lunedì 28 luglio 2014

Stati membri dell'UE

·         Austria (1995)

·         Belgio (1952)

·         Bulgaria (2007)

·         Cipro (2004)

·         Croazia (2013)

·         Danimarca (1973)

·         Estonia (2004)

·         Finlandia (1995)

·         Francia (1952)

·         Germania (1952)

·         Grecia (1981)

·         Irlanda (1973)

·         Italia (1952)

·         Lettonia (2004)

·         Lituania (2004)

·         Lussemburgo (1952)

·         Malta (2004)

·         Paesi Bassi (1952)

·         Polonia (2004)

·         Portogallo (1986)

·         Regno Unito (1973)

·         Repubblica ceca (2004)

·         Romania (2007)

·         Slovacchia (2004)

·         Slovenia (2004)

·         Spagna (1986)

·         Svezia (1995)

·         Ungheria (2004)

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

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COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO: esclusioni

E' una comunicazione che deve essere effettuata da chi cede (cedente) in proprietà, o in godimento a qualunque altro titolo, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato (es. abitazione, garage) o parte di esso. Tale comunicazione deve essere presentata al Comando di Polizia Locale del Comune entro 48 ore dalla cessione di fatto dell'immobile, compilando in tutte le sue parti un apposito modulo in cui vengono riportate informazioni relative al cedente, al cessionario (persona che subentra) e al fabbricato stesso.

Recentemente con l'emanazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale) che riguarda i proprietari di immobili che nella locazione degli stessi intendono avvalersi della Cedolare Secca sugli affitti; e del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 sono state introdotte importanti novità per quel che riguarda l'obbligo di presentazione della denuncia di cessione di fabbricato. In particolare i suddetti Decreti hanno rispettivamente disposto che la citata comunicazione all'autorità locale sia «assorbita» dalla registrazione del contratto di locazione o di compravendita di immobili presso l'Agenzia delle Entrate. Ovvero non sussiste più l'obbligo di presentarla qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione.

Mentre prima, chiunque cedeva la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo anche con contratto verbale, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, aveva l'obbligo di presentare la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, ora, in seguito alle nuove disposizioni, questo obbligo viene "assorbito" quando l'immobile (adibito a qualsiasi uso) viene ceduto con contratto di compravendita. Quindi l'obbligo di presentazione della Denuncia di cessione di fabbricato è cessato anche per i contratti di compravendita purché registrati.

Per quanto riguarda la locazione, invece, l'obbligo viene "assorbito" soltanto nel caso in cui si ceda un immobile ad uso ABITATIVO e il contratto di locazione venga REGISTRATO.

Il beneficio dell' "assorbimento" dell'obbligo di comunicazione é escluso per la locazione di immobili adibiti ad altri usi, attività d'impresa, di arti e professioni (garage, negozi, magazzini, ecc.).
In caso di vendita o affitto di bene immobile a cittadino EXTRACOMUNITARIO è sempre in vigore l'obbligo di comunicare al Comune la "cessione di immobile" ai sensi del Decreto Legislativo 286/199.

giovedì 5 giugno 2014

Differimento, per l'anno 2014, del termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2014

(GU n.127 del 4-6-2014)

Decreta:

Art. 1

Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2014 per i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati

 

1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche entro il 16 giugno 2014 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

 

2. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono:

a) entro il 24 giugno 2014, a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

b) entro il giorno 8 luglio 2014, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2014

