sabato 21 marzo 2020

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia, di fronte all'aggravarsi dell'epidemia di Coronavirus ha varato una nuova ordinanza che entra in vigore domani, domenica 22 marzo, e resterà in vigore fino al 15 aprile. Decisa dal governatore Attilio Fontana in una riunione convocata nel pomeriggio di sabato con il suo staff e la sua squadra, l'ordinanza mette in atto quella che, al momento, è l'iniziativa più severa in vigore nel Paese — la chiusura pressoché totale. Ed è una chiusura concordata con «i sindaci del nostro territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali», ha detto il governatore. «La situazione non migliora anzi, continua a peggiorare. Non so più come dirlo: solo con l'estrema limitazione dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire questa tendenza". La decisione di Fontana è maturata in seguito a quella che considera un atteggiamento non abbastanza deciso da parte del governo Conte. Giusto al mattino, Matteo Salvini si era rivolto al presidente Mattarella con un video messaggio perché «gli altri non ci ascoltano». La richiesta era appunto quella di chiudere «tutto quello può essere chiuso». Nel pomeriggio, una richiesta analoga era arrivata anche dai consiglieri regionali del gruppo misto lombardo, Viviana Beccalossi, Paolo Franco e Patrizia Baffi.

Tra le decisioni prese
il divieto di assembramento nei luoghi pubblici (fatta salva la distanza di sicurezza di almeno un metro), punito con una ammenda fino a 5mila euro;
- la sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza; 
— il fermo delle attività nei cantieri edili: sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari; 
- la chiusura dei distributori automatici «h24» che distribuiscono bevande e alimenti confezionati; 
- il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente

Restano aperti
- negozi di alimentari
- edicole
- farmacie e le parafarmacie 
ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore


Dott. Aldo Rossi