giovedì 26 novembre 2015

730 precompilato, troppe complicazioni per l'invio delle spese sanitarie

Nel corso di un’audizione parlamentare, i commercialisti chiedono maggiori tutele per medici e intermediari abilitati

Giovedì, 26 novembre 2015

Circa tre settimane dopo l’ultima audizione, i rappresentanti dei commercialisti tornano dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Tema centrale dell’audizione tenutasi ieri mattina ancora una volta il 730 precompilato, con particolare riferimento alle modalità di invio, da parte di medici, odontoiatri e strutture sanitarie, delle spese mediche detraibili o deducibili che, dal prossimo anno, dovranno essere integrate in dichiarazione.

Un’operazione che, inevitabilmente, produrrà “costi e complicazioni” che, ad oggi, sembrerebbero essere per lo più “scaricati sui cittadini-contribuenti e, indirettamente, sui professionisti che li assistono”. Questa la denuncia del presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, il cui riferimento è, innanzitutto, al rispetto degli obblighi imposti dal garante della privacy in materia di trattamento dei dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria. A questo proposito, infatti, è previsto che, una volta inviato il “contenitore” dei dati, quest’ultimo debba essere distrutto.

Ad oggi, però, ha ricordato Longobardi (accompagnato nell’occasione da Roberto Cunsolo e Luigi Mandolesi, rispettivamente Tesoriere e Consigliere con delega alla fiscalità del CNDCEC), “la ricevuta di invio non specifica i codici fiscali dei contribuenti per i quali si è provveduto alla trasmissione telematica dei dati”. Di conseguenza, il medico (o il professionista che lo assiste) “non ha la possibilità di verificare la correttezza del proprio operato”.
Per questo, i commercialisti chiedono di poter “conservare il contenitore” almeno fino a quando l’Agenzia avrà la possibilità di controllare quei dati o, in alternativa, di ottenere una sorta di “scontrino”, una certificazione che possa “dimostrare di aver effettuato l’invio nel modo giusto”.

Quella che partirà dal prossimo anno, infatti, è un’operazione del tutto nuova ed è lecito pensare che possa produrre più di una difficoltà. Pensiamo, ad esempio, a tutte quelle strutture che hanno registrato in contabilità l’importo totale della prestazione offerta al cliente e che ora, dovendo distinguere le spese sanitarie da quelle non sanitarie, saranno costrette a “ricontrollare ed, eventualmente, reimmettere tutti i dati relativi a ricevute di pagamento, scontrini fiscali e fatture emesse”. Poi ci sono i medici che si sono avvalsi della contabilità semplificata, che saranno tenuti a “rielaborare con i nuovi criteri tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2015”, inserendo quei dati indispensabili ai fini della detraibilità della spesa.

Ecco perché, come fatto nel corso dell’audizione di inizio novembre (si veda “Da spostare il termine per l’invio della Certificazione Unica” del 5 novembre), i commercialisti tornano a chiedere, per il primo anno di applicazione della disciplina, una sospensione, o quanto meno una mitigazione, del regime sanzionatorio, che prevede l’irrogazione di una sanzione di 100 euro per ogni omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

In più, bisognerebbe semplificare le modalità di accreditamento dei professionisti incaricati di effettuare l’adempimento per conto di medici e strutture sanitarie. Ad oggi, il meccanismo prevede che sia il medico (o la struttura sanitaria) a comunicare al sistema il conferimento della delega. “A tale meccanismo – ha sottolineato Longobardi – dovrebbe aggiungersi quello attualmente previsto per operare sul Cassetto fiscale implementato sul sistema ENTRATEL”.
In questo modo, si permetterebbe al professionista delegato di “effettuare egli stesso l’accreditamento per il delegante” che, a quel punto, dovrebbe solo comunicare al primo i codici di autorizzazione ricevuti tramite lettera.

Insomma, l’esigenza di fondo rimane quella di “semplificare per davvero” e tutelare tutti quei professionisti che si troveranno alle prese con i dati che dovranno confluire nel 730 precompilato. In questo senso, i commercialisti chiedono la repentina elaborazione di un software gratuito che agevoli la trasmissione dei suddetti dati e garantisca “l’omogeneità e l’interoperabilità con gli altri applicativi utilizzati per le comunicazioni alle Entrate”.

