domenica 6 novembre 2016
giovedì 27 ottobre 2016
rottamazione delle cartelle solo pagando tutto entro il 2017 in 4 comode rate
Evidenziamo da subito che la sanatoria riguarda solo i ruoli (o, aggiungiamo noi, gli accertamenti esecutivi) affidati ad Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (si dovrebbe quindi fare riferimento o alla consegna del ruolo o all'affidamento del credito).
Vi sono importanti modifiche rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi; infatti, a differenza di quanto si era detto, non verranno stralciati tutti gli interessi richiesti nelle cartelle di pagamento/intimazioni ad adempiere, ma i soli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), ovvero gli interessi la cui debenza sorge nel momento in cui il contribuente non onora, entro i termini, il pagamento di somme intimate con cartella di pagamento o accertamento esecutivo.
Quindi, tutti gli altri interessi sono dovuti per intero, si pensi, in primis, agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73), che accompagnano sia le liquidazioni automatiche sia gli atti impositivi, e lo stesso dicasi per i peculiari interessi previsti ad esempio per le imposte sugli affari.
Anche gli aggi/compensi di riscossione sono dovuti per l'intero ammontare.
Il discorso è molto diverso per le sanzioni, che, con limitate eccezioni, dovrebbero sparire del tutto. Detto effetto è molto importante e potenzialmente dirompente: chi, ad esempio, negli anni passati non ha mai compilato il quadro RW e ha ricevuto un atto di contestazione (impugnato o meno), potrà vedersi stralciare tutte le sanzioni, dovendo pagare solo gli aggi per intero.
Lo stesso vale per ogni altra sanzione, l'importante è che sia contenuta in ruoli/affidamenti rientranti nello iato temporale indicato (dal 2000 al 2015). Per come è formulata la norma, che parla di sanzioni escludendo solo alcune fattispecie, peraltro indicate tassativamente, dovrebbero essere espunte anche le sanzioni sul lavoro nero, così come quelle irrogate dalle autorità indipendenti, l'importante è che siano incluse nei ruoli di cui sopra.
Si tratta di una rottamazione che, per molti soggetti, si profila estremamente conveniente. Sotto l'aspetto indicato, è molto meglio di un condono, in quanto, se non si erra nell'interpretare la legge, per gli atti di contestazione di sole sanzioni è d'obbligo la domanda di sanatoria con impegno a rinunciare al ricorso.
Anche le sanzioni contributive vengono meno, sia quelle riconducibili all'INPS che alle Casse private che ad altri enti di previdenza. Dal testo dell'art. 16, infatti, non si rinvengono esclusioni di sorta.
Le esclusioni, come anticipato, sono limitate, riguardando i dazi, l'IVA all'importazione, le somme oggetto di condanna della Corte dei Conti, le sanzioni stradali e le sanzioni penali (multa, ammenda).
Sul lato procedurale, la domanda va presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, con impegno a rinunciare al ricorso. Considerato che solo successivamente (quindi in un momento in cui l'impegno alla rinuncia dovrebbe già essere formalizzato) verranno comunicati gli importi da pagare, ciò crea delicate situazioni per i difensori che gestiscono processi pendenti.
La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme, che potrà avvenire in un massimo di quattro rate, l'ultima delle quali, al massimo, potrà avere come scadenza il 15 marzo 2018, mentre la terza il 15 dicembre 2017.
Anche coloro i quali hanno una dilazione in corso possono fruire della definizione, a condizione, però, che le rate scadenti tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016 siano regolari (anticipiamo che detto requisito si presenta foriero di problemi, privilegiando chi non ha mai pagato alcunchè).
Per i contribuenti che hanno già effettuato alcuni pagamenti, non è ammessa alcuna ripetizione.
sabato 10 settembre 2016
Bonus 500 euro ai 18enni, apre il sito (www.app18.it o www.diciottoapp.it )
Salvo slittamenti dell’ultimo minuto, i siti saranno accessibili a tutti dal prossimo 15 settembre. Ma mentre gli esercenti potranno cominciare a inserire la propria offerta culturale, i diciottenni da giovedì potranno solo essere reindirizzati alla registrazione per l’identità digitale.
