di cui  al  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

    l-quinquies) "confine del sistema (o energetico  dell'edificio)":

confine che include tutte le aree di  pertinenza  dell'edificio,  sia

all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia e' consumata

o prodotta;

    l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel  quale

si svolge, in tutto o in parte,  l'attivita'  istituzionale  di  enti

pubblici;

    l-septies)  "edificio  di  proprieta'  pubblica":   edificio   di

proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di

altri  enti  pubblici,  anche  economici  ed  occupati  dai  predetti

soggetti;

    l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad  altissima

prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del

presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui

all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi

nullo  e'  coperto  in  misura  significativa  da  energia  da  fonti

rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);

    l-novies) "edificio di  riferimento  o  target  per  un  edificio

sottoposto a verifica  progettuale,  diagnosi,  o  altra  valutazione

energetica": edificio  identico  in  termini  di  geometria  (sagoma,

volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi

e   dei   componenti),   orientamento,    ubicazione    territoriale,

destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche

termiche e parametri energetici predeterminati;

    l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per  l'edilizia  o

componente dell'involucro di un edificio;

    l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa  per

vettore energetico finale,  fornita  al  confine  dell'edificio  agli

impianti tecnici per produrre  energia  termica  o  elettrica  per  i

servizi energetici dell'edificio;

    l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia  proveniente

da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,

aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,

gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

    l-ter decies) "energia esportata": quantita' di energia, relativa

a un dato vettore energetico, generata all'interno  del  confine  del

sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;

    l-quater  decies)   "energia   primaria":   energia,   da   fonti

rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione  o

trasformazione;

    l-quinquies decies) "energia prodotta in situ": energia  prodotta

o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;

    l-sexies  decies)  "fabbisogno   annuale   globale   di   energia

primaria": quantita' di energia primaria relativa a tutti  i  servizi

erogati dai sistemi tecnici  presenti  all'interno  del  confine  del

sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;

    l-septies  decies)   "fabbricato":   sistema   costituito   dalle

strutture edilizie esterne,  costituenti  l'involucro  dell'edificio,

che delimitano un  volume  definito  e  dalle  strutture  interne  di

ripartizione dello stesso volume.  Sono  esclusi  gli  impianti  e  i

dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

    l-octies decies) "fattore di conversione  in  energia  primaria":

rapporto adimensionale che indica la quantita'  di  energia  primaria

impiegata per produrre un'unita' di  energia  fornita,  per  un  dato

vettore  energetico;  tiene   conto   dell'energia   necessaria   per

l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il  trasporto  e,  nel

caso dell'energia elettrica, del  rendimento  medio  del  sistema  di

generazione  e  delle  perdite  medie  di  trasmissione  del  sistema

elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento,  delle  perdite

medie di distribuzione della  rete.  Questo  fattore  puo'  riferirsi

all'energia   primaria   non   rinnovabile,   all'energia    primaria

rinnovabile  o  all'energia  primaria   totale   come   somma   delle

precedenti;

    l-novies  decies)  "involucro  di  un   edificio":   elementi   e

componenti integrati di un edificio  che  ne  separano  gli  ambienti

interni dall'ambiente esterno;

    l-vicies) "livello ottimale in funzione dei  costi":  livello  di

prestazione energetica che comporta il costo piu'  basso  durante  il

ciclo di vita economico stimato, dove:

      1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto  dei  costi

di investimento legati all'energia, dei costi di  manutenzione  e  di

funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;

      2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo  di

vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano

stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel  suo

complesso oppure al ciclo di vita economico stimato  di  un  elemento

edilizio nel caso in cui siano  stabiliti  requisiti  di  prestazione

energetica per gli elementi edilizi;

      3)  il  livello  ottimale  in  funzione  dei  costi  si   situa

all'interno della scala di livelli di prestazione  in  cui  l'analisi

costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;

    l-vicies semel)  "norma  tecnica  europea":  norma  adottata  dal

Comitato   europeo   di   normazione,   dal   Comitato   europeo   di

normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per  le  norme

di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

    l-vicies bis) "prestazione energetica di un edificio":  quantita'

annua di energia primaria effettivamente consumata o che  si  prevede

possa  essere  necessaria  per  soddisfare,  con  un   uso   standard

dell'immobile,  i   vari   bisogni   energetici   dell'edificio,   la

climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua  calda

per  usi  igienici  sanitari,  la  ventilazione  e,  per  il  settore

terziario, l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa  da  uno  o

piu' descrittori che tengono anche conto del  livello  di  isolamento

dell'edificio e delle caratteristiche  tecniche  e  di  installazione

degli  impianti  tecnici.  La  prestazione  energetica  puo'   essere

espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile,  o  totale

come somma delle precedenti;

    l-vicies ter) "riqualificazione energetica  di  un  edificio"  un

edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando

i lavori in qualunque modo denominati,  a  titolo  indicativo  e  non

esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e

risanamento conservativo, ricadono in  tipologie  diverse  da  quelle

indicate alla lettera l-vicies bis);

