domenica 8 luglio 2012

PERSONE FISICHE NON RESIDENTI GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2012

 PARTE III: PERSONE FISICHE NON RESIDENTI GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2012
Queste istruzioni sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2011 in Italia.
Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti esposte nel FASCICOLO 1.
Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residenti e contenute nel FASCICOLO 1.
Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
In ottemperanza con quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

·        i siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);

·        gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);

·        le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in formato PDF.

LA DICHIARAZIONE DEI NON RESIDENTI
Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2012 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2012, qualificandosi come non residenti, le persone
fisiche che nel 2011 erano residenti all’estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.

1. La prima cosa da fare
La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione. Nel capitolo 3 sono indicati alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento al FASCICOLO 1, capitolo 4, della PARTE I “Chi è  esonerato dalla presentazione della dichiarazione”. Anche nel caso in cui non siete tenuti, potete presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2011 o da acconti versati nello stesso anno.

2. Il secondo passo: residente o non residente

Una volta verificato che avete l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”. A questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 2011 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.
‘Domicilio’ è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari.
Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2011 nelle seguenti condizioni:

·        non dovete essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);

·        non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;

·        non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.
Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in una tabella posta in APPENDICE.
Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.
Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad  esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).
Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo www.finanze.
gov.it nella sezione “Fiscalità internazionale”).

3. Redditi da non dichiarare

Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 4, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:

·        redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);

·        i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

4. Rimborsi di imposta in base a convenzioni internazionali
Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una convenzione internazionale, dovete chiederlo presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.

Domanda di rimborso
Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l’Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi decorrenti dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta, direttamente da amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.
L’istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.
Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione stessa.

5. La presentazione della dichiarazione

A chi e dove presentare la dichiarazione
I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 5, della PARTE I “Modalità e termini di presentazione della dichiarazione”.

Dichiarazione spedita dall’estero
I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero, potranno avvalersi:

·        dell’invio entro il 30 settembre 2012 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”;

·        della trasmissione telematica entro il 30 settembre 2012 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.

Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi”.
I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare, devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

6. Come si eseguono i versamenti
Pagamento dall’estero
Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I “Modalità e termini di versamento”, sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti:

·        effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.p.A.

·        per i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale non titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.A., effettuazione dei versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a favore di una corrispondente banca italiana.

Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati:

·        il codice fiscale;

·        l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento;

·        la dicitura “capitolo xxxx – articolo yy Bilancio Stato”.

A titolo esemplificativo, di seguito si fornisce un elenco dei capitoli e articoli del Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:

·        capitolo 1023 – articolo 13 – Irpef saldo

·        capitolo 1023 – articolo 14 – Irpef 1° e 2° acconto

·        capitolo 1024 – articolo 02 – Ires saldo

·        capitolo 1024 – articolo 08 – Ires 1° e 2° acconto

·        capitolo 1026 – articolo 06 – Ritenute interessi di capitale (non residenti)

·        capitolo 1027 – articolo 00 – Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all’estero

·        capitolo 1203 – articolo 01 – Iva scambi interni.

Ad esempio, il campo causale del bonifico per il versamento del saldo Irpef 2011 andrà compilato come segue: “codice fiscale, anno d’imposta 2011, capitolo 1023 – articolo 13 Bilancio Stato”.
Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI

1. Dati personali
Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata “Residente all’estero”.

Residente all’estero
Scrivere nel settore, per esteso, in quest’ordine:

·        il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;

·        il nome dello Stato estero;

·        il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1;

·        lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);

·        la località di residenza e il vostro indirizzo completo.

Nazionalità
Barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:

·        la casella 1 se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;

·        la casella 2 se possedete la nazionalità italiana.

Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.
Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.

Domicilio fiscale in Italia
Nella sezione “Residenza anagrafica” del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.
Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residentiavendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.
Per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale” ed al “Domicilio per la notificazione degli atti”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.

Dichiarazione presentata dall’erede
Utilizzare la sezione “Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri” facendo riferimento alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.
Se l’erede che presenta la dichiarazione è residente all’estero:

·        nella casella “Comune” relativo alla Residenza anagrafica indicherà lo Stato estero di residenza;

·        nella casella “Frazione, via o numero civico” il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l’indirizzo.

2. QUADRI RA e RB - Redditi dei terreni e dei fabbricati situati in Italia

QUADRO RB - PRECISAZIONI SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.
Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all’Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati.
Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l’abitazione principale. Conseguentemente nella colonna 2 (Utilizzo) del quadro RB, non devono essere indicati i codici 1, 5 e 6.
Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal  soggetto non residente non si applica, limitatamente ad una di esse, l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata.

3. QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

QUALI REDDITI I SOGGETTI NON RESIDENTI DEVONO DICHIARARE IN QUESTO QUADRO

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all’estero:

·        erogati al residente di un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

·        erogati al residente di un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.

In APPENDICE è riportato l’elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia ed attualmente in vigore.

Qui di seguito si indicano le modalità di tassazione che riguardano i redditi percepiti da contribuenti residenti in alcuni Stati esteri.
Per il trattamento di redditi percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni (i testi delle convenzioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo www.finanze.gov.it nella sezione “Fiscalità internazionale”).

BORSE DI STUDIO

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che sono percepite da studenti ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento, istruzione e formazione non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

·        siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro Paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;

·        provengano da fonti estere.

STIPENDI
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

·        il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;

·        le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero;

·        l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.
Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

PENSIONI
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.
In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Belgio
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.
Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia. Tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia considera pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati.

Germania
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Canada

Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi:10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Svizzera
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d’imposta italiano può applicare direttamente l’esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.
Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l’imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia.
Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d’imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

SEZIONE I - Redditi imponibili in Italia per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno
CHI DEVE COMPILARE LA SEZIONE I DEL QUADRO RC

Sezione I: in questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima sezione del quadro RC:

·        i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato.

In questa sezione, indicare, tra gli altri:
– i redditi di lavoro dipendente;
– le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali,in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
– i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
– le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

·        i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività. Questi ultimi devono indicare in questa sezione alcuni compensi e indennità nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano, tra cui:

– redditi di pensione;
– le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
– i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
– i trattamenti periodici integrativi di cui al previgente D.Lgs. n. 124 del 1993 corrisposti dai Fondi Pensione nonché l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del previgente D.Lgs. 124/93 che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario).

SEZIONE II - Redditi imponibili in italia per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro
nell’anno
CHI DEVE COMPILARE LA SEZIONE II DEL QUADRO RC

I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività, devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:

·        assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;

·        assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;

·        i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni;

·        i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;

·        le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;

·        rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

4. Familiari a carico
A seguito delle disposizioni introdotte all’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, per i soggetti non residenti le detrazioni per carichi di famiglia spettano per gli anni 2009, 2010 e 2011, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione individuata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 149 del 2 agosto 2007, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili per i quali è possibile fruire delle deduzioni, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
Per la compilazione del prospetto dei familiari a carico si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 4.
Conseguentemente, qualora risultino spettanti le detrazioni per carichi di famiglia e nel prospetto dei familiari a carico risulti pertanto compilata anche la colonna relativa alla percentuale, dovranno essere compilati anche uno o più righi nel quadro RN (righi da RN6 a RN9) in relazione alla specifica situazione del contribuente.

5. QUADRO RP - Oneri e spese
Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della Parte III “Guida alla compilazione del Modello UNICO 2012”.
Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.
Gli eredi residenti all’estero non hanno diritto né alla detrazione d’imposta né alla deduzione per le spese sanitarie del defunto, da lo sostenute dopo il decesso.
Si elencano qui di seguito le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai soggetti non residenti.

Oneri detraibili
Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:

·        gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (da rigo RP7 a rigo RP11). Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d’imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;

·        le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia” (da rigo RP17 a rigo RP19 con codice 24);

·        le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico (da rigo RP17 a rigo RP19 con codice 25);

·        le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (da rigo RP17 a rigo RP19 con codice 26);

·        le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (da rigo RP17 a rigo RP19 con codice 27);

Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell’interesse proprio e non per altri.
Infine, danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% (da rigo RP41 a rigo RP54) alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e ad una detrazione del 55% (da rigo RP61 a rigo RP65) alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.

Oneri deducibili
Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:

·        le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo (rigo RP26 con codice 2);

·        i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (rigo RP26 con codice 5);

·        le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento (rigo RP26 con codice 5);

·        le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (rigo RP26 con codice 5);

·        le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (rigo RP26 con codice 5);

·        il 50% delle imposte arretrate (rigo RP26 con codice 5).

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d’imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all’estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.

6. QUADRO RN - Calcolo dell’IRPEF
I soggetti non residenti non possono compilare il rigo RN2 che si riferisce alla deduzione per l’abitazione principale.
Nei casi in cui il soggetto non residente possa usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, dovranno essere compilati anche uno o più righi nel quadro RN (righi da RN6 a RN9) in relazione alla specifica situazione del contribuente.

7. QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
Chi è tenuto al pagamento
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF e, se deliberata dal comune di domicilio fiscale, dell’addizionale comunale all’IRPEF (saldo e acconto), anche i non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2011, risulta dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d’imposta spettanti e dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che, sempre all’estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Come si determina
Per le persone fisiche non residenti le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’IRPEF stessa (art. 24 del TUIR).

Domicilio fiscale
Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

 

 

 

sabato 23 giugno 2012

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

 

 

 

 

 

Versamento del saldo IVA al 9 luglio con maggiorazione dell'1,2%

 Versamento del saldo IVA al 9 luglio con maggiorazione dell’1,2%

Venerdì 22 giugno 2012

Con la risoluzione n. 69 di ieri, l’Agenzia delle Entrate analizza la proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, disposta dal DPCM 6 giugno 2012, fornendo importanti chiarimenti. Il citato DPCM ha infatti differito al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, la precedente scadenza del 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno cadeva di sabato), e al 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, il termine precedentemente stabilito al 18 luglio 2012.
Per prima cosa, la risoluzione conferma che le suddette proroghe si applicano a tutte le persone fisiche, analogamente allo scorso anno, fugando quindi definitivamente i dubbi che erano emersi con l’infelice formulazione del titolo del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’8 giugno 2012.
In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga riguarda invece solo i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, “ai quali gli stessi siano applicabili”. Con quest’ultima precisazione, l’Agenzia sembra quindi condizionare la proroga al fatto che, per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, non ricorrano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore. In precedenza, invece, si riteneva ancora valido il chiarimento fornito con la circolare del 6 luglio 2007 n. 41 (§ 4), in relazione all’analogo differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM 14 giugno 2007, in cui si era affermato che “considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore”.
L’Agenzia conferma poi che nella proroga rientrano tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ordinariamente fissati al 18 giugno 2012, quali, ad esempio, il versamento della “cedolare secca sulle locazioni” e delle imposte sugli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, introdotte dall’art. 19, commi da 13 a 22, del DL 201/2011.
Non appare invece pertinente il richiamo che viene fatto all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2 del DL 282/2002, cioè la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni, posseduti al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 4%, per effetto della riapertura disposta dall’art. 7, comma 2 del DL 70/2011. Il termine per redigere e asseverare la perizia di stima, nonché per versare l’intero ammontare, ovvero la prima rata, dell’imposta sostitutiva dovuta, scade infatti il 30 giugno 2012 (e non il 18 giugno). Analoghe considerazioni riguardano la rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, in relazione al versamento, entro lo stesso termine del 30 giugno 2012, dell’imposta sostitutiva del 2-4% (totale o prima rata).
Importanti chiarimenti anche sul versamento del saldo IVA 2011 da parte dei contribuenti che presentano la relativa dichiarazione in forma unificata, con UNICO 2012. Tali soggetti, infatti, ai sensi dell’art. 6 del DPR 542/99, possono versare il saldo IVA entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, scadenza “naturale” del versamento in esame. In considerazione della proroga disposta dal DPCM 6 giugno 2012, viene chiarito che, se il versamento del saldo IVA avviene entro il 9 luglio 2012, la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2012 va applicata solo fino al 16 giugno 2012, quindi nella misura dell’1,2%. Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito al 20 agosto 2012, è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, da applicare anche sulla suddetta maggiorazione dell’1,2%.
Il documento di prassi approfondisce, infine, l’effetto della proroga sui versamenti rateali previsti dall’art. 20 del DLgs. 241/97 (si veda “Proroga a effetto domino sulla rateizzazione” del 13 giugno). La risoluzione conferma che la proroga non rileva per le rate successive alla prima, che scadono quindi al giorno 16 di ciascun mese per i contribuenti titolari di partita IVA e alla fine di ciascun mese per i soggetti senza partita IVA, fino al massimo al mese di novembre 2012. Vengono quindi fornite le tabelle aggiornate del piano di rateazione e degli interessi da applicare sulle rate successive alla prima, considerando i nuovi termini prorogati in cui si versa la prima rata, riportate di seguito.
Un’ultima precisazione riguarda i contribuenti che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene; tali soggetti possono seguire le stesse scadenze di versamento delle rate previste per i soggetti che non rientrano nella proroga.

