sabato 21 marzo 2020

COVID-19 GLI INGLESI NON CI CREDONO MA SI ATTREZZANO: CONSIGLI PER IL NOSTRO PREMIER

Non ci credono ma si attrezzano.

Anche con nuovi poteri che permettono al governo di offrire alle imprese qualsiasi ulteriore sostegno finanziario se necessario. Pensate: le banche hanno concordato che supporteranno i clienti che stanno riscontrando problemi con le loro finanze a seguito di Covid-19. Anche attraverso un’esenzione dei pagamenti fino a tre mesi. E, infine, la conferma che la richiesta del governo di evitare pub, club e teatri,  sia sufficiente affinché le imprese possano fare il claim alla propria assicurazione. Sempre che siano in possesso di un’adeguata copertura di interruzione dell’attività per le pandemie. Infine, per supportare l’industria alimentare, allenteranno le normative attuali per consentire a pub e ristoranti di iniziare a fornire attività da asporto/delivery automaticamente.

Il neo Cancelliere dello Scacchiere,  lord Rishi Sunak, ha messo giù o un pacchetto di misure” temporanee” e mirate. Per sostenere i servizi pubblici, le persone e le imprese.

In soldoni? Per ora si tratta  di un pacchetto da 350 miliardi di sterline a sostegno del mondo produttivo. Prestiti illimitati e garanzie per sostenere le imprese e aiutarle a gestire i flussi di cassa. Trecentotrenta miliardi “iniziali” di garanzie, equivalenti al 15% del Pill del Regno Unito. “Si tratta di scelte audaci e coraggiose. Richieste dai tempi straordinari che stiamo vivendo”. Parola di Boris Johnson. Che prosegue: “Sosterremo il lavoro, sosterremo le imprese, sosteremo i redditi. Faremo qualsiasi cosa”. Le stesse parole, “whatever it takes, utilizzate da Mario Draghi.

Un pacchetto da 350 miliardi

E ancora: un pacchetto obbligatorio di indennità di malattia per le piccole e medie imprese. Business rates free per 12 mesi per tutte le attività commerciali, settore ospitalità e di svago. Ulteriori sovvenzioni pari a 25.000 sterline a imprese dei settori di vendita al dettaglio. Ospitalità e svago operanti da piccoli locali commerciali, con un valore catastale superiore a 15.000 sterline e inferiore a  51,000. E non basta: finanziamento delle sovvenzioni per le piccole imprese da 3.000 a 10.000. E per tutte le imprese che beneficiano di Small Business Rates Relief (SBRR) and Rural Rates Relief.  Fino a 5 milioni di Coronavirus Business Interruption Loan Scheme per supportare le imprese sostenibili a lungo termine. Quelle che potrebbero dover rispondere alle pressioni di flusso di cassa cercando finanziamenti aggiuntivi. Con i primi sei mesi senza interessi. E ancora la possibilità di chiedere payment plans per il pagamento delle imposte ad Hmrc (il dipartimento governativo non ministeriale responsabile della riscossione delle imposte).

 

 

sabato 14 marzo 2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - OPERATIVITA' STUDIO

Buongiorno,

a seguito del DPCM 8.3.2020 per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, comunichiamo che lo Studio è totalmente operativo, ma fino al 03.04.2020 è aperto ai Clienti solo su appuntamento, preferendo se possibile un colloquio telefonico o di conference call via skype (“rossi_portatile”).

Tutti i dipendenti hanno aderito allo smart working e condividono l’uso dei software gestionali lavorando dalla propria abitazione


Gli appuntamenti in Studio sono limitati e devono essere pre-concordati con la Segreteria.  

 

Grazie per la collaborazione.

 

 

Aldo Massimo Rossi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

 

     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)

Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3

( Tel.  +39.030.7702324
Ê  Fax. +39.030.7249684

* email aldomassimo.rossi@gmail.com  

Skype: rossi_portatile

 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - OPERATIVITA' STUDIO

 

Buongiorno,

a seguito del DPCM 8.3.2020 per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, comunichiamo che lo Studio è totalmente operativo, ma fino al 03.04.2020 è aperto ai Clienti solo su appuntamento, preferendo se possibile un colloquio telefonico o di conference call via skype.
Gli appuntamenti in Studio sono limitati e devono essere pre-concordati con la Segreteria.  