    l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un

edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando

i lavori in qualunque modo denominati  (a  titolo  indicativo  e  non

esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e

risanamento conservativo) insistono su oltre il 25  per  cento  della

superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di  tutte

le unita' immobiliari che lo costituiscono, a titolo  esemplificativo

e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci  esterni,

del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;

    l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva,  impianto

di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari

a un  sistema  di  trattamento  dell'aria,  attraverso  il  quale  la

temperatura e' controllata o puo' essere abbassata;

    l-vicies sexies)  "sistema  tecnico,  per  l'edilizia":  impianto

tecnologico  dedicato  a  uno  o  a  una  combinazione  dei   servizi

energetici o ad assolvere a  una  o  piu'  funzioni  connesse  con  i

servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico e' suddiviso  in

piu' sottosistemi;

    l-vicies  septies)  "teleriscaldamento"  o  "teleraffrescamento":

distribuzione di energia termica in forma di vapore,  acqua  calda  o

liquidi refrigerati da una o  piu'  fonti  di  produzione  verso  una

pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o

il raffrescamento di spazi, per processi  di  lavorazione  e  per  la

fornitura di acqua calda sanitaria;

    l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento

di  un  edificio   progettati   o   modificati   per   essere   usati

separatamente;

    l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o  energia  fornite

dall'esterno del confine  del  sistema  per  il  soddisfacimento  dei

fabbisogni energetici dell'edificio.».

                               Art. 3

 

 

Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto  2005,

                               n. 192

 

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7,  9  e  12»

sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;

    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica  e

privata.

      2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:

        a)  la  metodologia  per   il   calcolo   delle   prestazioni

energetiche degli edifici;

        b) le  prescrizioni  e  i  requisiti  minimi  in  materia  di

prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

          1) nuova costruzione;

          2) ristrutturazioni importanti;

          3) riqualificazione energetica;

        c) la definizione di un Piano di  azione  per  la  promozione

degli edifici a "energia quasi zero";

        d) l'attestazione della prestazione energetica degli  edifici

e delle unita' immobiliari;

        e) lo sviluppo di strumenti  finanziari  e  la  rimozione  di

barriere di mercato  per  la  promozione  dell'efficienza  energetica

degli edifici;

        f)  l'utilizzo  delle  fonti  energetiche  rinnovabili  negli

edifici;

        g) la realizzazione di un  sistema  coordinato  di  ispezione

periodica degli impianti termici negli edifici;

        h) i requisiti professionali e di indipendenza degli  esperti

o degli  organismi  cui  affidare  l'attestazione  della  prestazione

energetica  degli   edifici   e   l'ispezione   degli   impianti   di

climatizzazione;

        i) la realizzazione e l'adozione  di  strumenti  comuni  allo

Stato e alle regioni  e  province  autonome  per  la  gestione  degli

adempimenti a loro carico;

        l)  la  promozione  dell'uso  razionale  dell'energia   anche

attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali,

la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

        m) la raccolta delle informazioni e delle  esperienze,  delle

elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della  politica

energetica del settore.»;

    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      «3. Sono escluse  dall'applicazione  del  presente  decreto  le

seguenti categorie di edifici:

        a) gli edifici ricadenti nell'ambito della  disciplina  della

parte seconda e dell'articolo 136, comma 1,  lettere  b)  e  c),  del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  il  codice  dei

beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al  comma

3-bis;

        b) gli edifici industriali e artigianali quando gli  ambienti

sono riscaldati per esigenze del processo  produttivo  o  utilizzando

reflui   energetici   del   processo   produttivo   non    altrimenti

utilizzabili;

        c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti  di

climatizzazione;

        d) i fabbricati  isolati  con  una  superficie  utile  totale

inferiore a 50 metri quadrati;

        e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie  di

edifici classificati sulla  base  della  destinazione  d'uso  di  cui

all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26  agosto

1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione  e

l'impiego  di  sistemi  tecnici,  quali  box,  cantine,  autorimesse,

parcheggi multipiano, depositi,  strutture  stagionali  a  protezione

degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;

        f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e  allo  svolgimento

di attivita' religiose.»;

    d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Per gli edifici di cui  al  comma  3,  lettera  a),  il

presente  decreto  si   applica   limitatamente   alle   disposizioni

concernenti:

        a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici,

di cui all'articolo 6;

        b)  l'  esercizio,  la  manutenzione  e  le  ispezioni  degli

impianti tecnici, di cui all'articolo 7.

      3-ter. Per gli edifici di  cui  al  comma  3,  lettera  d),  il

presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente

adibite ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini  della

valutazione di efficienza energetica.».