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

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domenica 25 maggio 2014

Sull'affitto la deduzione si abbassa al 5%

Il 2014 non porta buone notizie per i possessori di immobili affittati. A partire da quest'anno, infatti, cominciano a fare effetto le novità contenute nella riforma del lavoro firmata Fornero, la cui copertura finanziaria era stata in parte assicurata con l’abbassamento dal 15 al 5 per cento della deduzione forfettaria sui redditi derivanti dai canoni di locazione a canone libero (per quelli a canone concordato la deduzione resta ferma al 30%). Per l'esattezza il provvedimento è entrato in vigore già gennaio dello scorso anno, ma in pratica è dalle dichiarazioni del 2014 (relative appunto al 2013) che questo comincerà a far sentire i suoi effetti concreti.
Questi i fatti generici, vediamo adesso di entrare un po’ più nello specifico. La legge 92 del giugno 2012 (la riforma Fornero appunto) all’articolo 4, comma 74, ha introdotto una modifica di non poca importanza rispetto all’articolo 37 del Tuir (comma 4-bis) che regola le deduzioni forfettarie sui canoni di locazione. In pratica fino a tutto il 2012 chiunque avesse affittato un appartamento ad uso abitativo, e non avesse scelto il regime sostitutivo della cedolare secca, avrebbe avuto diritto sulla dichiarazione dei redditi a una deduzione forfettaria del 15% sul reddito da locazione conseguito nell’anno d’imposta. Ipotizzando ad esempio un reddito da locazione pari a 10mila euro, ecco che il locatore, in virtù della deduzione del 15%, avrebbe potuto dichiararne 8.500, fermo restando che gli 8.500 euro fossero stati superiori alla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%, visto che il reddito fondiario da dichiarare (sul quale poi si paga l’Irpef) è costituito sempre dal valore superiore fra l’importo del canone incassato, al netto della deduzione, e quello della rendita rivalutata.
Adesso non sarà più così. La legge Fornero abbassa infatti dal 15 al 5 per cento il margine della deduzione sul reddito imponibile correggendo così la precedente disposizione del Tuir. Tornando quindi all’esempio dei 10mila euro, un locatore che si sia trovato nel 2013 - anno in cui è entrata in vigore la riforma - ad affittare un'abitazione senza scegliere la cedolare secca, non potrà più dichiarare 8.500 euro ma 9.500, vista la nuova riduzione di sconto pari a 10 punti percentuali. È chiaro che questo potrebbe causare qualche ulteriore contraccolpo sul già precario mercato delle locazioni. La Confedilizia, a suo tempo, non usò mezzi termini definendo il provvedimento come una misura “iniqua” e viziata da “illegittimità costituzionale”, facendo inoltre presente (in un comunicato dell'ottobre 2012) “che il gettito che il Governo si prefiggeva di ottenere da questa disposizione avrebbe potuto essere ottenuto riducendo la deduzione a non meno dell’11%”.

 

sabato 15 febbraio 2014

LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 14.02.2014 AL 28.02.2014

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Liquidazione e versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2013 (al netto dell'acconto versato) da parte dei contribuenti IVA trimestrali "speciali" soggetti ai regimi di cui all'art. 74, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972.

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Per i contribuenti Iva mensili, termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza l'applicazione dell'Iva sono confluite nella liquidazione con scadenza 17 febbraio 2014.

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per il versamento, da parte dei sostituti d'imposta, dell'imposta sostitutiva, dovuta a titolo di saldo (al netto dell'acconto versato), sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2013.

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Gennaio 2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16.01.2014 (ravvedimento) da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

 

Lunedì 17 Febbraio 2014

Termine per comunicare l'intenzione di avvalersi, per l'anno 2014, del regime previsto per le società controllanti e controllate - c.d. "liquidazione IVA di gruppo" – di cui all'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e al D.M. 13.12.1979

 

Martedì 25 Febbraio 2014

Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente.

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Consegna, da parte dei sostituti d'imposta, della certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2013.

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Consegna, da parte dei sostituti d'imposta, del modello CUD e della certificazione dei compensi e delle ritenute effettuate nel 2013.

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Presentazione della Comunicazione dati Iva 2014 relativa all'anno 2013.

Venerdì 28 Febbraio 2014

Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli intermediari finanziari, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Dichiarazione mensile e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio 2014 per gli enti non commerciali (modello Intra  12).

Venerdì 28 Febbraio 2014

Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente. Contestualmente alla denuncia, deve essere presentare l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro (Mod. F23).

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, comunicazione delle cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione mod. UNICO 2013.

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Gennaio 2014, nonché degli eventuali conguagli di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Dicembre 2013.

