sabato 23 giugno 2012

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

 

 

 

 

 

Versamento del saldo IVA al 9 luglio con maggiorazione dell'1,2%

 Versamento del saldo IVA al 9 luglio con maggiorazione dell’1,2%

Venerdì 22 giugno 2012

Con la risoluzione n. 69 di ieri, l’Agenzia delle Entrate analizza la proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, disposta dal DPCM 6 giugno 2012, fornendo importanti chiarimenti. Il citato DPCM ha infatti differito al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, la precedente scadenza del 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno cadeva di sabato), e al 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, il termine precedentemente stabilito al 18 luglio 2012.
Per prima cosa, la risoluzione conferma che le suddette proroghe si applicano a tutte le persone fisiche, analogamente allo scorso anno, fugando quindi definitivamente i dubbi che erano emersi con l’infelice formulazione del titolo del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’8 giugno 2012.
In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga riguarda invece solo i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, “ai quali gli stessi siano applicabili”. Con quest’ultima precisazione, l’Agenzia sembra quindi condizionare la proroga al fatto che, per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, non ricorrano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore. In precedenza, invece, si riteneva ancora valido il chiarimento fornito con la circolare del 6 luglio 2007 n. 41 (§ 4), in relazione all’analogo differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM 14 giugno 2007, in cui si era affermato che “considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore”.
L’Agenzia conferma poi che nella proroga rientrano tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ordinariamente fissati al 18 giugno 2012, quali, ad esempio, il versamento della “cedolare secca sulle locazioni” e delle imposte sugli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, introdotte dall’art. 19, commi da 13 a 22, del DL 201/2011.
Non appare invece pertinente il richiamo che viene fatto all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2 del DL 282/2002, cioè la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni, posseduti al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 4%, per effetto della riapertura disposta dall’art. 7, comma 2 del DL 70/2011. Il termine per redigere e asseverare la perizia di stima, nonché per versare l’intero ammontare, ovvero la prima rata, dell’imposta sostitutiva dovuta, scade infatti il 30 giugno 2012 (e non il 18 giugno). Analoghe considerazioni riguardano la rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, in relazione al versamento, entro lo stesso termine del 30 giugno 2012, dell’imposta sostitutiva del 2-4% (totale o prima rata).
Importanti chiarimenti anche sul versamento del saldo IVA 2011 da parte dei contribuenti che presentano la relativa dichiarazione in forma unificata, con UNICO 2012. Tali soggetti, infatti, ai sensi dell’art. 6 del DPR 542/99, possono versare il saldo IVA entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, scadenza “naturale” del versamento in esame. In considerazione della proroga disposta dal DPCM 6 giugno 2012, viene chiarito che, se il versamento del saldo IVA avviene entro il 9 luglio 2012, la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2012 va applicata solo fino al 16 giugno 2012, quindi nella misura dell’1,2%. Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito al 20 agosto 2012, è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, da applicare anche sulla suddetta maggiorazione dell’1,2%.
Il documento di prassi approfondisce, infine, l’effetto della proroga sui versamenti rateali previsti dall’art. 20 del DLgs. 241/97 (si veda “Proroga a effetto domino sulla rateizzazione” del 13 giugno). La risoluzione conferma che la proroga non rileva per le rate successive alla prima, che scadono quindi al giorno 16 di ciascun mese per i contribuenti titolari di partita IVA e alla fine di ciascun mese per i soggetti senza partita IVA, fino al massimo al mese di novembre 2012. Vengono quindi fornite le tabelle aggiornate del piano di rateazione e degli interessi da applicare sulle rate successive alla prima, considerando i nuovi termini prorogati in cui si versa la prima rata, riportate di seguito.
Un’ultima precisazione riguarda i contribuenti che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene; tali soggetti possono seguire le stesse scadenze di versamento delle rate previste per i soggetti che non rientrano nella proroga.