Pertanto tutti i giovani sono invitati a richiedere il PIN UNICO rilasciato dal sistema Spid tramite i tre canali già disponibili (Infocert, Poste e Tim) infatti è necessario in via preliminare per utilizzare il bonus.
mercoledì 7 settembre 2016
I posti barca nei porti turistici pagano IMU e TASI
La Suprema Corte ha ribadito che devono essere classificati nel gruppo catastale D
Con la recente sentenza n. 15198/2016 la Cassazione, nello scrutinare la questione del trattamento ICI dei “posti barca” in porti turistici, ha ribadito un paio di regole che meritano di essere rimarcate soprattutto per la loro applicabilità ai fini dell’IMU e della TASI.
I giudici di legittimità, richiamando il proprio consolidato insegnamento edificato sulla “storica” sentenza n. 13794/2005 concernente le piattaforme petrolifere, hanno dato ulteriore continuità ai principi riaffermati nelle sentenze nn. 7868/2016 e 7867/2016, secondo cui:
- i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E (unità immobiliari a destinazione particolare) e precisamente nella categoria E/9;
- lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastale di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto e ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
Come si ricorderà, nel gruppo catastale D sono censite le unità immobiliari a destinazione speciale a fine produttivo, terziario o commerciale che presentano caratteristiche specifiche determinate dal loro uso e per le quali il cambio di destinazione non può avvenire senza radicali trasformazioni; nel gruppo catastale E sono invece censite le unità immobiliari a destinazione particolare che hanno una marcata caratterizzazione tipologica-funzionale e che esulano da una mera logica di produzione industriale o commerciale. La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari di entrambi i gruppi avviene con stima diretta, ma mentre quelle classificate nel gruppo D sono assoggettate all’ICI/IMU/TASI, quelle classificate nel gruppo E sono esenti da tali tributi.
Con riferimento alla loro determinazione della rendita catastale, il comma 21 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto sostanziali cambiamenti al pregresso quadro normativo di riferimento, ridefinendo l’oggetto della stima e stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Le moderne strutture portuali sono costituite in particolare da:
- una porzione di molo, banchina o pontile;
- attrezzature per l’approdo dei natanti;
- allacciamenti ai servizi di energia elettrica e acqua;
- uno specchio acqueo antistante e delimitato.
Secondo una consolidata prassi (Agenzia del Territorio, nota 6 febbraio 2002 prot. n. 13329; circolari n. 4/T del 16 maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007), i porti turistici devono essere classificati nel gruppo catastale D e segnatamente le relative strutture vanno censite nelle categorie D/8, D/9 o D/12, compresi quindi i posti barca, con attribuzione di autonoma rendita.
Classificazione catastale con attribuzione di autonoma rendita
Sicché, ai fini sia civilistici che tributari, l’accatastamento di ogni posto barca consente un’immediata identificazione del bene, considerato “unità immobiliare”, e quindi una più facile trattativa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) e conseguente disciplina fiscale.
Si ricorda infine che, per un caso simile a quello scrutinato nel pronunciamento giurisprudenziale in rassegna, la C.T. Reg. di Firenze, con sentenza n. 1461/13/15, aveva già ritenuto fra l’altro accatastabili gli specchi d’acqua adibiti a posti barca, anche se oggetto di concessione demaniale, e come tali assoggettabili all’ICI.
Nell’economia del discorso è opportuno rimarcare, per completezza espositiva, che il comma 3 dell’art. 18 della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001), nel modificare la platea dei soggetti passivi dell’ICI (art. 3 del DLgs. n. 504/1992), aveva introdotto (con effetto innovativo dal 1° gennaio 2001) una nuova fattispecie, stabilendo espressamente che, nel caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario (R.M. n. 1/DPF del 6 marzo 2003).