Senza dimenticare il regime di responsabilità che, soprattutto per gli intermediari abilitati, rimane un nervo scoperto. Sotto questo aspetto, conclude Longobardi, “ci siamo impegnati nei confronti dei nostri colleghi a sollevare l’eccezione di costituzionalità della norma”. È vero, ci sono stati dei “vantaggi, su tutti quello dell’assicurabilità, ancorché a fronte di un costo più alto, ma su questo aspetto non possiamo arretrare. La traslazione dell’onere tributario in capo all’intermediario abilitato rimane un unicum, un mostro giuridico, che non può funzionare”.

730 precompilato, troppe complicazioni per l'invio delle spese sanitarie

Nel corso di un’audizione parlamentare, i commercialisti chiedono maggiori tutele per medici e intermediari abilitati

Giovedì, 26 novembre 2015

Circa tre settimane dopo l’ultima audizione, i rappresentanti dei commercialisti tornano dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Tema centrale dell’audizione tenutasi ieri mattina ancora una volta il 730 precompilato, con particolare riferimento alle modalità di invio, da parte di medici, odontoiatri e strutture sanitarie, delle spese mediche detraibili o deducibili che, dal prossimo anno, dovranno essere integrate in dichiarazione.

Un’operazione che, inevitabilmente, produrrà “costi e complicazioni” che, ad oggi, sembrerebbero essere per lo più “scaricati sui cittadini-contribuenti e, indirettamente, sui professionisti che li assistono”. Questa la denuncia del presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, il cui riferimento è, innanzitutto, al rispetto degli obblighi imposti dal garante della privacy in materia di trattamento dei dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria. A questo proposito, infatti, è previsto che, una volta inviato il “contenitore” dei dati, quest’ultimo debba essere distrutto.

Ad oggi, però, ha ricordato Longobardi (accompagnato nell’occasione da Roberto Cunsolo e Luigi Mandolesi, rispettivamente Tesoriere e Consigliere con delega alla fiscalità del CNDCEC), “la ricevuta di invio non specifica i codici fiscali dei contribuenti per i quali si è provveduto alla trasmissione telematica dei dati”. Di conseguenza, il medico (o il professionista che lo assiste) “non ha la possibilità di verificare la correttezza del proprio operato”.
Per questo, i commercialisti chiedono di poter “conservare il contenitore” almeno fino a quando l’Agenzia avrà la possibilità di controllare quei dati o, in alternativa, di ottenere una sorta di “scontrino”, una certificazione che possa “dimostrare di aver effettuato l’invio nel modo giusto”.

Quella che partirà dal prossimo anno, infatti, è un’operazione del tutto nuova ed è lecito pensare che possa produrre più di una difficoltà. Pensiamo, ad esempio, a tutte quelle strutture che hanno registrato in contabilità l’importo totale della prestazione offerta al cliente e che ora, dovendo distinguere le spese sanitarie da quelle non sanitarie, saranno costrette a “ricontrollare ed, eventualmente, reimmettere tutti i dati relativi a ricevute di pagamento, scontrini fiscali e fatture emesse”. Poi ci sono i medici che si sono avvalsi della contabilità semplificata, che saranno tenuti a “rielaborare con i nuovi criteri tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2015”, inserendo quei dati indispensabili ai fini della detraibilità della spesa.

Ecco perché, come fatto nel corso dell’audizione di inizio novembre (si veda “Da spostare il termine per l’invio della Certificazione Unica” del 5 novembre), i commercialisti tornano a chiedere, per il primo anno di applicazione della disciplina, una sospensione, o quanto meno una mitigazione, del regime sanzionatorio, che prevede l’irrogazione di una sanzione di 100 euro per ogni omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

In più, bisognerebbe semplificare le modalità di accreditamento dei professionisti incaricati di effettuare l’adempimento per conto di medici e strutture sanitarie. Ad oggi, il meccanismo prevede che sia il medico (o la struttura sanitaria) a comunicare al sistema il conferimento della delega. “A tale meccanismo – ha sottolineato Longobardi – dovrebbe aggiungersi quello attualmente previsto per operare sul Cassetto fiscale implementato sul sistema ENTRATEL”.
In questo modo, si permetterebbe al professionista delegato di “effettuare egli stesso l’accreditamento per il delegante” che, a quel punto, dovrebbe solo comunicare al primo i codici di autorizzazione ricevuti tramite lettera.