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Invio della comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a € 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list".

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese precedente (Gennaio 2014).

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente da parte delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell'anno precedente da parte delle tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Conguaglio, da parte dei sostituti d'imposta, tra le ritenute operate e l'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

 

Venerdì 28 Febbraio 2014

Per i debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013,

nonché per i contribuenti destinatari di avvisi di esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, scade il termine per avvalersi della possibilità di estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973 (art. 1, commi 618-624, Legge n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014).

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

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LA NUOVA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il D.l. 35/2013 (chiamato decreto sblocca debiti), entrato in vigore l'8 giugno 2013, ha introdotto all'interno del D.p.r. 602/72 il nuovo articolo 28-quinquies, che prevede la possibilità per imprese/lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione, di compensare le somme “da accertamento tributario” (dovute in base ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso) con i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti.

La norma rimandava ad un decreto del ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità e i termini di attuazione di tale nuova disciplina. Tale decreto è arrivato il 14 gennaio 2014, ed è stato pubblicato sulla G.U. 23.1.2014, n. 18.

Inoltre, per consentire la compensazione, l’Agenzia delle Entrate:

¨    con il Provvedimento 31.1.2014, ha approvato lo specifico “mod. F24 Crediti PP.AA”,

¨    e con la risoluzione 16/E del 04.02.2014 ha istituito i relativi codici tributo.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 23.1.2014, data di entrata in vigore del decreto (che coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso).

 

Indice delle domande

 

1.             I crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione sono compensabili?

2.             Quali sono i crediti con la Pubblica Amministrazione che si possono compensare, secondo la nuova disciplina dell'art. 28-quinquies del d.p.r. 633/72?

3.             Con cosa possono essere compensati i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione?

4.             Cosa deve fare il creditore per compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione?

5.             Come si ottiene la certificazione del credito?

6.             Esistono dei casi in cui la certificazione del credito non può essere mai rilasciata?

7.             L'Ente che riceve l'istanza di certificazione che possibilità ha di risposta?

8.             Cosa succede se l'Ente debitore non rilascia la certificazione e non effettua rilievi sul credito?

9.             Una volta effettuata la procedura di certificazione, ai fini della compensazione vi sono delle condizioni da rispettare?

10.          Qualcuno verifica le regole stabilite ai fini della compensazione?

11.          Come deve avvenire la compensazione?

12.          Cosa succede se il debito da accertamento è superiore al credito?

13.          Come vengono individuati nel mod. F24 i crediti compensabili?

14.          Nel Mod. F24, in corrispondenza del credito compensato, va indicato l'anno di riferimento?

15.          Come vengono individuati nel mod. F24 i debiti compensabili?

16.          Nel Mod. F24, in corrispondenza del debito compensato, va indicato l'anno di riferimento?

 

Domande e risposte

D.1 I crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione sono compensabili?

R.1 Si ma con delle limitazioni. Esistono due procedure di compensazione dei crediti vantati con la Pubblica Amministrazione:

¨        quella stabilita dall’art. 28-quater del DPR n. 602/73, in base alla quale i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, vantati nei confronti dello Stato, di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo purché la notifica dei ruoli sia avvenuta entro il 31/12/2012;

¨        la più recente, stabilita dall'art. 28-quinquies del DPR n. 602/73, secondo cui le somme scaturenti da accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione agli inviti dell'ufficio, acquiescenza, definizione agevolata delle sole sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione sono compensabili con i crediti maturati entro il 31.12.2012 nei confronti della pubblica amministrazione.

 

D.2 Quali sono i crediti con la Pubblica Amministrazione che si possono compensare, secondo la nuova disciplina dell'art. 28-quinquies del d.p.r. 633/72?

R.2 I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli:

¨    relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;

¨    vantati nei confronti dello Stato, Enti pubblici nazionali, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Enti locali (Comuni, Province, città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e unioni di Comuni) ed Enti del SSN;

¨    non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;

¨   maturati al 31.12.2012.

 

 

 

D.3 Con cosa possono essere compensati i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione?