Fattispecie impositiva, quest’ultima, applicabile anche agli effetti dell’IMU e della TASI. Nello specifico, i giudici tributari fiorentini hanno ritenuto fondata la tesi impositiva sulla scorta della classificazione catastale, con attribuzione di autonoma rendita, degli specchi d’acqua adibiti a posti barca e dei pontili galleggianti oggetto delle concessioni demaniali, dato che entrambi questi beni non possono che essere equiparati, per la loro potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, alle unità immobiliari di cui all’art. 2 del DM n. 28/1998.
giovedì 11 agosto 2016
Cessione o assegnazione di auto, l’IVA guarda al regime applicato all’acquisto
L'art. 13 comma 5 del DPR 633/72 pone regole speciali per la determinazione della base imponibile in caso di cessione di beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata operata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 19-bis.1 o di altre norme che disciplinano l'indetraibilità oggettiva.
La norma citata è applicabile, per esempio, in occasione della cessione dell'autovettura avente natura di bene strumentale.
Alla stessa disposizione deve farsi riferimento, inoltre, per l'assegnazione del veicolo ai soci o per la destinazione dello stesso a finalità estranee all'attività d'impresa o professionale. Anche tali operazioni, infatti, costituiscono cessioni di beni ex art. 2 comma 2 nn. 5) e 6) del DPR 633/72.
Il principio generale posto dalla norma è quello secondo cui il trattamento IVA della cessione dell'autovettura dipende dalle circostanze che hanno caratterizzato l'acquisto del veicolo. La neutralità dell'imposta, infatti, impone un'applicazione simmetrica dell'IVA in fase di successiva rivendita.
Nel caso di cessione di un'autovettura acquistata nuova è necessario ricostruire il regime di detrazione, applicato dal contribuente al momento dell'acquisto, con riguardo all'imposta assolta sul bene.
Si possono verificare i seguenti casi:
- l'IVA è stata detratta integralmente (es. agenti di commercio): la cessione è imponibile per intero;
- l'IVA non è stata detratta, neppure in parte (es. contribuente soggetto a pro-rata di detraibilità pari a zero): la cessione è esente ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 27-quinquies) del DPR 633/72;
- l'IVA è stata detratta parzialmente a causa di limitazioni soggettive (pro-rata di detraibilità): la vendita è imponibile per intero;
- l'IVA è stata detratta parzialmente a fronte di limiti di natura oggettiva (legati allo specifico bene acquistato): la cessione è imponibile in misura pari alla quota d'IVA detratta al momento dell'acquisto; la restante parte non è soggetta a imposta ai sensi del citato art. 13 comma 5 del DPR 633/72.
Quest'ultima ipotesi è quella che pone maggiori questioni dal punto di vista operativo, ma anche la più frequente nella pratica. Il cedente, infatti, spesso si accorda con il cessionario stabilendo un corrispettivo comprensivo dell'IVA dovuta. In tali casi, al fine di determinare la base imponibile e l'imposta gravante sull'operazione, è necessario prendere in considerazione l'importo complessivamente pattuito e, conoscendo la percentuale di detrazione applicata all'atto dell'acquisto, determinare "a ritroso" la quota del prezzo imponibile, l'imposta e la quota esclusa.
Si propone un esempio numerico con un possibile metodo di calcolo:
- prezzo di cessione comprensivo di IVA: 10.000 euro;
- percentuale di detrazione applicata all'acquisto: 40%.
Si determina, preventivamente, il coefficiente di scorporo da applicare al prezzo di vendita comprensivo dell'imposta. Il coefficiente è pari a 1, maggiorato dell'aliquota IVA moltiplicata per la percentuale di detrazione applicata all'acquisto.
Nell'esempio posto, pertanto, il coefficiente è pari a 1,088 determinato come segue: 1 + (22% x 40%). Applicando il coefficiente di scorporo al prezzo pattuito, si ottengono i dati necessari per la predisposizione della fattura:
- prezzo al netto dell'IVA dovuta: 10.000 / 1,088 = 9.191,18 euro;
- quota imponibile: 40% di 9.191,18 = 3.676,47 euro;
- quota esclusa dalla base imponibile ex art. 13, comma 5 DPR 633/72: 60% di 9.191,18 = 5.514,71 euro;
- IVA: 22% su 3.676,47 = 808,82 euro.
