mercoledì 23 gennaio 2013

Fwd: Circolare sulle Novità 2013 per le cartelle Esattoriali


Oggetto: Circolare sulle Novità 2013 per le cartelle Esattoriali

- ANNULLAMENTO CARTELLE • 2.000 € DI RUOLI RESI ESECUTIVI FINO AL 31.12.1999 (Commi 527- 535 L. 228/2012)

- SOSPENSIONE ATTI AGENTE DELLA RISCOSSIONE

- MORATORIA DI 120 GIORNI PER RUOLI • 1.000 €

- ANNULLATI I DUE SOLLECITI DI PAGAMENTO PER GLI IMPORTI A DEBITO FINO A 2.000 

ANNULLAMENTO CARTELLE • 2.000 € DI RUOLI RESI ESECUTIVI FINO AL 31.12.1999 (Commi 527- 535 L. 228/2012)

Allo scadere dei 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi il 30.06.2013), i crediti di importo fino a € 2.000 (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni), iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999 andranno automaticamente annullati.

L'annullamento opera d'ufficio, senza che vi sia necessità di un'istanza del debitore.

Poiché la disposizione non specifica la tipologia di entrata, si ritiene che l'ambito di applicazione della sanatoria includa somme di qualsiasi natura: non solo quindi tributi erariali o locali, ma anche ad esempio contributi, multe stradali ecc …

Inoltre, poiché l'annullamento opera alla fine di giugno, se nei prossimi mesi l'agente della riscossione riuscirà a recuperare il credito, l'annullamento non potrà operare.

 

SOSPENSIONE ATTI AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Dall'1.1.2013 il contribuente può presentare entro 90 giorni dalla notifica di una cartella di pagamento (o di un altro provvedimento esecutivo o cautelare), un'apposita   dichiarazione6 per attestare l'illegittimità dell'atto e richiedere la sospensione immediata delle azioni di Equitalia.

Entro i 10 giorni successivi l'agente della riscossione, previa sospensione degli atti esecutivi, trasmette la domanda all'ente creditore.

Quest'ultimo, decorsi ulteriori 60 giorni, con una comunicazione inviata al debitore potrà in alternativa confermare o rigettare l'istanza del debitore. In ogni caso decorsi inutilmente 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, senza che si sia ricevuta risposta dall'ente, il ruolo è annullato di diritto.

La dichiarazione del contribuente quindi comporta l'automatica estinzione del credito in riscossione di fronte all'inerzia dell'ente impositore a comunicare per tempo al contribuente e al concessionario l'infondatezza delle ragioni invocate nella dichiarazione.

Questa procedura si applica anche alle dichiarazioni presentate dal contribuente prima dell'1.1.2013. In questo caso il creditore invia la comunicazione al contribuente di accoglimento / rigetto della richiesta entro il 31.3.2013; in mancanza, decorso il termine di 220 giorni, il ruolo è annullato.

 

MORATORIA DI 120 GIORNI PER RUOLI • 1.000 €

Per le riscossioni coattive di ruoli di importi fino a € 1.000 intraprese dall'1.1.2013, non sono possibili azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio di un avviso contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

 

ANNULLATI I DUE SOLLECITI DI PAGAMENTO PER GLI IMPORTI A DEBITO FINO A 2.000 EURO

È stata abrogato la disposizione di legge (lett. gg-quinquies) del comma 2 dell'art. 7, DL n. 70/2011) secondo cui, in caso di riscossione coattiva dei debiti di importo fino a € 2.000 intrapresa successivamente al 13.7.2011, al contribuente dovevano essere inviati, prima dell'azione cautelare ed esecutiva, 2 solleciti di pagamento (il secondo decorsi almeno 6 mesi dal primo).