                               Art. 4

 

 

Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto  2005,

                               n. 192

 

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      «1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e, per i profili  di  competenza,  con  il  Ministro  della

salute e con il Ministro della  difesa,  acquisita  l'intesa  con  la

Conferenza unificata, sono definiti:

        a) le modalita' di applicazione della metodologia di  calcolo

delle prestazioni energetiche e l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili

negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I  della

direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19

maggio 2010,  sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  tenendo

conto dei seguenti criteri generali:

          1) la prestazione energetica degli edifici  e'  determinata

in conformita' alla normativa tecnica UNI e  CTI,  allineate  con  le

norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva  2010/31/CE,  su

specifico mandato della Commissione europea;

          2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola  per

singolo servizio energetico, espresso in energia  primaria,  su  base

mensile. Con le stesse modalita' si determina  l'energia  rinnovabile

prodotta all'interno del confine del sistema;

          3) si opera  la  compensazione  mensile  tra  i  fabbisogni

energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno  del  confine

del sistema, per vettore energetico e fino  a  copertura  totale  del

corrispondente vettore energetico consumato;

          4) ai fini della compensazione  di  cui  al  numero  3,  e'

consentito  utilizzare  l'energia   elettrica   prodotta   da   fonti

rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo

le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma;

        b)  l'applicazione  di  prescrizioni  e   requisiti   minimi,

aggiornati ogni cinque anni, in materia  di  prestazioni  energetiche

degli edifici e unita' immobiliari, siano essi di nuova  costruzione,

oggetto  di  ristrutturazioni  importanti   o   di   riqualificazioni

energetiche,   sulla   base   dell'applicazione   della   metodologia

comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo

i seguenti criteri generali:

          1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed

economiche di convenienza, fondate sull'analisi  costi  benefici  del

ciclo di vita economico degli edifici;

          2) in caso  di  nuova  costruzione  e  di  ristrutturazione

importante,  i  requisiti  sono  determinati  con  l'utilizzo   dell'

"edificio di riferimento", in funzione  della  tipologia  edilizia  e

delle fasce climatiche;

          3) per le verifiche  necessarie  a  garantire  il  rispetto

della qualita' energetica prescritta,  sono  previsti  dei  parametri

specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica

e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di  indici  di

prestazione energetica globale,  espressi  sia  in  energia  primaria

totale che in energia primaria non rinnovabile.»;

    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

      «1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della  Repubblica

sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14  a

17  della  direttiva  2010/31/UE,  le  modalita'  di   progettazione,

installazione, esercizio, manutenzione  e  ispezione  degli  impianti

termici per la climatizzazione invernale  ed  estiva  degli  edifici,

nonche' i requisiti professionali e i criteri di  accreditamento  per

assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti  e  degli

organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione  energetica

degli edifici e l'ispezione degli impianti di  climatizzazione  e  la

realizzazione di un sistema informativo coordinato  per  la  gestione

dei rapporti tecnici di ispezione e degli  attestati  di  prestazione

energetica.»;

    c) al comma  2,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio» sono inserite le  seguenti:  «e,  per  i

profili di competenza, con il Ministro della difesa».

                               Art. 5

 

 

Modificazioni al decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  in

               materia di edifici a energia quasi zero

 

  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.

192, sono inseriti i seguenti:

    «Art. 4-bis. (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire  dal

31 dicembre 2018,  gli  edifici  di  nuova  costruzione  occupati  da

pubbliche amministrazioni e  di  proprieta'  di  queste  ultime,  ivi

compresi gli edifici scolastici,  devono  essere  edifici  a  energia

quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa  a

tutti gli edifici di nuova costruzione.

    2. Entro il 31 dicembre 2014,  con  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di  concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica

amministrazione e la semplificazione,  della  coesione  territoriale,

dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il

Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca, ognuno per i profili di competenza,  con  il  parere

della Conferenza unificata e' definito il Piano d'azione destinato ad

aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano,  che

puo' includere obiettivi differenziati  per  tipologia  edilizia,  e'

trasmesso alla Commissione europea.

  3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende,  tra  l'altro,  i

seguenti elementi:

      a) l'applicazione della definizione di edifici a energia  quasi

zero alle diverse tipologie di  edifici  e  indicatori  numerici  del

consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;

      b) le politiche  e  le  misure  finanziarie  o  di  altro  tipo

previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le

informazioni   relative   alle   misure   nazionali   previste    per

l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici,  in  attuazione

della direttiva 2009/28/CE;

      c)  l'individuazione,  in   casi   specifici   e   sulla   base

dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita  economico,  della  non

applicabilita' di quanto disposto al comma 1;

      d) gli obiettivi intermedi di miglioramento  della  prestazione

energetica degli edifici di  nuova  costruzione  entro  il  2015,  in

funzione dell'attuazione del comma 1.