UNICO 2012 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Contribuenti diversi dalle persone fisiche con esercizio coincidente con l’anno solare non interessati dagli studi di settore

Versamento della 1° rata entro il 18 giugno 2012

Versamento della 1° rata, con 0,40%, dal 19 giugno al 18 luglio 2012

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

18 giugno

0

18 luglio

0

2 luglio

0,13

31 luglio

0,13

31 luglio

0,46

31 agosto

0,46

31 agosto

0,79

1° ottobre

0,79

1° ottobre

1,12

31 ottobre

1,12

31 ottobre

1,45

30 novembre

1,45

30 novembre

1,78

-

-

 

UNICO 2012 – TITOLARI DI PARTITA IVA
Contribuenti diversi dalle persone fisiche con esercizio coincidente con l’anno solare non interessati dagli studi di settore

Versamento della 1° rata entro il 16 giugno 2012, che slitta a lunedì 18 giugno

Versamento della 1° rata, con 0,40%, dal 19 giugno al 18 luglio 2012

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

18 giugno

0

18 luglio

0

16 luglio

0,31

20 agosto

0,31

20 agosto

0,64

17 settembre

0,64

17 settembre

0,97

16 ottobre

0,97

16 ottobre

1,30

16 novembre

1,30

16 novembre

1,63

-

-

 

sabato 26 maggio 2012

Le prestazioni di "E-Commerce"

 Le prestazioni di “E-Commerce”

Premessa
Il Commercio Elettronico (“E-Commerce”) è uno strumento che da la possibiltà di acquistare prodotti e servizi on-line, attraverso il Word Wide Web, pagando con carta di credito o moneta digitale o al ricevimento della merce.


Tipologie
Le imprese che intendono svolgere attività di commercio elettronico devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inzio attività dalla quale deve risultare, obbligatoriamente
l’indirizzo del sito Web e i dati identificativi dell’internet service provider (art 35 del DPR 633/72). Il Fisco distingue due tipologie di commercio elettronico a seconda del tipo di bene scambiato:

·         Commercio Elettronico Diretto (on-line): si verifica quando la cessione dei beni immateriali o digitalizzati (quali software, licenze d’uso, e-book etc.) viaggiano attraverso i collegamenti informatici ed arrivano al computer del compratore con la semplice connessione al sito del venditore.

·         Commercio Elettronico Indiretto (off-line): si realizza quando l’ordine dei beni materiali viene effettuato on-line, ma la consegna del bene avviene materialmente utilizzando tradizionali mezzi di trasporto (servizio postale, corrieri nazionali ed internazionali).

Nel “modello off-line” il commercio elettronico è inteso come una forma tecnologica di vendita tradizionale (in pratica una forma innovativa di vendita a distanza), nel “modello on-line” viene assimilato ad un servizio dovuto all’attuazione di invio di “beni” in rete.


Il Commercio Elettronico Indiretto

Le operazioni in Italia

Le operazioni di commercio elettronico indiretto effettuate tra soggetti entrambi residenti nel territorio italiano, sono assimilabili alle vendite di beni per corrispondenza. Le operazioni inquadrate nella forma “business to consumer o B2C” (tra azienda e consumatore finale), non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972". (Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 5 novembre 2009, n.274/E: Regime fiscale commercio elettronico indiretto e diritto di recesso). Nelle vendite tra aziende, inquadrate nella forma “business to business o B2B” permangono invece tutti gli obblighi di emissioni dei documenti fiscali sopra citati.


Le operazioni intracomunitarie

Le operazioni di commercio elettronico indiretto che hanno luogo tra soggetti residenti in due Paesi diversi, entrambi appartenenti all’Unione Europea, sono soggette alla disciplina Iva applicabile alle operazioni intracomunitarie, contenuta negli articoli 40, comma 4, lettera b) (acquisti comunitari), e 41, comma 1, lettera b) (cessioni comunitarie), del D.L. n. 331 del 1993.


Le operazioni internazionali

Le operazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea, oppure beni ceduti da soggetti italiani ad acquirenti residenti in Paesi non comunitari, seguono le disposizioni previste, per gli acquisti e le cessioni di beni, dagli artt. 67 e ss. del DPR n. 633/72 per le importazioni, e dall’articolo 8 del medesimo decreto per le esportazioni.


Il Commercio Elettronico Diretto

Le operazioni di commercio elettronico diretto rappresentano sempre, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, operazioni assimilate alle prestazioni di servizi.

Le operazioni in Italia.

Nel commercio elettronico diretto, all’interno del territorio italiano, la disciplina Iva relativa le operazioni tra soggetti residenti, segue quella inerente le prestazioni di servizi.



Le operazioni intracomunitarie.

Nelle operazioni intracomunitarie, è necessario conoscere se la prestazione viene svolta tra due soggetti passivi Iva (business to business) o tra un soggetto passivo Iva e un consumatore finale (business to consumer).