Insomma, l’esigenza di fondo rimane quella di “semplificare per davvero” e tutelare tutti quei professionisti che si troveranno alle prese con i dati che dovranno confluire nel 730 precompilato. In questo senso, i commercialisti chiedono la repentina elaborazione di un software gratuito che agevoli la trasmissione dei suddetti dati e garantisca “l’omogeneità e l’interoperabilità con gli altri applicativi utilizzati per le comunicazioni alle Entrate”.

Senza dimenticare il regime di responsabilità che, soprattutto per gli intermediari abilitati, rimane un nervo scoperto. Sotto questo aspetto, conclude Longobardi, “ci siamo impegnati nei confronti dei nostri colleghi a sollevare l’eccezione di costituzionalità della norma”. È vero, ci sono stati dei “vantaggi, su tutti quello dell’assicurabilità, ancorché a fronte di un costo più alto, ma su questo aspetto non possiamo arretrare. La

 

lunedì 23 novembre 2015

Comunicazione ad hoc per la rinuncia dei soci ai crediti

Dal 2016, i soci dovranno comunicare alla partecipata il valore fiscale del credito

Martedì, 24 novembre 2015

Il legislatore, nel corso degli ultimi mesi, ha parzialmente ridimensionato il favor debitoris che ha caratterizzato sinora la disciplina della crisi d’impresa, sotto l’aspetto civilistico e tributario. La motivazione è da ricercare nei casi di “abuso” degli strumenti normativi a disposizione. Fra le imprese che ne hanno usufruito, infatti, sono emersi comportamenti “opportunistici”, finalizzati a ottenere forti riduzioni del debito pregresso sottratte a imposizione fiscale.

Il ripensamento del legislatore ha riguardato l’introduzione di limiti per l’accesso al concordato preventivo (si veda, per esempio, la soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari e l’eliminazione del “silenzio-assenso” nel computo della maggioranza concordataria) e la revisione della normativa tributaria connessa alle sopravvenienze attive e alle perdite su crediti.

Focalizzando l’attenzione sulla prospettiva fiscale, l’art. 13 del DLgs. 147 del 14 settembre 2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha modificato la disciplina del TUIR in materia di sopravvenienze attive (art. 88) con decorrenza a partire dal periodo d’imposta 2016.
Il DLgs. è intervenuto sotto diversi profili, modificando sia la disciplina delle rinunce ai crediti dei soci, sia quella riguardante la riduzione dei debiti nell’ambito degli strumenti di gestione della crisi d’impresa.
Con riguardo alle rinunce dei soci ai crediti e alla conversione degli stessi in capitale di rischio, è stata limitata l’esclusione da tassazione sino a concorrenza del relativo valore fiscale. L’eventuale eccedenza sarà, a partire dal 2016, imponibile in capo alla società che ha beneficiato della remissione.

La ratio della norma è quella di fare in modo che la rinuncia a un credito, acquisito dal socio “a sconto” da soggetti terzi, riceva un trattamento fiscale pienamente simmetrico fra i soggetti coinvolti. Nei gruppi aziendali, infatti, sono diffuse operazioni “opportunistiche” come la seguente: la società capogruppo acquista a 40 il credito di 100 vantato da un soggetto (es. un istituto bancario) nei confronti di una società del gruppo debitrice e successivamente rinuncia al credito.
La fattispecie appena descritta, prima della novella, originava una perdita su crediti deducibile di 60 per il creditore originario. La società debitrice beneficiava della remissione del debito di 100 e non subiva alcuna tassazione sulla sopravvenienza attiva conseguita. Il “salto d’imposta” consentito dall’operazione risultava, quindi, evidente.

Con le modifiche apportate dal DLgs. 147/2015, a partire dal prossimo anno, la sopravvenienza attiva dell’esempio sarà imponibile per 60 (pari all’eccedenza del valore nominale del credito rispetto al valore fiscale dello stesso per il socio cessionario). Correlativamente, il valore fiscale della partecipazione detenuta dal socio sarà incrementato nella misura fiscale del credito rinunciato (pari, nell’esempio, a 40).