R.3 Tali crediti possono essere usati per compensare le somme dovute a seguito di:

¨    accertamento con adesione (art. 8, D.Lgs. n. 218/97);

¨    adesione agli inviti a comparire (artt. 5, comma 1-bis e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);

¨    adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97);

¨    acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97);

¨    definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97);

¨    conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/92);

¨    reclamo e mediazione (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92).

 

D.4 Cosa deve fare il creditore per compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione?

R.4 Per poter accedere alla compensazione il creditore (impresa/lavoratore autonomo) deve:

¨    ottenere il rilascio, attraverso la “piattaforma elettronica”, di una certificazione da parte dell’Ente debitore[1];

¨    formulare all'Ente debitore una specifica richiesta.

 

D.5  Come si ottiene la certificazione del credito?

R.5  Per richiedere la certificazione, il creditore deve accreditarsi alla piattaforma elettronica. L’accreditamento va effettuato con modalità diverse a seconda che si tratti di un’impresa o di un altro soggetto. Infatti:

¨    le imprese devono accedere al seguente sito Internet: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

¨    i soggetti diversi devono richiedere l’accreditamento direttamente all’Ente debitore.

 

D.6  Esistono dei casi in cui la certificazione del credito non può essere mai rilasciata?

 

R.6  La certificazione non può essere rilasciata per i crediti vantati nei confronti di:

¨    Enti locali commissariati, compresi i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso nonché quelli rientranti nella gestione commissariale;

¨    Enti del SSN delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi. Tale esclusione opera solo se nell’ambito dei piani / programmi siano state previste operazioni relative al debito.

 

D.7  L'Ente che riceve l'istanza di certificazione che possibilità ha di risposta?

R.7 Una volta effettuato l’accreditamento, il creditore inoltra l’istanza per la richiesta di certificazione del credito. L’Ente debitore entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza può:

¨    certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile;

¨    oppure rilevare l’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito.

La certificazione non viene rilasciata se risultano procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione del credito.

 

 

D.8  Cosa succede se l'Ente debitore non rilascia la certificazione e non effettua rilievi sul credito?

R.8 Se entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Ente debitore non rilascia la certificazione o non rileva l’insussistenza/inesigibilità del credito, il creditore stesso può richiedere, mediante una nuova apposita istanza, la nomina di un Commissario ad acta. Detto Commissario:

¨    è nominato dal Direttore dell’Ufficio, previa verifica che la certificazione non sia già stata resa, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza;

¨    provvede a rilasciare la certificazione entro 50 giorni dalla nomina.

 

 

D.9  Una volta effettuata la procedura di certificazione, ai fini della compensazione vi sono delle condizioni da rispettare?

R.9 Si, sono le seguenti:

¨     il credito:

ü  deve risultare da certificazione,

ü  non deve essere già stato pagato o impiegato per altre finalità,

ü   è individuato attraverso gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica;

¨    la certificazione deve contenere l’indicazione della data di pagamento del credito certificato;

¨    il soggetto titolare del debito da accertamento deve coincidere con il titolare del credito risultante dalla certificazione; l’identificazione avviene esclusivamente con il codice fiscale. In caso di variazione nella titolarità del credito, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente alla Pubblica Amministrazione la documentazione necessaria per l’aggiornamento dei dati riportati sulla certificazione del credito;

¨    il mod. F24 utilizzato per la compensazione deve riportare esclusivamente il pagamento dei debiti “da accertamento”, identificati da appositi codici tributo. Non possono quindi esserci pagamenti di debiti diversi;

¨    l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nel mod. F24 utilizzato per il pagamento dei debiti “da accertamento”, deve essere “conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite il modello F24”. Di fatto per l’utilizzo di crediti diversi da quelli certificati è necessario rispettare le limitazioni rappresentate dall’apposizione del visto di conformità, dalla presentazione della dichiarazione, ecc...;

¨    l’addebito dell’eventuale saldo positivo del mod. F24 deve essere andato a buon fine.