UNICO 2012 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Contribuenti diversi dalle persone fisiche con esercizio coincidente con l’anno solare non interessati dagli studi di settore

Versamento della 1° rata entro il 18 giugno 2012

Versamento della 1° rata, con 0,40%, dal 19 giugno al 18 luglio 2012

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

18 giugno

0

18 luglio

0

2 luglio

0,13

31 luglio

0,13

31 luglio

0,46

31 agosto

0,46

31 agosto

0,79

1° ottobre

0,79

1° ottobre

1,12

31 ottobre

1,12

31 ottobre

1,45

30 novembre

1,45

30 novembre

1,78

-

-

 

UNICO 2012 – TITOLARI DI PARTITA IVA
Contribuenti diversi dalle persone fisiche con esercizio coincidente con l’anno solare non interessati dagli studi di settore

Versamento della 1° rata entro il 16 giugno 2012, che slitta a lunedì 18 giugno

Versamento della 1° rata, con 0,40%, dal 19 giugno al 18 luglio 2012

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

18 giugno

0

18 luglio

0

16 luglio

0,31

20 agosto

0,31

20 agosto

0,64

17 settembre

0,64

17 settembre

0,97

16 ottobre

0,97

16 ottobre

1,30

16 novembre

1,30

16 novembre

1,63

-

-

 

sabato 26 maggio 2012

Le prestazioni di "E-Commerce"

 Le prestazioni di “E-Commerce”

Premessa
Il Commercio Elettronico (“E-Commerce”) è uno strumento che da la possibiltà di acquistare prodotti e servizi on-line, attraverso il Word Wide Web, pagando con carta di credito o moneta digitale o al ricevimento della merce.


Tipologie
Le imprese che intendono svolgere attività di commercio elettronico devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inzio attività dalla quale deve risultare, obbligatoriamente
l’indirizzo del sito Web e i dati identificativi dell’internet service provider (art 35 del DPR 633/72). Il Fisco distingue due tipologie di commercio elettronico a seconda del tipo di bene scambiato:

·         Commercio Elettronico Diretto (on-line): si verifica quando la cessione dei beni immateriali o digitalizzati (quali software, licenze d’uso, e-book etc.) viaggiano attraverso i collegamenti informatici ed arrivano al computer del compratore con la semplice connessione al sito del venditore.

·         Commercio Elettronico Indiretto (off-line): si realizza quando l’ordine dei beni materiali viene effettuato on-line, ma la consegna del bene avviene materialmente utilizzando tradizionali mezzi di trasporto (servizio postale, corrieri nazionali ed internazionali).

Nel “modello off-line” il commercio elettronico è inteso come una forma tecnologica di vendita tradizionale (in pratica una forma innovativa di vendita a distanza), nel “modello on-line” viene assimilato ad un servizio dovuto all’attuazione di invio di “beni” in rete.


Il Commercio Elettronico Indiretto

Le operazioni in Italia

Le operazioni di commercio elettronico indiretto effettuate tra soggetti entrambi residenti nel territorio italiano, sono assimilabili alle vendite di beni per corrispondenza. Le operazioni inquadrate nella forma “business to consumer o B2C” (tra azienda e consumatore finale), non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972". (Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 5 novembre 2009, n.274/E: Regime fiscale commercio elettronico indiretto e diritto di recesso). Nelle vendite tra aziende, inquadrate nella forma “business to business o B2B” permangono invece tutti gli obblighi di emissioni dei documenti fiscali sopra citati.


Le operazioni intracomunitarie

Le operazioni di commercio elettronico indiretto che hanno luogo tra soggetti residenti in due Paesi diversi, entrambi appartenenti all’Unione Europea, sono soggette alla disciplina Iva applicabile alle operazioni intracomunitarie, contenuta negli articoli 40, comma 4, lettera b) (acquisti comunitari), e 41, comma 1, lettera b) (cessioni comunitarie), del D.L. n. 331 del 1993.