Dal punto di vista operativo, la disciplina riguarda tutte le possibili tipologie di crediti vantati dai soci (finanziari, commerciali o da lavoro).
Il socio è tenuto a comunicare alla società il valore fiscale del credito a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si ritiene che quanto detto trovi applicazione anche se l’ente è già a piena conoscenza dell’importo (in quanto risultante, per esempio, da un verbale societario). Secondo la norma, infatti, in caso di mancata comunicazione, il valore si presume pari a zero e la rinuncia è integralmente tassata in capo alla società.

Un aspetto non chiarito dalla disposizione riguarda l’allocazione del valore fiscale in caso di rinuncia parziale a un credito con valore fiscale inferiore al nominale. Ad esempio, se il socio vanta un credito di 1000 con valore fiscale di 500 e rinuncia a 500, il valore fiscale va attribuito pro quota o può essere imputato interamente alla quota rinunciata? Solo in quest’ultimo caso non emergerebbe materia imponibile per la società partecipata.
Il trattamento sopra descritto si applica anche alla conversione del credito vantato dal socio in partecipazioni. Nella citata ipotesi, rileva il valore fiscale del credito, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore a seguito della conversione.
Volendo esemplificare, se una società sottoscrive un aumento di capitale di 500 convertendo un credito pregresso con valore fiscale pari a 1.000, la perdita di 500 è deducibile per il socio e il valore fiscale della partecipazione sarà pari a 500 (1.000 - 500).

Il DLgs. 147/2015, infine, al fine di coordinare il trattamento fiscale in capo al socio con quello dell’ente partecipato, ha modificato gli artt. 94 comma 6 e 101 comma 7 del TUIR, prevedendo che la rinuncia ai crediti o la conversione degli stessi incrementa il valore fiscale della partecipazione nel limite del valore fiscale del credito rinunciato (o convertito).

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile


Studio Focus - Dottori Commercialisti
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Lavoro subordinato più ampio dal 1° gennaio

Basterà che la prestazione sia personale, continuativa e sottoposta al potere organizzativo del committente

L’art. 2, comma 1 del DLgs. 81/2015 prevede, dal 1° gennaio 2016, un’estensione dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, cui occorre necessariamente prepararsi, visto l’approssimarsi del nuovo anno.

Il legislatore non è intervenuto sull’art. 2094 c.c., che definisce come lavoratore subordinato colui che presta il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, ma ha stabilito che la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato si applica anche a soggetti che non sono dipendenti, ma la cui attività si concreti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Di conseguenza, si può affermare che, se non è cambiata la definizione di lavoratore subordinato, si è sicuramente ampliato l’ambito di applicazione della disciplina di questa tipologia contrattuale.

Se, fino ad oggi, secondo la giurisprudenza (Cass. 24 ottobre 2014 n. 22690), per assoggettare un rapporto di lavoro alla relativa normativa era necessaria la presenza del requisito fondamentale del vincolo di subordinazione, inteso quale soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, discendente dall’emanazione di ordini specifici e dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione della prestazione lavorativa, dal prossimo anno sarà sufficiente molto meno.

In particolare, basterà che la prestazione lavorativa sia personale, continuativa e sottoposta al potere organizzativo del committente quanto alle modalità di esecuzione, comprese quelle relative ai tempi e al luogo di lavoro.

Contratti continuativi, che abbiano ad oggetto prestazioni di lavoro a carattere personale, potranno essere conclusi nella forma del contratto d’opera disciplinato dall’art. 2222 c.c., ovvero nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, solo quando il prestatore d’opera sia effettivamente libero di organizzare la sua attività, soprattutto in termini di tempi e di luogo di lavoro. Questo sia quando l’attività sia prestata da un soggetto titolare di una partita IVA, sia quando il lavoratore presti la sua attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. I redditi in questo secondo caso continueranno ad essere assimilati ai redditi dal lavoro dipendente, ai sensi del comma 1, lett. c-bis) dell’art. 50 del TUIR, in quanto derivanti da rapporti di collaborazione aventi a oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

Per maggior cautela, la libertà del lavoratore di organizzare la sua prestazione, anche in termini di tempi e luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1 del DLgs. 81/2015, potrà essere certificata dalle commissioni di certificazioni individuate dall’art. 76 del DLgs. 276/2003.