È consigliabile precisare in fattura, al fine di meglio esplicitare le modalità di calcolo applicate, che l'imposta gravante sull'acquisto del veicolo era stata detratta in misura pari al 40%.
martedì 28 giugno 2016
Prima attirare investimenti e poi abbassare le tasse
Oggi il governo Renzi inventa che prima bisogna attirare gli investimenti. Voglio vedere quale impresa estera o italiana è disponibile ad investire sapendo che poi verrebbe taglieggiata da un fisco tra i più esosi a livello mondiale. Buffonate che forse passano inosservate a causa della nazionale italiana che ruba le prime pagine.
mercoledì 15 giugno 2016
IMU
Negli ultimi anni i partiti si sono battuti in nome della eliminazione dell'IMU sulla prima casa, eliminazione che ha fatto nascere un'altra imposta, la TASI, che colpisce la prima casa ed i conduttori.
La nascita della TASI è dovuta alla solita esigenza di garantire entrate agli enti locali. Entrate per poter erogare servizi ai cittadini. In sostanza le entrate derivanti da questa PATRIMONIALE sugli immobili servono per garantire il funzionamento ordinario degli enti locali.
Chi mastica di fiscalità degli immobili conosce bene quanto sia diventata l' IMU una vera e propria patrimoniale. In effetti mediamente un immobile a reddito deve destinare per questa imposta ben 3/12 degli introiti della locazione, si 3 mesi vanno a finire in IMU. Questi stessi 3 mesi di locazione poi vengono tassati ulteriormente assoggettandoli all'IRPEF, se in cedolare secca al 20%. Senza contare poi che l'immobile può essere sfitto oppure in odore di sfratto senza produrre reddito, ma producendo ulteriori costi sotto forma di spese legali per riottenere ciò che è tuo. Senza contare poi le spese di manutenzione e di gestione dell'immobile per mantenere il valore commerciale intatto.
Ancora oggi molti si domandano quando finirà la crisi del settore immobiliare. Fino a quando non si interverrà per eliminare questa patrimoniale o almeno ridurne gli effetti non vi saranno imprenditori che vorranno investire in questo settore.
Molti geni della politica dicono che si potrà por mano alla riduzione del peso fiscale solamente quando si eliminerà l’evasione fiscale. Come enunciare che mai verrà ridotta praticamente in sostanza. In effetti è endemica e fisiologica in tutti e 190 le nazioni di questo mondo una certa evasione fiscale.
In realtà ben sappiamo che basterebbe introdurre una serie di norme molto efficaci:
- Pene dure per chi evade, anche 20 anni di carcere come negli USA (peccato che i primi beneficiari sarebbero soprattutto i nostri politici; mi viene un sospetto: ma non sarà per questo motivo che non si fanno queste norme?)
- Riduzione delle aliquote fiscali e omogeneità della base imponibile. Assurdo continuare a dire che le aliquote fiscali non si alzano quando poi dall’altro si assiste ad una continua riduzione delle spese integralmente o parzialmente deducibili. Si assiste ad un allargamento continuo della base imponibile che ha come effetto finale un innalzamento della pressione fiscale.
- Cambiare regime sanzionatorio, non più sostituire le pene detentive con delle contravvenzioni o multe in quanto queste ultime hanno una minore efficacia [il cittadino, il clandestino, il turista che si fanno 2 giorni nelle patrie galere staranno molto ben attenti a non ripetere l’esperienza; non crediate che si tratti di misura quella detentiva non democratica o piuttosto antiquata; vi assicuro che in USA e in Svizzera funziona alla grande; non vedo perché non prendere esempio da chi è più efficiente]
Ultima osservazione: nel mondo vi sono paesi virtuosi e paesi meno virtuosi. Il nostro ha delle peculiarità che tutti ci invidiano: siamo dei geni nell’innovazione, nella ricerca, nella creatività, nella cultura non ci batte nessuno. In tutti gli altri campi dobbiamo solo imparare e copiare, senza pensare che sia peccato, dalle altre nazioni che sono più efficienti.