giovedì 19 maggio 2016

Sanzioni più care per il CAF che rilascia il visto di conformità infedele

Solita follia all’italiana….

Dal 1° gennaio 2016, risponde solidalmente di una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente

Tra le novità fiscali contenute nella L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), sulle quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 20/2016, figurano anche le sanzioni a carico dei Centri di assistenza fiscale (CAF) in caso di visto di conformità/asseverazione infedele.

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 39 comma 1-bis del DLgs. 241/97, prima dell’intervento della legge di stabilità 2016, il CAF, per cui avesse operato il trasgressore, era obbligato solidalmente con il trasgressore a pagare una somma pari alla sanzione irrogata, nei casi di violazioni commesse relative a infedele rilascio dei visti di conformità e delle asseverazioni per gli studi di settore (ex art. 39 comma 1 del DLgs. 241/97).

Nella circ. n. 20, l’Agenzia spiega che, integrando tale disposizione, l’art. 1 comma 957 della L. 208/2015 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2016, il CAF risponda solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione irrogata, ma, in caso di visto di conformità e/o asseverazione infedele, di una “somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente” per violazioni riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73, e in caso di controllo ai sensi degli artt. 36-ter e seguenti dello stesso decreto, oltre che in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo, in forza di quanto disposto dagli artt. 54 e seguenti del DPR 633/72.

Secondo tale impostazione dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, la responsabilità solidale del CAF, come disciplinata dalla legge di stabilità 2016, non è limitata solo al visto di conformità infedele relativo al modello 730, ma ha un’applicazione generalizzata, essendo prevista per ogni tipologia di dichiarazione.
Trattasi di un’espansione della solidarietà in capo ai CAF di non poco conto, visto che riguarda non solo le attività di liquidazione automatica/controllo formale ma anche quelle di accertamento. 

L’Amministrazione finanziaria precisa che la colpevolezza del responsabile dell’assistenza fiscale – e, di conseguenza, anche la responsabilità solidale del CAF – è esclusa se il visto infedele è stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Evidenziamo che tale limitazione di responsabilità sembra, a rigore, circoscritta al caso del visto infedele rilasciato in merito al modello 730.
La violazione di visto infedele non è comunque punibile se determina un importo iscrivibile a ruolo non superiore a 30 euro, con riferimento a ogni periodo d’imposta.

Violazioni non circoscritte ai modelli 730

Come chiarito dalla circolare n. 34/2015, infatti, dal 1° luglio 2012 si deve far riferimento a quanto stabilito dall’art. 3 comma 10 del DL 16/2012 convertito, secondo il quale non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali, se l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera 30 euro.
Inoltre, questo limite si applica alle attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione poste in essere dagli uffici dal 1° luglio 2012, a prescindere dal fatto che si tratti di attività relative a periodi d’imposta pregressi (si veda “Visto infedele sul 730 non punibile fino a 30 euro” del 23 ottobre 2015).

Nella circ. n. 20/2016 l’Agenzia ricorda infine – rinviando per ulteriori approfondimenti alla circ. n. 52/2007 – che la responsabilità solidale opera, in ogni caso, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 5 e 11 del DLgs. 472/97, riguardanti il principio di colpevolezza e di responsabilità nell’ambito delle regole generali sulle sanzioni amministrativo-tributarie, e che, in virtù del principio di legalità di cui all’art. 3 dello stesso DLgs., l’estensione della responsabilità solidale alle altre somme indicate all’art. 39 comma 1 del DLgs. 241/97 opera relativamente alle violazioni commesse successivamente al 31 dicembre 2015, cioè dall’entrata in vigore della L. 208/2015.