 

Grazie per la collaborazione.

 

 

Aldo Massimo Rossi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

 

     

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Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3

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martedì 18 febbraio 2020

Piccole imprese colpite a morte

Il mondo delle aziende aspetta con ansia il Milleproroghe per capire se lo Stato concede loro respiro prima che scatti la tagliola: è la norma del Codice della crisi d'impresa, già ribattezzato «codice per mettere in crisi l'impresa», che obbliga le Srl ad assumere un delatore. In più cancella il concetto stesso di «responsabilità limitata», aumentando il rischio di fare impresa.

Lo prevede la legge firmata dal ministro Alfonso Bonafede (in era gialloverde), figlia di un'attesissima riforma della ormai datata legge fallimentare del 1942. Il ministro M5s ha abbassato il limite di applicazione anche a imprese medio-piccole, dato grandi poteri ai pm e introdotto meccanismi che si sono rivelati sbagliati anche nei tempi, tanto da richiedere già diverse correzioni.

La parte più contestata è l'obbligo per le Srl di nominare un organismo di controllo, un revisore che scongiuri l'insorgere di possibili crisi d'impresa, denunciando allo stesso amministratore ogni irregolarità. «Se ad esempio - spiega Gianluca Timpone, tributarista e docente di Microeconomia all'Università europea di Roma - l'imprenditore dichiara l'Iva ma non la paga alla scadenza per un momentaneo problema di liquidità, per il revisore questo denota uno squilibrio economico finanziario oltre che inosservanza degli obblighi tributari e per evitare di incorrere lui stesso in una qualche forma di responsabilità deve sollecitare l'organo amministrativo a porvi rimedio anche perché potrebbe scattare un procedimento penale se l'omesso versamento supera i 250 mila euro. Se non parte la segnalazione, il revisore è responsabile penalmente e civilmente, qualora poi lo squilibro sfoci in uno stato d'insolvenza, anticamera del fallimento».

La finalità è usare indicatori delle crisi per cercare di coglierle in tempo e arginarle prima del crac, ma nei fatti si traducono in controlli eccessivi sul rispetto degli adempimenti fiscali, con nuovi rischi e costi per amministratori e imprese. La scadenza per nominare i revisori era il 16 dicembre, ma solo un'azienda su quattro si è mossa. «È difficile - spiega Timpone - trovare professionisti disposti a un simile rischio per compensi medi intorno ai 3-4mila euro l'anno». In più, pare incredibile, ma chi ha scritto la norma ha dimenticato che le aziende approvano il bilancio ad aprile. Chi si prenderebbe una responsabilità simile non avendo seguito il bilancio dall'inizio dell'anno?

Ma non è tutto: l'obbligo del revisore scatta al superamento di un fatturato o totale dell'attivo oltre i 4 milioni, oppure quando la media dei dipendenti assunti negli ultimi due anni ha superato le 20 unità di dipendenti full time (e Bonafede voleva dimezzare questi limiti). Con il risultato che le aziende cercano di non crescere troppo e assumono meno o assumono part time. In più c'è l'attacco al concetto di «responsabilità limitata» dell'amministratore delle Srl che, come ha scritto sul Sole24Ore on line il giudice tributario Costantino Ferrara, «è stata cancellata con un colpo di spugna»: se non si dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare la crisi, si paga con il proprio patrimonio personale. «È una bomba pronta alla deflagrazione» e scoraggerà «la decisione di intraprendere un'attività d'impresa».


Dott. Aldo Rossi

lunedì 3 febbraio 2020

Detraibilità Spese Sanitarie

Dal primo giorno del 2020 se si pagano in contanti esami medici e visite con professionisti come ricoveri e operazioni in strutture, studi e cliniche NON convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non sarà più possibile detrarre quelle spese dalla dichiarazione dei redditi annuale. 