    Art. 4-ter.(Strumenti finanziari e superamento delle barriere  di

mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato,  dalle  regioni  e

dagli  enti  locali  per  promuovere  l'efficienza  energetica  degli

edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel  rispetto  di

requisiti di  efficienza  commisurati  alla  tipologia,  al  tipo  di

utilizzo  e  contesto  in  cui  e'   inserito   l'immobile,   nonche'

all'entita' dell'intervento.

    2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e

di misure di incremento dell'efficienza energetica degli  edifici  di

proprieta'  pubblica,  con  particolare   attenzione   agli   edifici

scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento

tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche  per  il

sostegno   della   realizzazione   di   progetti   di   miglioramento

dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La  dotazione  del

fondo e' incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di

emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13

marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le

modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso  articolo

19. Con il decreto di cui  all'articolo  22,  comma  5,  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  sono  definite  le  modalita'  di

gestione e accesso del fondo stesso.

    3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia  e  lo

sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data  di

entrata in vigore della presente disposizione, mette  a  disposizione

un contratto-tipo per  il  miglioramento  del  rendimento  energetico

dell'edificio, che individui e misuri gli  elementi  a  garanzia  del

risultato e che promuova la finanziabilita' delle  iniziative,  sulla

base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12,  del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

    4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico,

sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare e la Conferenza unificata, redige  un  elenco  delle  misure

finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli  edifici  e

la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco e'

aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione  nell'ambito  del

Piano  d'azione  nazionale  per  l'efficienza   energetica   di   cui

all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».

                               Art. 6

 

Modificazioni al decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  in

  materia  di  attestato  di  prestazione  energetica,   rilascio   e

  affissione.

 

  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e'

sostituito dal seguente:

    «Art.  6.  (Attestato  di  prestazione  energetica,  rilascio   e

affissione). - 1.  L'attestato  di  certificazione  energetica  degli

edifici e' denominato: "attestato di prestazione  energetica"  ed  e'

rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti

o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6.

Gli  edifici   di   nuova   costruzione   e   quelli   sottoposti   a

ristrutturazioni  importanti,  sono  dotati  di   un   attestato   di

prestazione energetica al termine  dei  lavori.  Nel  caso  di  nuovo

edificio, l'attestato e' prodotto a cura del  costruttore,  sia  esso

committente della costruzione o societa'  di  costruzione  che  opera

direttamente.  Nel  caso  di  attestazione  della  prestazione  degli

edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato  e'

prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

    2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici  o  unita'

immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne  sia  gia'  dotato,  il

proprietario  e'  tenuto  a  produrre  l'attestato   di   prestazione

energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il  proprietario  deve

rendere  disponibile  l'attestato  di   prestazione   energetica   al

potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive

trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita

o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il  venditore

o locatario fornisce evidenza  della  futura  prestazione  energetica

dell'edificio  e  produce  l'attestato  di   prestazione   energetica

congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

    3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di

edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola

con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto

le informazioni e la documentazione, comprensiva  dell'attestato,  in

ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

    4. L'attestazione della prestazione energetica puo'  riferirsi  a

una o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo  edificio.

L'attestazione di  prestazione  energetica  riferita  a  piu'  unita'

immobiliari  puo'  essere  prodotta  solo  qualora  esse  abbiano  la

medesima destinazione d'uso, siano  servite,  qualora  presente,  dal

medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e,

qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

    5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una

validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo  rilascio

ed  e'  aggiornato  a   ogni   intervento   di   ristrutturazione   o

riqualificazione che modifichi la classe energetica  dell'edificio  o

dell'unita'  immobiliare.   La   validita'   temporale   massima   e'

subordinata al rispetto  delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di

controllo di efficienza energetica degli impianti  termici,  comprese

le eventuali necessita' di adeguamento, previste dal decreto  del  16

aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di  esercizio,

conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici

nonche' i requisiti professionali per assicurare la qualificazione  e

l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette

disposizioni, l'attestato di  prestazione  energetica  decade  il  31

dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'  prevista  la  prima

scadenza non rispettata per le predette operazioni  di  controllo  di

efficienza energetica. A tali fini, i libretti di  impianto  previsti

dai decreti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  sono

allegati, in originale  o  in  copia,  all'attestato  di  prestazione

energetica.

  6. Nel caso di edifici utilizzati da  pubbliche  amministrazioni  e

aperti al pubblico con superficie utile totale superiore  a  500  m²,

ove  l'edificio  non  ne  sia  gia'  dotato,  e'  fatto  obbligo   al

proprietario o al soggetto responsabile della gestione,  di  produrre

l'attestato di prestazione energetica entro centoventi  giorni  dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione e di  affiggere

l'attestato  di  prestazione  energetica  con  evidenza  all'ingresso

dell'edificio  stesso  o  in  altro  luogo  chiaramente  visibile  al

pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di  500  m²  di  cui

sopra, e' abbassata  a  250  m².  Per  gli  edifici  scolastici  tali

obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3  della

legge 11 gennaio 1996, n. 23.

