lunedì 23 novembre 2015

Lavoro subordinato più ampio dal 1° gennaio

Basterà che la prestazione sia personale, continuativa e sottoposta al potere organizzativo del committente

L’art. 2, comma 1 del DLgs. 81/2015 prevede, dal 1° gennaio 2016, un’estensione dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, cui occorre necessariamente prepararsi, visto l’approssimarsi del nuovo anno.

Il legislatore non è intervenuto sull’art. 2094 c.c., che definisce come lavoratore subordinato colui che presta il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, ma ha stabilito che la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato si applica anche a soggetti che non sono dipendenti, ma la cui attività si concreti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Di conseguenza, si può affermare che, se non è cambiata la definizione di lavoratore subordinato, si è sicuramente ampliato l’ambito di applicazione della disciplina di questa tipologia contrattuale.

Se, fino ad oggi, secondo la giurisprudenza (Cass. 24 ottobre 2014 n. 22690), per assoggettare un rapporto di lavoro alla relativa normativa era necessaria la presenza del requisito fondamentale del vincolo di subordinazione, inteso quale soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, discendente dall’emanazione di ordini specifici e dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione della prestazione lavorativa, dal prossimo anno sarà sufficiente molto meno.

In particolare, basterà che la prestazione lavorativa sia personale, continuativa e sottoposta al potere organizzativo del committente quanto alle modalità di esecuzione, comprese quelle relative ai tempi e al luogo di lavoro.

Contratti continuativi, che abbiano ad oggetto prestazioni di lavoro a carattere personale, potranno essere conclusi nella forma del contratto d’opera disciplinato dall’art. 2222 c.c., ovvero nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, solo quando il prestatore d’opera sia effettivamente libero di organizzare la sua attività, soprattutto in termini di tempi e di luogo di lavoro. Questo sia quando l’attività sia prestata da un soggetto titolare di una partita IVA, sia quando il lavoratore presti la sua attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. I redditi in questo secondo caso continueranno ad essere assimilati ai redditi dal lavoro dipendente, ai sensi del comma 1, lett. c-bis) dell’art. 50 del TUIR, in quanto derivanti da rapporti di collaborazione aventi a oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

Per maggior cautela, la libertà del lavoratore di organizzare la sua prestazione, anche in termini di tempi e luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1 del DLgs. 81/2015, potrà essere certificata dalle commissioni di certificazioni individuate dall’art. 76 del DLgs. 276/2003.

Ovviamente, la certificazione della commissione non potrà che essere “sulla carta”, potendo essere verificato esclusivamente in base alla disciplina contrattuale se il lavoratore non è assoggettato al potere organizzativo del committente e ha la libertà di organizzare i tempi e il luogo di lavoro. Affinché questa certificazione non possa essere oggetto di successiva contestazione, è però necessario che tale libertà venga effettivamente esercitata nelle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa.

Questo nuovo regime, applicabile come detto dal 1° gennaio del prossimo anno, appare sicuramente più severo rispetto alla precedente disciplina del contratto a progetto, abrogata dal primo comma dell’art. 52 del DLgs. 81/2015. Viene, infatti, ridotto al solo potere organizzativo l’elemento che caratterizza l’assoggettamento del rapporto alla disciplina del lavoro subordinato, mentre nel precedente regime, purché vi fosse un valido progetto, non si rischiava la qualificazione come lavoro subordinato in assenza di ordini specifici e dell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del DLgs. 81/2015, restano escluse dall’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato le collaborazioni per le quali contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, come ad esempio il rapporto di lavoro degli addetti ai call center, purché ovviamente sia applicata la relativa disciplina collettiva.

Inoltre, sono escluse le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, le attività prestate nell’esercizio di funzioni di amministratore e sindaco di società, nonché per la partecipazione a collegi e commissioni, e le collaborazioni rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

mercoledì 11 novembre 2015

RIAPERTURA DEI TERMINI PER RATE EQUITALIA

Il 22 ottobre e' tornata la finestra per chi ha perso la possibilità di rattizzare negli ultimi due anni: trenta giorni di tempo per la domanda. Nell'ultima sanatoria sono state concesse circa 120 mila riammissioni al beneficio. Si stima che la metà del gettito di Equitalia derivi ormai dalla rate.

Per chi fosse interessato, la riapertura dei termini riguarda il decadimento dalla rateizzazione nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della norma, ossia dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015.

La domanda dovrà essere presentata ENTRO IL 21 NOVEMBRE, che cade di sabato. Per questo e' probabile che la la scadenza venga prorogata fino a lunedì 23 novembre.

I moduli saranno disponibili sul sito di Equitalia.
Si può presentare la domanda per essere riammessi al pagamento frazionato e il nuovo piano prevede un massimo di 72 rate e una durata di 6 anni.