Per poterlo fare bisognerà saldare il dovuto con il POS, quindi con il classico bancomat o con le carte di credito e di debito, con assegno bancario, altrimenti Nessuna possibilità detrazione

martedì 31 dicembre 2019

Iscrizione al VIES e INTRASTAT vendite per le cessioni intra-Ue

Le modifiche apportate alla formulazione dell'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, ad opera della direttiva 2018/1910/Ce, hanno natura sostanziale e sono volte, in attesa che sia istituito il regime definitivo degli scambi nel territorio dell'Unione, ad introdurre condizioni più stringenti perché un'operazione possa qualificarsi come cessione intra-Ue di beni e possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA nello Stato membro di origine, ciò al fine di contenere le frodi IVA ed gli altri fenomeni elusivi.

In sintesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, perché sia riconosciuto il regime di favore è necessario siano integrati cinque – e non più quattro – presupposti:
- l'operazione ha ad oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro (requisito territoriale);- l'operazione ha luogo tra un cedente soggetto passivo nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e un cessionario soggetto passivo (o ente non soggetto passivo) che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine la movimentazione dei beni; secondo le nuove disposizioni, inoltre, l'acquirente è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero identificativo IVA (requisito soggettivo);
- l'accordo tra le parti prevede il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali (requisito della proprietà);
- l'accordo tra le parti è a titolo oneroso (requisito dell'onerosità);
- il cedente provvede a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni intra-Ue, riportando le informazioni riguardanti l'operazione posta in essere, secondo il disposto degli artt. 262 e ss della Direttiva 2006/112/CE (requisito "comunicativo").

Ne segue che due adempimenti ritenuti nel passato formali assurgono adesso a requisiti sostanziali: l'iscrizione dell'acquirente nell'archivio del sistema VIES da cui scaturisce, al contempo, l'obbligo posto a carico di quest'ultimo di comunicare alla controparte il numero identificativo IVA e l'obbligo posto a carico del cedente di verificare (conservandone prova) l'esistenza dell'iscrizione e la correttezza del dato comunicato; la presentazione da parte del cedente degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-Ue in maniera (completa e) corretta.

Come si legge anche nelle Note esplicative della Commissione europea "2020 Quick Fixes", la nuova formulazione dell'art. 138 della direttiva 2006/112 non richiede che il numero di identificazione IVA sia rilasciato al cessionario dall'autorità fiscale dello Stato membro di destinazione dei beni; è infatti sufficiente che si tratti di una identificazione IVA attribuita da uno Stato membro diverso dal quello di origine dei beni.

Quanto alla forma e al contenuto della comunicazione tra le parti, questa non è specificatamente individuata dal legislatore unionale; tuttavia, il fatto che la fattura emessa dal cedente riporti il numero di partita IVA dell'acquirente porterebbe a concludere che la comunicazione sia avvenuta.

Osservando il nuovo dettato da una diversa angolazione, si può concludere che il regime di non imponibilità per le cessioni intra-Ue di beni non è applicabile al verificarsi anche solo di uno dei seguenti casi:
- il cessionario comunica, quale proprio numero identificativo IVA, quello rilasciato dallo Stato membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
- il cedente riceve dal cessionario l'indicazione di un numero di partita IVA che non risulta dal database VIES;
- il cedente non ha presentato l'elenco riepilogativo INTRASTAT o lo ha presentato riportando dati non corretti, salvo che egli possa giustificare l'inadempimento secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti (e.g. secondo le Note esplicative, il cedente dimostra di avere incluso l'operazione nel listing del mese successivo per puro errore materiale, etc.).
In tali circostanze, non essendosi verificati tutti i presupposti prescritti, l'operazione sarebbe da assoggettare ad imposta secondo la normativa vigente nello Stato membro di origine del bene.

Il legislatore nazionale non ha ancora provveduto a recepire nell'ordinamento interno le richiamate disposizioni. Tuttavia, considerato che le disposizioni contenute nella direttiva appaiono sufficientemente dettagliate da consentirne la diretta applicazione, le regole armonizzate dovrebbero considerarsi efficaci, ai fini IVA in Italia, anche in assenza di formale recepimento interno (in senso difforme si veda Assonime, circ. n. 29/2019).