    7. Per gli edifici  aperti  al  pubblico,  con  superficie  utile

totale  superiore  a  500  m²,  per  i  quali  sia  stato  rilasciato

l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto

obbligo, al proprietario o al soggetto  responsabile  della  gestione

dell'edificio  stesso,  di  affiggere  con  evidenza  tale  attestato

all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente  visibile  al

pubblico.

    8.  Nel  caso  di  offerta  di  vendita   o   di   locazione,   i

corrispondenti  annunci  tramite  tutti  i  mezzi  di   comunicazione

commerciali   riportano   l'indice    di    prestazione    energetica

dell'involucro  edilizio  e  globale  dell'edificio   o   dell'unita'

immobiliare e la classe energetica corrispondente.

    9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi  alla  gestione

degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o

nei quali  figura  come  committente  un  soggetto  pubblico,  devono

prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica

dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.

    10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione

energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in  corso

di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

    11. L'attestato di qualificazione  energetica,  al  di  fuori  di

quanto previsto  all'articolo  8,  comma  2,  e'  facoltativo  ed  e'

predisposto al fine di  semplificare  il  successivo  rilascio  della

prestazione energetica. A tale fine,  l'attestato  di  qualificazione

energetica comprende  anche  l'indicazione  di  possibili  interventi

migliorativi  delle  prestazioni   energetiche   e   la   classe   di

appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare,  in  relazione

al sistema di attestazione energetica in vigore, nonche' i  possibili

passaggi di classe a  seguito  della  eventuale  realizzazione  degli

interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente

sul frontespizio  del  documento  che  il  medesimo  non  costituisce

attestato di  prestazione  energetica  dell'edificio,  ai  sensi  del

presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od  e'  stato

il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

    12.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  per  la  pubblica

amministrazione e la  semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza

unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di  calcolo

definite con i  decreti  di  cui  all'  articolo  4,  e'  predisposto

l'adeguamento del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26

giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 10 luglio

2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

      a) la previsione di metodologie  di  calcolo  semplificate,  da

rendere  disponibili  per  gli  edifici  caratterizzati  da   ridotte

dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate

a ridurre i costi a carico dei cittadini;

      b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che

comprende   tutti   i   dati   relativi   all'efficienza   energetica

dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare  e  confrontare

edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

        1) la prestazione energetica  globale  dell'edificio  sia  in

termini di energia  primaria  totale  che  di  energia  primaria  non

rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

        2) la classe energetica determinata  attraverso  l'indice  di

prestazione energetica globale  dell'edificio,  espresso  in  energia

primaria non rinnovabile;

        3) la  qualita'  energetica  del  fabbricato  a  contenere  i

consumi  energetici  per  il  riscaldamento  e   il   raffrescamento,

attraverso  gli  indici  di  prestazione   termica   utile   per   la

climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

        4) i valori di  riferimento,  quali  i  requisiti  minimi  di

efficienza energetica vigenti a norma di legge;

        5) le emissioni di anidride carbonica;

        6) l'energia esportata;

        7) le raccomandazioni per  il  miglioramento  dell'efficienza

energetica  dell'edificio  con  le  proposte  degli  interventi  piu'

significativi ed economicamente convenienti, separando la  previsione

di  interventi  di   ristrutturazione   importanti   da   quelli   di

riqualificazione energetica;

        8)  le  informazioni   correlate   al   miglioramento   della

prestazione energetica,  quali  diagnosi  e  incentivi  di  carattere

finanziario;

      c) la definizione di  uno  schema  di  annuncio  di  vendita  o

locazione, per  esposizione  nelle  agenzie  immobiliari,  che  renda

uniformi le informazioni  sulla  qualita'  energetica  degli  edifici

fornite ai cittadini;

      d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il

territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le  regioni  e  le

province autonome, che comprenda la  gestione  di  un  catasto  degli

edifici, degli attestati di prestazione  energetica  e  dei  relativi

controlli pubblici.».

                               Art. 7

 

 

Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto  2005,

                               n. 192

 

  1. Il comma 1 dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  19  agosto

2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:

    «1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle  rispettive

competenze edili, impiantistiche  termotecniche  e  illuminotecniche,

devono inserire i  calcoli  e  le  verifiche  previste  dal  presente

decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza

alle prescrizioni per il contenimento del consumo  di  energia  degli

edifici  e  dei  relativi  impianti  termici,  che  il   proprietario

dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve  depositare  presso  le

amministrazioni competenti, in  doppia  copia,  contestualmente  alla

dichiarazione di inizio dei  lavori  complessivi  o  degli  specifici

interventi proposti. Tali adempimenti,  compresa  la  relazione,  non

sono dovuti in caso di mera sostituzione  del  generatore  di  calore

dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia

prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio

2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del  12  marzo  2008.  Gli

schemi e le  modalita'  di  riferimento  per  la  compilazione  della

relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del  Ministro

dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in  funzione  delle

diverse tipologie  di  lavori:  nuove  costruzioni,  ristrutturazioni

importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini  della

piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma  7,  della  legge  9

gennaio 1991, n.  10,  per  gli  enti  soggetti  all'obbligo  di  cui

all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di  progetto

e' integrata attraverso attestazione di verifica  sulla  applicazione

della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione  e

l'uso razionale dell'energia nominato.».