Il mancato rispetto anche di una sola delle predette condizioni, evidenziato in un’apposita ricevuta disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, comporta che i pagamenti riportati nel mod. F24 sono considerati non effettuati.

 

 

D.10  Qualcuno verifica le regole stabilite ai fini della compensazione?

R.10 Sì. L’Agenzia delle Entrate verifica il rispetto delle condizioni tramite la piattaforma elettronica. In particolare:

¨    se l’esito è positivo, l’avvenuta compensazione dei crediti viene registrata negli archivi della predetta piattaforma, per l’ammontare indicato sul mod. F24. Nella comunicazione fornita dalla piattaforma elettronica all’Agenzia è specificata la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione;

¨    se l’esito è negativo, vengono indicati i motivi dello stesso, per consentire all’Agenzia di informare il soggetto interessato tramite la predetta ricevuta.

 

D.11  Come deve avvenire la compensazione?

R.11  La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico, approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 14.01.2014, denominato “mod. F24 Crediti PP.AA”.

Il modello si caratterizza rispetto agli altri per la presenza, nella Sezione Erario, dello specifico campo denominato “numero certificazione credito”, nel quale devono essere riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


D.12 Cosa succede se il debito da accertamento è superiore al credito?

R.12  Nel caso in cui il debito “da accertamento” sia superiore al credito certificato disponibile ed indicato nel mod. F24, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione.

 

 

D.13 Come vengono individuati nel mod. F24 i crediti compensabili?

R.13 I crediti certificati utilizzati in compensazione, da indicare nel campo “Importi a credito compensati”, sono individuati dal seguente codice tributo, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 4.2.2014, n. 16/E:

 

codice tributo

descrizione

PPAA

Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

 

 

D.14  Nel Mod. F24, in corrispondenza del credito compensato, va indicato l'anno di riferimento?

R.14  No, in corrispondenza del credito utilizzato in compensazione, il campo “anno di riferimento” non va compilato.

 

D.15 Come vengono individuati nel mod. F24 i debiti compensabili?

R.15 I debiti “da accertamento”, da indicare nel campo “Importi a debito versati”, sono identificati dai seguenti codici tributo:

 

Debito

Codice

Descrizione

Contributi dovuti all’INPS a seguito di accertamento

APMF

Ge Gestione artigiani – Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamentostione artigiani – Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento

CPMF

Gestione commercianti – Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale

LPMF

Gestione liberi professionisti – Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale

Codice tributo comune a tutti gli istituti definitori

9400

Spese di notifica per atti impositivi

Accertamento con adesione

9401

IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione

9402

Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali accertamento con adesione

9403

Addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione

9404

Sanzione e altre somme dovute relative all’addizionale regionale all’IRPEF accertamento con adesione

9405

IRPEG e relativi interessi accertamento con adesione

9407

Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi accertamento con adesione

9409

Ritenute alla fonte e relativi interessi accertamento con adesione

9411

ILOR e relativi interessi accertamento con adesione

9413

IVA e relativi interessi accertamento con adesione

9415

IRAP e relativi interessi accertamento con adesione

9416

Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP accertamento con adesione

9417

Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione

9418

Sanzione e altre somme dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF accertamento con adesione

9419

Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale accertamento con adesione

9420

Contributo straordinario per l’Europa e relativi interessi accertamento con adesione

9422

Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi accertamento con adesione

Omessa impugnazione

 

9451

IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione

9452

Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali omessa impugnazione

9453

Addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione

9454

Sanzione e altre somme dovute relative all’addizionale regionale all’IRPEF omessa impugnazione

9455

 

IRPEG e relativi interessi omessa impugnazione

9457

Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi omessa impugnazione

9459

Ritenute alla fonte e relativi interessi omessa impugnazione

9461

ILOR e relativi interessi omessa impugnazione

9463

IVA e relativi interessi omessa impugnazione

9466

 

IRAP e relativi interessi omessa impugnazione

9467

 

Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP omessa impugnazione

9468

Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione

9469

Sanzione e altre somme dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF omessa impugnazione