Si ricorda, a tal proposito, che l'Agenzia delle Entrate storicamente aveva ritenuto l'iscrizione all'archivio VIES requisito a carattere sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità e che solo in occasione del Videoforum del 23 gennaio 2019 ha mutato determinazione pronunciandosi in maniera conforme all'opposto orientamento della Corte di Giustizia Ue, consolidatosi nel tempo.



Dott. Aldo Rossi

venerdì 27 dicembre 2019

Sanzioni penali più gravi per gli evasori

Tra gli accesi dibattiti e le aspre critiche, soprattutto da parte del mondo delle imprese, la L. di conversione 19 dicembre 2019 n. 157 ha confermato – con alcune modifiche – anche gli interventi di diritto penale contenuti nell’art. 39 del DL 124/2019. Si è già detto come, dall’esame finalizzato alla conversione in legge, l’inasprimento delle pene sia stato attenuato per le condotte non caratterizzate da fraudolenza, per le quali è stata anche esclusa la confisca “di sproporzione” o “allargata”, mentre è stata consentita, per tali condotte fraudolente, l’applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario (si vedano “Mano dura sulle frodi, ritocchi penali per dichiarazione omessa o infedele” e “Cambiano i limiti per la confisca per sproporzione nei reati tributari” del 3 dicembre scorso).Per quanto riguarda i reati tributari, si assiste dunque a un parziale aggravamento delle sanzioni e/o delle soglie di rilevanza penale, secondo il proclamato slogan delle “manette agli evasori”.

 

Sintetizzando: per la dichiarazione fraudolenta con fatture false (art. 2) e per l’emissione di tali fatture (art. 8) viene confermato l’innalzamento delle attuali pene a un minimo di 4 e un massimo di 8 anni di reclusione se l’imposta evasa supera i 100.000 euro (mentre resta il limite da un anno e sei mesi a sei anni se inferiore a tale importo); confermato anche l’innalzamento delle pene a un minimo di 3 e un massimo di 8 anni di reclusione, rispetto all’attuale minimo di 1,5 e massimo di 6 anni per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); viene portata a 100.000 euro la soglia per la dichiarazione infedele (art. 4) e viene prevista per tale delitto la reclusione da 2 a 4,5 anni; per l’omessa dichiarazione (art. 5) l’aumento delle pene sarà da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni di reclusione, mentre per l’occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10) il minimo sarà di 3 e il massimo di 7 anni.Appare viceversa improntata a un’ottica di una maggiore collaborazione tra Fisco e contribuente l’estensione anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario di cui all’art. 13 comma 2 del DLgs. 74/2000, introdotta dalla riforma del DLgs. 158/2015.È confermata la previsione della c.d. confisca “di sproporzione” o “allargata” nel nuovo art. 12-ter del DLgs. 74/2000 che, a sua volta, richiama l’art. 240-bis c.p.

Tale provvedimento, destinato a incidere sui beni e sulle utilità che risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato (o alla propria attività economica) di cui il condannato non riesca a giustificare la provenienza, troverà applicazione per il reato di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, se l’imposta evasa supera i 100.000 euro; per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti risulta superiore a 200.000 euro; per la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 comma 1), qualora l’ammontare di imposte, sanzioni e interessi sia superiore a 100.000 euro;  infine, per la fattispecie di cui all’art. 11 comma 2 (indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro), qualora l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro.

In modo altrettanto dirompente, il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti di cui al DLgs. 231/2001 viene arricchito di un nuovo art. 25-quinquiesdecies, rubricato “Reati tributari”, che ricomprende non solo la dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art. 2 del DLgs. 74/2000)  come previsto del decreto originario, ma anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).Le sanzioni pecuniarie corrispondenti variano tra un massimo di quattrocento e cinquecento quote (ricordando che una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro).In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria dell’ente viene aumentata di un terzo.Inoltre, a differenza di quanto inizialmente stabilito, in relazione agli illeciti tributari sono previste anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.Va comunque sottolineato che per tutte queste disposizioni vige il principio della irretroattività ai sensi dell’art. 2 c.p., salvo il favor rei nel caso di norme più favorevoli come quella sulla causa di non punibilità.