  2. Dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

    «1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva

2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione

di cui al comma 1, e' prevista  una  valutazione  della  fattibilita'

tecnica,  ambientale  ed  economica  per  l'inserimento  di   sistemi

alternativi ad alta  efficienza  tra  i  quali,  a  titolo  puramente

esemplificativo,  sistemi  di  fornitura  di   energia   rinnovabile,

cogenerazione,  teleriscaldamento  e  teleraffrescamento,  pompe   di

calore e sistemi di misurazione intelligenti.».

                               Art. 8

 

 

Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto  2005,

                               n. 192

 

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo  19  agosto

2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

      «A tali fini:

        a) i soggetti di cui  all'articolo  7,  comma  1,  comunicano

all'ente competente in materia di controlli  sugli  impianti  termici

l'ubicazione  e  le  principali  caratteristiche  degli  impianti  di

proprieta' o dai medesimi gestiti  nonche'  le  eventuali  successive

modifiche significative;

        b)  le  societa'  di  distribuzione  dei  diversi   tipi   di

combustibile, a  uso  degli  impianti  termici,  comunicano  all'ente

competente  in  materia   di   controlli   sugli   impianti   termici

l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse  rifornite  al  31

dicembre di ogni anno;

        c) l'ente competente in materia di controlli  sugli  impianti

termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere

a) e b) per via informatica.»;

    b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

      «5-ter.  In  tale  contesto,  fermo  restando  il  divieto   di

aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi  previsti

dal presente decreto in conformita'  alla  direttiva  2010/31/UE,  le

regioni possono provvedere o prendere provvedimenti  migliorativi  di

quelli disposti dal presente decreto, in termini di:

        a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche  con

l'utilizzo  di  soluzioni  alternative,  in  relazione  a  specifiche

situazioni di impossibilita' o di elevata  onerosita',  che  comunque

garantiscano  un  equivalente  risultato  sul   bilancio   energetico

regionale;

        b) semplificazioni amministrative in  materia  di  esercizio,

manutenzione  controllo   e   ispezione   degli   impianti   termici,

soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza

energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria.

      5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter  devono  essere

compatibili con il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,

con la direttiva 2010/31/UE, con il presente  decreto  legislativo  e

devono essere notificati alla Commissione europea.

      5-quinquies. Le  regioni  e  le  province  autonome  provvedono

inoltre a:

        a) istituire un sistema di riconoscimento degli  organismi  e

dei soggetti cui affidare le attivita' di  ispezione  sugli  impianti

termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici,

promuovendo  programmi  per  la  loro  qualificazione,  formazione  e

aggiornamento professionale, tenendo  conto  dei  requisiti  previsti

dalle norme nazionali e  nel  rispetto  delle  norme  comunitarie  in

materia di libera circolazione dei servizi.

        b) avviare programmi di verifica  annuale  della  conformita'

dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

      5-sexies. Le regioni e le province autonome,  anche  attraverso

propri enti o agenzie, collaborano con il  Ministero  dello  sviluppo

economico e, per la sola lettera c) anche con  il  Ministero  per  la

pubblica amministrazione e la  semplificazione,  per  la  definizione

congiunta:

        a) di metodologie di  calcolo  della  prestazione  energetica

degli edifici;

        b) di metodologie per la determinazione dei requisiti  minimi

di edifici e impianti;

        c) di sistemi di classificazione  energetica  degli  edifici,

compresa  la  definizione  del  sistema  informativo  comune  di  cui

all'articolo 6, comma 12, lettera d);

        d) del Piano nazionale destinato ad aumentare  il  numero  di

edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;

        e)  dell'azione  di  monitoraggio,  analisi,  valutazione   e

adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale  di  cui

agli articoli 10 e 13.».

                               Art. 9

 

 

Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

                               n. 192

 

  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'

sostituito dal seguente:

    «Art. 11. (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento

delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione  della

direttiva 2010/31/UE, le metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni

energetiche degli edifici,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del

decreto del  Presidente  della  Repubblica  2  aprile  2009,  n.  59,

predisposte in conformita' alle norme EN a supporto  delle  direttive

2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:

      a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni  energetiche  degli

edifici - Determinazione dell'energia primaria  e  della  prestazione

energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa  UNI

equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

      b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni  energetiche  degli  edifici  -

Parte  1:  Determinazione   del   fabbisogno   di   energia   termica

dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

      c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni  energetiche  degli  edifici  -

Parte 2: Determinazione del fabbisogno  di  energia  primaria  e  dei

rendimenti per la climatizzazione invernale,  per  la  produzione  di

acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;

      d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni  energetiche  degli  edifici  -

Parte 3: Determinazione del fabbisogno  di  energia  primaria  e  dei

rendimenti per la climatizzazione estiva;

      e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni  energetiche  degli  edifici  -

Parte 4: Utilizzo  di  energie  rinnovabili  e  di  altri  metodi  di

generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua  calda

sanitaria.».