Le operazioni internazionali

Le operazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea, oppure beni ceduti da soggetti italiani ad acquirenti residenti in Paesi non comunitari, seguono le disposizioni previste, per gli acquisti e le cessioni di beni, dagli artt. 67 e ss. del DPR n. 633/72 per le importazioni, e dall’articolo 8 del medesimo decreto per le esportazioni.


Il Commercio Elettronico Diretto

Le operazioni di commercio elettronico diretto rappresentano sempre, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, operazioni assimilate alle prestazioni di servizi.

Le operazioni in Italia.

Nel commercio elettronico diretto, all’interno del territorio italiano, la disciplina Iva relativa le operazioni tra soggetti residenti, segue quella inerente le prestazioni di servizi.



Le operazioni intracomunitarie.

Nelle operazioni intracomunitarie, è necessario conoscere se la prestazione viene svolta tra due soggetti passivi Iva (business to business) o tra un soggetto passivo Iva e un consumatore finale (business to consumer).


Prestazioni tra soggetti passivi

Per quel che concerne le operazioni di commercio elettronico diretto, tra soggetti residenti in due Paesi diversi, entrambi appartenenti all’Unione Europea, si applica la normativa Iva sulle prestazioni di servizi rese in ambito intracomunitario (tassazione nel luogo in cui è stabilito il committente).

Le prestazioni effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE e ricevute da soggetti passivi italiani (“rapporti business to business o B2B”) sono assoggettate ad Iva con emissione di autofattura ex art. 17, c.2, DPR 633/1972.

Le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE (“rapporti business to business o B2B”) sono da considerarsi fuori campo Iva. Il prestatore nazionale emette fattura fuoricampo Iva ex art. 7-ter, DPR 633/1972.

Prestazioni a consumatori finali

Nelle prestazioni rese, all’interno della Comunità Europea, da un soggetto passivo di imposta ad un consumatore finale l’operazione è sempre soggetta ad Iva nel paese di stabilimento del prestatore. In dettaglio avremo che nelle prestazioni rese da un soggetto passivo UE verso consumatori finali italiani ("rapporti business to consumer o B2C”), l’operazione è soggetta ad imposta nel Paese di stabilimento del prestatore.

Nelle prestazioni rese da un operatore nazionale nei confronti di privati comunitari ("rapporti business to consumer o B2C”), rilevante ai fini Iva è sempre il luogo di stabilimento del prestatore. La fatturazione, eseguita dal prestatore italiano, sarà soggetta ad Iva ex art 7-ter, c.1, lett.b, DPR 633/1972


Operazioni internazionali


Prestazioni tra soggetti passivi.

Nei rapporti tra operatori residenti all’interno del territorio italiano con operatori residenti al di fuori della Comunità Europea si segue la disciplina delle prestazioni di servizi con tassazione nel luogo ove è stabilito il committente a prescindere dalla residenza del prestatore e dal luogo in cui la prestazione viene eseguita. Ad esempio un soggetto italiano che presta un servizio di e-commerce ad un soggetto statunitense dovrà emettere fattura senza addebito di Iva (fuori campo Iva). Una prestazione posta in essere da un operatore residente al di fuori della Comunità Europea e ricevuta da un operatore soggetto passivo italiano sarà assoggettata ad Iva in Italia attraverso il meccanismo del Reverse Charge.



Prestazioni verso consumatori finali. Regime speciale per le operazioni rese da operatori extracomunitari verso consumatori finali. La direttiva 2002/38/CE, con riferimento all’Iva ha introdotto un regime speciale per le operazioni di commercio elettronico diretto poste in essere da operatori non comunitari verso consumatori finali. I servizi prestati tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità Europea a consumatori finali stabiliti nella Comunità Europea sono assoggettati ad imposizione Iva nel luogo del beneficiario dei servizi (ovvero nel paese di destinazione). Ogni operatore extracomunitario, che non operi per il tramite di una stabile organizzazione situata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea, è chiamato a identificarsi fiscalmente in un Paese comunitario. A tal fine, l’operatore extracomunitario deve presentare un’apposita dichiarazione di inizio attività, cui deve essere allegata un’autocertificazione dalla quale si evinca che il richiedente non sia già identificato in un altro Stato membro. All’operatore extra-UE così identificatosi sono richiesti svariati adempimenti contabili (es. conservazione per dieci anni dei documenti e dei dati informatici relativi alle transazioni, certificazione mediante fattura, presentazione di una dichiarazione trimestrale, ecc.).

