lunedì 23 gennaio 2017

Imprese minori, appeal della «cassa» per presunzione

Con la semplificazione le date di incassi e pagamenti si presumono coincidenti con quelle di registrazione ai fini IVA

Anche a causa di una formulazione normativa non felicissima, come testimoniano le numerose segnalazioni giunte alla redazione, sono numerose le incertezze applicative che riguardano il nuovo regime di cassa delle imprese minori.
Innanzitutto è bene ribadire che, per tali soggetti, il passaggio dal 2017 al regime di cassa (in realtà “misto” a quello di competenza) è obbligatorio e automatico, senza eccezioni. Vero è che in dottrina è stato proposto di rendere questo nuovo regime opzionale, ma si tratta di proposte che non trovano alcun riscontro concreto, almeno per il momento.

Per i soggetti che ritenessero preferibile continuare a determinare il reddito secondo il criterio di competenza l’unica strada è optare per il regime di contabilità ordinaria, sistema che, nonostante i maggiori adempimenti contabili, consente di continuare a valorizzare le rimanenze, evitando anche di dover portare in blocco a riduzione del reddito 2017 le rimanenze risultanti al 31 dicembre 2016 (secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 18 della L. 232/2016).

In linea di prima approssimazione, tale scelta dovrebbe essere valutata per tutte le imprese che hanno un importante magazzino da gestire.
Secondo l’art. 1 comma 1 del DPR 442/97, l’opzione per regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. Inoltre, la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. Conseguentemente, l’opzione per il regime ordinario di contabilità deve essere attuata sin dal 1° gennaio 2017, mediante comportamento concludente; nella dichiarazione IVA 2018 dovrà poi essere esplicitata l’opzione compilando il quadro VO.

Venendo ad un altro aspetto, particolare appeal presenta la misura di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73 che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito mediante la quale le date di incasso e di pagamento si presumono coincidenti con quelle di registrazione di fatture e altri documenti nei registri tenuti ai fini IVA.
In questo modo, ai fini contabili, bisogna tenere i soli registri IVA, evitando l’istituzione dei registri cronologici dei ricavi e delle spese e senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti (informazioni il cui reperimento dai clienti non è sempre agevole per coloro che tengono la contabilità).

Preme anche segnalare che, adottando tale sistema semplificato, dovrebbe essere possibile dedurre le perdite su crediti (art. 101 del TUIR), elemento richiamato nell’art. 66 comma 2 del TUIR, ma il cui ricorso nel regime di cassa ordinario sarebbe impraticabile stante l’assenza dell’elemento positivo (credito) cui riferire la perdita; il corrispettivo per la vendita o la prestazione del servizio, infatti, rileva come ricavo solo nella misura in cui sia percepito.

Volendo esemplificare, si consideri un’impresa in contabilità semplificata con presunzione di incasso/pagamento che, a fine 2017, provvede alla consegna di un bene con fatturazione ad inizio 2018. La fattura viene pagata nel 2019. In tal caso, il ricavo concorre alla determinazione del reddito del periodo 2018 (data registrazione). Se si adottasse il sistema degli incassi e pagamenti, invece, il ricavo concorrerebbe alla determinazione del reddito del periodo 2019 (data incasso). Se si optasse per la contabilità ordinaria, il ricavo rileverebbe per competenza nel 2017 (data consegna). 

Immediato il “regime presuntivo”, con comunicazione successiva

Laddove si scelga tale soluzione semplificata, il contribuente è vincolato per almeno un triennio. Anche in questo caso, analogamente a quanto sopra osservato rispetto al transito al regime di contabilità ordinaria, operano le regole dettate dal DPR 442/97, che contiene la disciplina generale delle opzioni e delle revoche. Pertanto, la norma deve essere attuata sin da subito mediante comportamento concludente, ossia, nell’immediato, continuando ad effettuare le registrazioni secondo la disciplina IVA senza istituire nuovi registri; l’opzione sarà manifestata solo nel 2018, dandone segnalazione nella dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017 in cui sarà, verosimilmente, istituito un apposito campo da barrare.

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