                               Art. 10

 

 

Modificazioni dell'articolo 14  del  decreto  legislativo  19  agosto

                            2005, n. 192

 

  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'

sostituito dal seguente:

    «Art.  14  (Copertura  finanziaria).  -  1.  All'attuazione   del

presente  decreto,  fatta  salva  l'implementazione  degli  strumenti

finanziari di cui all'articolo 4-ter, provvede con le risorse  umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

                               Art. 11

 

 

Modificazioni dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  19  agosto

                            2005, n. 192

 

  1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto  legislativo  19  agosto

2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:

    «3. Le attivita' di cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono

condotte in  sinergia  con  le  misure  di  accompagnamento  previste

dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28

dicembre 2012, recante  disposizioni  in  materia  di  incentivazione

della  produzione  di  energia  termica  da  fonti   rinnovabili   ed

interventi  di  efficienza  energetica  di  piccole   dimensioni,   e

all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  28

dicembre 2012, recante  disposizioni  in  materia  di  determinazione

degli obiettivi quantitativi nazionali di  risparmio  energetico  che

devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione  dell'energia

elettrica e  il  gas  per  gli  anni  dal  2013  al  2016  e  per  il

potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati  nel

supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica

Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.».

                               Art. 12

 

 

Modificazioni dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  19  agosto

                            2005, n. 192

 

  1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'

sostituito dal seguente:

    «Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di  prestazione  energetica

di cui all'articolo 6,  il  rapporto  di  controllo  tecnico  di  cui

all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di  conformita'

e l'attestato di qualificazione energetica  di  cui  all'articolo  8,

sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio  ai

sensi  dell'articolo  47,  del   testo   unico   delle   disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445.

    2. Le autorita' competenti che ricevono i  documenti  di  cui  al

comma 1 eseguono i controlli con le modalita' di cui all'articolo  71

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

e applicano le sanzioni amministrative di cui ai  commi  da  3  a  6.

Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato  di  cui  all'articolo

76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.

445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

    3.  Il  professionista  qualificato  che  rilascia  la  relazione

tecnica di cui all'articolo 8,  compilata  senza  il  rispetto  degli

schemi e delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8,

comma 1 e 1-bis, o  un  attestato  di  prestazione  energetica  degli

edifici senza il rispetto dei criteri  e  delle  metodologie  di  cui

all'articolo  6,  e'  punito  con  una  sanzione  amministrativa  non

inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e  la

regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive  competenze,

danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per  i

provvedimenti disciplinari conseguenti.

    4. Il direttore dei lavori che omette  di  presentare  al  comune

l'asseverazione  di  conformita'  delle  opere   e   l'attestato   di

qualificazione  energetica,  di  cui   all'articolo   8,   comma   2,

contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito  con  la

sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non  superiore  a

6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione

all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti

disciplinari conseguenti.

    5. Il  proprietario  o  il  conduttore  dell'unita'  immobiliare,

l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo  che  se  ne  e'

assunta la responsabilita', qualora non provveda alle  operazioni  di

controllo e manutenzione degli impianti  di  climatizzazione  secondo

quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la  sanzione

amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

    6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,  che  non

provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo  tecnico

di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  e'  punito  con   la   sanzione

amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

L'ente locale, o la regione competente in materia di  controlli,  che

applica la sanzione comunica alla  camera  di  commercio,  industria,

artigianato  e  agricoltura  di  appartenenza  per  i   provvedimenti

disciplinari conseguenti.

    7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di  un  attestato

di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione  e  quelli

sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo

6, comma 1, il  costruttore  o  il  proprietario  e'  punito  con  la

sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non  superiore  a

18000 euro.

    8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di  un  attestato

di prestazione energetica gli edifici o  le  unita'  immobiliari  nel

caso  di  vendita,  come  previsto  dall'articolo  6,  comma  2,   il

proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a

3000 euro e non superiore a 18000 euro.

    9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di  un  attestato

di prestazione energetica gli edifici o  le  unita'  immobiliari  nel

caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo  6,

comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non

inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

    10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare  i  parametri

energetici nell'annuncio di offerta  di  vendita  o  locazione,  come

previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile  dell'annuncio  e'

punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e  non

superiore a 3000 euro.».

                               Art. 13

 

 

Modificazioni dell'articolo 16  del  decreto  legislativo  19  agosto

                            2005, n. 192

 

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

    «4-bis. Dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti  di  cui

all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente  della

Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».