Le operazioni che costituiscono commercio elettronico diretto.

Nel commercio elettronico diretto, il documento rilevante ai fini Iva è la fattura emessa al momento del pagamento, che avviene contestualmente alla fruizione della prestazione, il tutto on-line (Risoluzione n. 274 / E del 03 Luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate). La Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 fornisce all’allegato II, l’elenco non tassativo delle operazioni interessate dalla disciplina. Restano esclusi i servizi prestati on-line a titolo gratuito. Si ricorda inoltre che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E/2010, ha precisato che anche i servizi prestati da E-bay rientrano tra i servizi elettronici.

Allegato II.

ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 56, PARAGRAFO 1, LETTERA K DELLA Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

1.      Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

2.      fornitura di software e relativo aggiornamento;

3.      fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

4.      fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza

 

 

venerdì 9 marzo 2012

Toto-Sindaco a Rovato

Pare che i candidati siano Martinelli Massetti e Mazza.

Sembra che i dubbi siano nelle iniziali degli stessi candidat: Ma(rtinelli) Ma(Nassetti) Ma(zza)... Che ne pensano i rovatesi... Ma ma ma ...

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lunedì 13 febbraio 2012

Preg.mo Sigm Sindaco

Andrea Bianchi

Alla luce dell'ultima seduta della Giunta Comunale, durante la quale è

stato approvato l'indirizzo proposto dal sottoscritto contenente la

soluzione finalizzata alla sistemazione definitiva della situazione

economico-finanziaria dell'Ente, derivante dall'annosa questione legata

all'Area Barbaresca, ritengo aver portato a compimento il mandato affidatomi

nell'aprile del 2008.



Sono stati 4 anni difficili, costellati da molteplici problemi finanziari

per tutti gli enti comunali ed in particolar modo per quello di Trenzano

che, ricordo bene la nota del 13.06.2008 a firma dell'allora Responsabile

dell'Area Finanziaria, a pochi mesi dalla mia nomina, ci comunicò

un'indebita mancanza di liquidità di circa 3,7 milioni di euro.



La ringrazio per l'opportunità concessami, ma anche alla luce degli accordi

da sempre intercorsi e mai dimenticati, sono a riconsegnarLe

irrevocabilmente le mie deleghe assessorili poiché ritengo esaurito il

compito affidatomi.



Sono certo che saprà ben proseguire la Sua esperienza amministrativa anche

premiando in Giunta chi in questi anni si è messo al servizio della comunità

anche da semplice consigliere comunale.



Voglia alla prima occasione ringraziare la positiva collaborazione di tutti

i cittadini di Trenzano, di tutti i dipendenti dell'ente, di tutti i

consiglieri sia di maggioranza che della minoranza e di tutti gli assessori.



Aldo Massimo Rossi



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sabato 10 dicembre 2011

I: benzina a meta' prezzo

 

Inviala ad altre 10 persone ……..

 

Chissa’ che serva a qualcosa

 

 

sabato 20 agosto 2011

Manovra Anticrisi: vendere immobili dello stato ecco la geniale trovata

Fantastico! In un periodo di deflazione del mercato immobiliare immettere sul mercato gli immobili dello stato e' veramente un'idea geniale. Il dogma delle teorie economiche afferma che x sostenere un settore in crisi e' necessario aumentare l'offerta.
Geniale veramente come trovata
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Aldo Rossi
dr.rossi@aldorossi.it