Ovviamente, la certificazione della commissione non potrà che essere “sulla carta”, potendo essere verificato esclusivamente in base alla disciplina contrattuale se il lavoratore non è assoggettato al potere organizzativo del committente e ha la libertà di organizzare i tempi e il luogo di lavoro. Affinché questa certificazione non possa essere oggetto di successiva contestazione, è però necessario che tale libertà venga effettivamente esercitata nelle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa.

Questo nuovo regime, applicabile come detto dal 1° gennaio del prossimo anno, appare sicuramente più severo rispetto alla precedente disciplina del contratto a progetto, abrogata dal primo comma dell’art. 52 del DLgs. 81/2015. Viene, infatti, ridotto al solo potere organizzativo l’elemento che caratterizza l’assoggettamento del rapporto alla disciplina del lavoro subordinato, mentre nel precedente regime, purché vi fosse un valido progetto, non si rischiava la qualificazione come lavoro subordinato in assenza di ordini specifici e dell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del DLgs. 81/2015, restano escluse dall’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato le collaborazioni per le quali contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, come ad esempio il rapporto di lavoro degli addetti ai call center, purché ovviamente sia applicata la relativa disciplina collettiva.

Inoltre, sono escluse le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, le attività prestate nell’esercizio di funzioni di amministratore e sindaco di società, nonché per la partecipazione a collegi e commissioni, e le collaborazioni rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

mercoledì 11 novembre 2015

RIAPERTURA DEI TERMINI PER RATE EQUITALIA

Il 22 ottobre e' tornata la finestra per chi ha perso la possibilità di rattizzare negli ultimi due anni: trenta giorni di tempo per la domanda. Nell'ultima sanatoria sono state concesse circa 120 mila riammissioni al beneficio. Si stima che la metà del gettito di Equitalia derivi ormai dalla rate.

Per chi fosse interessato, la riapertura dei termini riguarda il decadimento dalla rateizzazione nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della norma, ossia dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015.

La domanda dovrà essere presentata ENTRO IL 21 NOVEMBRE, che cade di sabato. Per questo e' probabile che la la scadenza venga prorogata fino a lunedì 23 novembre.

I moduli saranno disponibili sul sito di Equitalia.
Si può presentare la domanda per essere riammessi al pagamento frazionato e il nuovo piano prevede un massimo di 72 rate e una durata di 6 anni.

Un'altra novità riguarda la decadenza per i ritardi.
Quella attuale sembra sara' l'ultima sanatoria i. Materia, perché a partire dal 22 ottobre e' sempre possibile un'altra chance.
Prima, infatti, la rateazione decadeva con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. Con la modifica approvata, pagando le rate scadute si potrà richiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.
Inoltre e' stato introdotto il principio del LIEVE INADEMPIMENTO, che consiste nel ritardo nel versamento non superiore a cinque giorni, oppure nel versamento di una rata per un importo più basso, se lo scostamento non supera il 3%, con un tetto massimo di 10.000,00 euro tra quanto dovuto e somma pagata. Chi commette errori di questo tipo potrà contare su un Fisco più clemente e non perdere la chance di pagare un po' alla volta.

venerdì 18 settembre 2015

Fondo Patrimoniale: Cassazione Civile, sez. VI-T, ordinanza 24/02/2015 n° 3738

Non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.

È quanto ha stabilito la Suprema Corte nella pronuncia in commento in una controversia avente ad oggetto un provvedimento d'iscrizione d'ipoteca su immobili. 

Nello specifico, due coniugi, di cui uno titolare di una azienda agricola, impugnavano un’iscrizione ipotecaria eseguita sui beni dell’azienda agricola conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito in questione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, e pertanto, era da ritenersi  estraneo ai bisogni della famiglia.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dei contribuenti dichiarando la natura extra familiare dei debiti cui l’iscrizione ineriva.

La Cassazione, intervenuta sulla questione, ha in premessa ricordato che «l'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602».

Ciò perché, precisa la Suprema Corte, l’art. 170 cod.civ., regolando l’efficacia sui beni del fondo di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi, si presta a regolare altresì l'efficacia dei titoli che giustificano l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 2817 c.c., n. 3, e art. 2818 c.c., e che, in conseguenza, sono funzionali all'esecuzione.

Osserva però la Cassazione che “Il criterio identificativo dei crediti che possono essere esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia … di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui «...trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare come si ricava dalla documentazione prodotta...”.

Va, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.

E nei bisogni familiari, conclude il giudice di legittimità, sono ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.