lunedì 28 luglio 2014

COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO: esclusioni

E' una comunicazione che deve essere effettuata da chi cede (cedente) in proprietà, o in godimento a qualunque altro titolo, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato (es. abitazione, garage) o parte di esso. Tale comunicazione deve essere presentata al Comando di Polizia Locale del Comune entro 48 ore dalla cessione di fatto dell'immobile, compilando in tutte le sue parti un apposito modulo in cui vengono riportate informazioni relative al cedente, al cessionario (persona che subentra) e al fabbricato stesso.

Recentemente con l'emanazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale) che riguarda i proprietari di immobili che nella locazione degli stessi intendono avvalersi della Cedolare Secca sugli affitti; e del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 sono state introdotte importanti novità per quel che riguarda l'obbligo di presentazione della denuncia di cessione di fabbricato. In particolare i suddetti Decreti hanno rispettivamente disposto che la citata comunicazione all'autorità locale sia «assorbita» dalla registrazione del contratto di locazione o di compravendita di immobili presso l'Agenzia delle Entrate. Ovvero non sussiste più l'obbligo di presentarla qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione.

Mentre prima, chiunque cedeva la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo anche con contratto verbale, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, aveva l'obbligo di presentare la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, ora, in seguito alle nuove disposizioni, questo obbligo viene "assorbito" quando l'immobile (adibito a qualsiasi uso) viene ceduto con contratto di compravendita. Quindi l'obbligo di presentazione della Denuncia di cessione di fabbricato è cessato anche per i contratti di compravendita purché registrati.

Per quanto riguarda la locazione, invece, l'obbligo viene "assorbito" soltanto nel caso in cui si ceda un immobile ad uso ABITATIVO e il contratto di locazione venga REGISTRATO.

Il beneficio dell' "assorbimento" dell'obbligo di comunicazione é escluso per la locazione di immobili adibiti ad altri usi, attività d'impresa, di arti e professioni (garage, negozi, magazzini, ecc.).
In caso di vendita o affitto di bene immobile a cittadino EXTRACOMUNITARIO è sempre in vigore l'obbligo di comunicare al Comune la "cessione di immobile" ai sensi del Decreto Legislativo 286/199.