9470

Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale omessa impugnazione

9471

Contributo straordinario per l’europa e relativi interessi omessa impugnazione

9473

Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi omessa impugnazione

Conciliazione giudiziale

9501

IRPEF e relativi interessi conciliazione giudiziale

9502

Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali conciliazione giudiziale

9503

Addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi conciliazione giudiziale

9504

Sanzione e altre somme dovute relative all’addizionale regionale all’IRPEF conciliazione giudiziale

9505

IRPEG e relativi interessi conciliazione giudiziale

9506

Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi conciliazione giudiziale

9507

Ritenute alla fonte e relativi interessi conciliazione giudiziale

9508

ILOR e relativi interessi conciliazione giudiziale

9509

IVA e relativi interessi conciliazione giudiziale

9512

IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale

9513

Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP conciliazione giudiziale

9514

Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi conciliazione giudiziale

9515

Sanzione e altre somme dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF conciliazione giudiziale

9516

Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e relativi interessi conciliazione giudiziale

9517

Sanzione e altre somme dovute relative al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale conciliazione giudiziale

 

9518

Contributo straordinario per l’europa e relativi interessi conciliazione giudiziale

9520

Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi conciliazione giudiziale

Definizione sanzioni

9601

Sanzione pecuniaria relativa ai tributi erariali definizione delle sole sanzioni

9603

Sanzione pecuniaria relativa all’addizionale regionale all’IRPEF definizione delle sole sanzioni

9604

Sanzione pecuniaria relativa all’addizionale comunale all’IRPEF definizione delle sole sanzioni

9607

Sanzione pecuniaria relativa all’IRAP definizione delle sole sanzioni

9609

Sanzione pecuniaria relativa al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale definizione delle sole sanzioni

Adesione al verbale di constatazione

9900

IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008

9901

IRPEG / IRES e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008

 

9902

Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426/e del 6.11.2008

9903

Ritenute alla fonte e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008

9904

 

IVA e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008

9905

Sanzione ed altre somme dovute relative ai tributi erariali – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008

9906

Addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008

9907

Sanzione ed altre somme dovute relative all’addizionale regionale all’IRPEF – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008

9908

IRAP e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008

9909

 

Sanzione ed altre somme dovute relative all’IRAP – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008

9910

Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008

9911

Sanzione ed altre somme dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008

Adesione all’invito a comparire

9912

IRPEF e relativi interessi – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

9913

IRPEG / IRES e relativi interessi – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

 

9914

 

Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

9915

Ritenute alla fonte e relativi interessi – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

9916

IVA e relativi interessi – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

9917

 

Sanzione e altre somme dovute ai tributi erariali – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

9918

Addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

 

9919

Sanzione e altre somme dovute relative a addizionale regionale all’IRPEF – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

9920

IRAP e relativi interessi – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

9921

Sanzione e altre somme relative all’IRAP – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

9922

Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

9923

Sanzione e altre somme dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF – adesione all’invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

Reclamo mediazione

9950

IRPEF e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9951

IRES e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9952

Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9953

IVA e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9954

Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9955

IRAP e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9956

Sanzioni dovute relative all’IRAP – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9957

Addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi– reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9958

Sanzioni dovute relative all’addizionale regionale all’IRPEF – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9959

Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9960

Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9961

Imposta di bollo e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9962

Imposta di registro e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9963

Imposta sulle successioni e donazioni e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9964

Imposta ipotecaria e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9965

Imposta catastale e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9966

Imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locazione finanziaria di immobili e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9967

Tassa ipotecaria e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9968

Tasse sulle concessioni governative e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

9969

Sanzioni dovute relative ad altri tributi erariali indiretti – reclamo e mediazione di cui all’art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

 

 

D.16  Nel Mod. F24, in corrispondenza del debito compensato, va indicato l'anno di riferimento?

R.16  Sì, in corrispondenza del debito compensato, il campo “anno di riferimento” va compilato riportando l’“Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento”.

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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[1] Ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 9, DL n. 185/2008 nonché dell’art. 12, comma 11-quinquies, DL n. 16/2012.