Prestazioni tra soggetti passivi

Per quel che concerne le operazioni di commercio elettronico diretto, tra soggetti residenti in due Paesi diversi, entrambi appartenenti all’Unione Europea, si applica la normativa Iva sulle prestazioni di servizi rese in ambito intracomunitario (tassazione nel luogo in cui è stabilito il committente).

Le prestazioni effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE e ricevute da soggetti passivi italiani (“rapporti business to business o B2B”) sono assoggettate ad Iva con emissione di autofattura ex art. 17, c.2, DPR 633/1972.

Le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE (“rapporti business to business o B2B”) sono da considerarsi fuori campo Iva. Il prestatore nazionale emette fattura fuoricampo Iva ex art. 7-ter, DPR 633/1972.

Prestazioni a consumatori finali

Nelle prestazioni rese, all’interno della Comunità Europea, da un soggetto passivo di imposta ad un consumatore finale l’operazione è sempre soggetta ad Iva nel paese di stabilimento del prestatore. In dettaglio avremo che nelle prestazioni rese da un soggetto passivo UE verso consumatori finali italiani ("rapporti business to consumer o B2C”), l’operazione è soggetta ad imposta nel Paese di stabilimento del prestatore.

Nelle prestazioni rese da un operatore nazionale nei confronti di privati comunitari ("rapporti business to consumer o B2C”), rilevante ai fini Iva è sempre il luogo di stabilimento del prestatore. La fatturazione, eseguita dal prestatore italiano, sarà soggetta ad Iva ex art 7-ter, c.1, lett.b, DPR 633/1972


Operazioni internazionali


Prestazioni tra soggetti passivi.

Nei rapporti tra operatori residenti all’interno del territorio italiano con operatori residenti al di fuori della Comunità Europea si segue la disciplina delle prestazioni di servizi con tassazione nel luogo ove è stabilito il committente a prescindere dalla residenza del prestatore e dal luogo in cui la prestazione viene eseguita. Ad esempio un soggetto italiano che presta un servizio di e-commerce ad un soggetto statunitense dovrà emettere fattura senza addebito di Iva (fuori campo Iva). Una prestazione posta in essere da un operatore residente al di fuori della Comunità Europea e ricevuta da un operatore soggetto passivo italiano sarà assoggettata ad Iva in Italia attraverso il meccanismo del Reverse Charge.



Prestazioni verso consumatori finali. Regime speciale per le operazioni rese da operatori extracomunitari verso consumatori finali. La direttiva 2002/38/CE, con riferimento all’Iva ha introdotto un regime speciale per le operazioni di commercio elettronico diretto poste in essere da operatori non comunitari verso consumatori finali. I servizi prestati tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità Europea a consumatori finali stabiliti nella Comunità Europea sono assoggettati ad imposizione Iva nel luogo del beneficiario dei servizi (ovvero nel paese di destinazione). Ogni operatore extracomunitario, che non operi per il tramite di una stabile organizzazione situata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea, è chiamato a identificarsi fiscalmente in un Paese comunitario. A tal fine, l’operatore extracomunitario deve presentare un’apposita dichiarazione di inizio attività, cui deve essere allegata un’autocertificazione dalla quale si evinca che il richiedente non sia già identificato in un altro Stato membro. All’operatore extra-UE così identificatosi sono richiesti svariati adempimenti contabili (es. conservazione per dieci anni dei documenti e dei dati informatici relativi alle transazioni, certificazione mediante fattura, presentazione di una dichiarazione trimestrale, ecc.).

Le operazioni che costituiscono commercio elettronico diretto.

Nel commercio elettronico diretto, il documento rilevante ai fini Iva è la fattura emessa al momento del pagamento, che avviene contestualmente alla fruizione della prestazione, il tutto on-line (Risoluzione n. 274 / E del 03 Luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate). La Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 fornisce all’allegato II, l’elenco non tassativo delle operazioni interessate dalla disciplina. Restano esclusi i servizi prestati on-line a titolo gratuito. Si ricorda inoltre che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E/2010, ha precisato che anche i servizi prestati da E-bay rientrano tra i servizi elettronici.

Allegato II.

ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 56, PARAGRAFO 1, LETTERA K DELLA Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

1.      Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

2.      fornitura di software e relativo aggiornamento;

3.      fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

4.      fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza

 

 

venerdì 9 marzo 2012

Toto-Sindaco a Rovato

Pare che i candidati siano Martinelli Massetti e Mazza.

Sembra che i dubbi siano nelle iniziali degli stessi candidat: Ma(rtinelli) Ma(Nassetti) Ma(zza)... Che ne pensano i rovatesi... Ma ma ma ...

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