                               Art. 14

 

 

     Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

 

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge  13

dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella

misura del 65 per cento anche alle  spese  sostenute  dalla  data  di

entrata in vigore del presente  decreto  al  31  dicembre  2013,  con

l'esclusione delle  spese  per  gli  interventi  di  sostituzione  di

impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta  efficienza  ed

impianti geotermici a bassa  entalpia  nonche'  delle  spese  per  la

sostituzione di scaldacqua tradizionali con  scaldacqua  a  pompa  di

calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

  2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1  si  applica  nella

misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in

vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi

a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e

1117-bis  del  codice  civile  o  che  interessino  tutte  le  unita'

immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

  3. La detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente  articolo  e'

ripartita in dieci quote annuali di pari importo.  Si  applicano,  in

quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  24,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e

all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

                               Art. 15

 

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione  ed  efficienza

                             energetica

 

  1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di

carattere strutturale, finalizzati a  favorire  la  realizzazione  di

interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici

esistenti, nonche' per l'incremento del rendimento  energetico  degli

stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.

                               Art. 16

 

 

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi  di  ristrutturazione

                 edilizia e per l'acquisto di mobili

 

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

le parole: «30 giugno  2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2013».

  2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1

e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta  lorda,  fino  a

concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50  per  cento  delle

ulteriori spese documentate  per  l'acquisto  di  mobili  finalizzati

all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La  detrazione

di cui al presente comma, da ripartire  tra  gli  aventi  diritto  in

dieci quote annuali di pari importo, e'  calcolata  su  un  ammontare

complessivo non superiore a 10.000 euro.

                               Art. 17

 

 

Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili

 

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo  3  marzo

2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

    «1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e

di  manutenzione  straordinaria  di  caldaie,  caminetti  e  stufe  a

biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici,  di

sistemi geotermici  a  bassa  entalpia  e  di  pompe  di  calore,  e'

conseguita con il possesso dei  requisiti  tecnico  professionali  di

cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo  4,

comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio

2008, n. 37.

    2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le  province  autonome,

nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per

gli installatori di impianti  a  fonti  rinnovabili  o  procedono  al

riconoscimento di fornitori di formazione, dandone  comunicazione  al

Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del  territorio  e  del  mare.  Le  regioni  e  province

autonome possono riconoscere ai soggetti  partecipanti  ai  corsi  di

formazione crediti formativi per i periodi di prestazione  lavorativa

e di collaborazione tecnica continuativa svolti  presso  imprese  del

settore.».

                               Art. 18

 

 

                  Abrogazioni e disposizioni finali

 

  1. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono

abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere c), d), e)  ed

f), l'articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell'allegato A, gli

Allegati B ed I del decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,

nonche' il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4  del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

  2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  all'articolo

4, comma 1, del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192,  come

modificato dal  presente  decreto,  sono  abrogati  i  commi  1  e  2

dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.

  3.  Nel  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  ovunque

ricorrano le parole: «attestato di  certificazione  energetica»  sono

sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».

                               Art. 19

 

 

 Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali

 

  1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "In  ogni  caso,

l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.";

    b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche

gratuitamente,  congiuntamente  alla  pubblicazione e'  superiore  al

dieci per cento del prezzo dell'intera  confezione"  sono  sostituite

dalle seguenti "in ogni caso";

    c) l'ottavo periodo e' abrogato.

  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  ai  prodotti

editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

                               Art. 20

 

 

Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni  di  alimenti  e

                               bevande

 

  1. Alla tabella A, parte II, allegata  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato.

  2. Alla tabella A, parte III, n.  121),  allegata  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «somministrazioni di alimenti e  bevande

effettuate   mediante   distributori    automatici    collocati    in

stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri

edifici destinati a collettivita';»;

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle

operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

                               Art. 21

 

 

                      Disposizioni finanziarie

 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  7,  del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per

l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata

di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5  milioni  di  euro

per l'anno  2014,  per  essere  destinata  al  rifinanziamento  degli

ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65

e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5  della  legge  6

febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di  413,1  milioni  di  euro  per

l'anno 2024.

  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2

del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a

271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni  di  euro  per

l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di

euro per l'anno 2024, si provvede:

    a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a  229  milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di

euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli  14,16,  19  e

20;

    b) quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7  milioni

di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e  a

28,8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal  2017  al  2023,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

    c) quanto a 17,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante

corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui

all'articolo 2 comma  616  della  legge  24  dicembre  2007  n.  244,

relativo allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo

economico;

    d) quanto  a  35  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante

corrispondente  riduzione  dall'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,

relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

    e) quanto  a  41  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante

corrispondente riduzione della  proiezione,  per  il  medesimo  anno,

dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali » della missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare.

  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 22

 

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno successivo  a

quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di

farlo osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 4 giugno 2013

 

                             

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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