Un'altra novità riguarda la decadenza per i ritardi.
Quella attuale sembra sara' l'ultima sanatoria i. Materia, perché a partire dal 22 ottobre e' sempre possibile un'altra chance.
Prima, infatti, la rateazione decadeva con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. Con la modifica approvata, pagando le rate scadute si potrà richiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.
Inoltre e' stato introdotto il principio del LIEVE INADEMPIMENTO, che consiste nel ritardo nel versamento non superiore a cinque giorni, oppure nel versamento di una rata per un importo più basso, se lo scostamento non supera il 3%, con un tetto massimo di 10.000,00 euro tra quanto dovuto e somma pagata. Chi commette errori di questo tipo potrà contare su un Fisco più clemente e non perdere la chance di pagare un po' alla volta.

venerdì 18 settembre 2015

Fondo Patrimoniale: Cassazione Civile, sez. VI-T, ordinanza 24/02/2015 n° 3738

Non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.

È quanto ha stabilito la Suprema Corte nella pronuncia in commento in una controversia avente ad oggetto un provvedimento d'iscrizione d'ipoteca su immobili. 

Nello specifico, due coniugi, di cui uno titolare di una azienda agricola, impugnavano un’iscrizione ipotecaria eseguita sui beni dell’azienda agricola conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito in questione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, e pertanto, era da ritenersi  estraneo ai bisogni della famiglia.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dei contribuenti dichiarando la natura extra familiare dei debiti cui l’iscrizione ineriva.

La Cassazione, intervenuta sulla questione, ha in premessa ricordato che «l'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602».

Ciò perché, precisa la Suprema Corte, l’art. 170 cod.civ., regolando l’efficacia sui beni del fondo di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi, si presta a regolare altresì l'efficacia dei titoli che giustificano l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 2817 c.c., n. 3, e art. 2818 c.c., e che, in conseguenza, sono funzionali all'esecuzione.

Osserva però la Cassazione che “Il criterio identificativo dei crediti che possono essere esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia … di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui «...trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare come si ricava dalla documentazione prodotta...”.

Va, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.

E nei bisogni familiari, conclude il giudice di legittimità, sono ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

mercoledì 16 settembre 2015

Quali caratteristiche deve avere, secondo la legge il BB?

1 – Quali caratteristiche deve avere, secondo la legge il BB?
Bisogna premettere anzitutto che il fenomeno bed and breakfast è regolamentato (in maniera più o meno evanescente) dalla Legge Quadro Nazionale riguardante il turismo (Legge 29 marzo 2001, n. 135) che a sua volta delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera.

I requisiti di legge imposti riguardano:
- il numero massimo di camere;
– il numero massimo di posti letto;
– la colazione.

Per quanto concerne il numero massimo delle camere esso è solitamente di 3 unità. Ma esistono delle eccezioni:
– Abruzzo, Basilicata, Calabria ed Emilia Romagna ne prevedono 4;
– Sicilia, fino a 5;
– Provincia di Bolzano e Regione Puglia, 6.

Il numero di posti letto inoltre varia a seconda delle Regioni, partendo da un minimo di 6 (es. Lazio e Lombardia) ad un massimo di 20 (Sicilia) e passando per alcune Regioni che non dichiarano nulla a riguardo (Veneto e Lombardia).

La somministrazione della prima colazione è poi un fenomeno che è proprio in corso di regolamentazione ed anche in questo caso bisogna considerare la normativa regionale. Fino a poco tempo fa la maggior parte delle Regioni obbligava i gestori ad utilizzare solo cibi preconfezionati: oggi invece molte legislazioni suggeriscono, ed a volte impongono, di somministrare una buona percentuale di prodotti tipici del luogo.

Anche le superfici delle camere sono disposte dalle leggi regionali. Vanno rispettati requisiti igienico-sanitari e bisogna essere in possesso del certificato di abitabilità e di conformità di tutti gli impianti alle norme vigenti in materia. Per quanto riguarda la gestione del servizio sono previste delle regole che impongono il cambio biancheria almeno una volta la settimana e ad ogni cambio ospite; i locali devono essere regolarmente puliti almeno due volte la settimana e ad ogni cambio ospite .

2 – E' possibile definirsi nell'insegna BB anche se si è un albergo?
Ovviamente no. Se consideriamo la fenomenologia del bed and breakfast dal punto di vista fiscale, l'attività di B&B è fuori applicazione del campo Iva se esercitata in modo saltuario (ovvero non essendo continuativa e non organizzata come impresa): non andranno quindi emessi i documenti fiscali all'atto del pagamento ma basterà (ai fini IRPEF) rilasciare al cliente una ricevuta semplice non fiscale.
Quella dell'albergo è invece un'attività commerciale sottoposta a partita IVA e regime fiscale specifico.
Note bene: per via sempre del vuoto legislativo nazionale e della potestà regionale in materia un Affittacamere, in alcune regioni, può anche definirsi "Room & Breakfast" (quando oltre al pernottamento venga fornita anche la prima colazione). Inoltre, nel caso della Toscana, un Affittacamere può definirsi "Bed and Breakfast", vista la mancanza della tipologia "B&B" in detta Regione.

3 – Qual è il rapporto tra BB e internet?
E' senza dubbio alcuno un rapporto "inscindibile". Otto utenti su dieci prenotano infatti il proprio B&B attraverso il canale on line. Spesso noto che la presenza di un B&B su internet si limita ad essere la copia del depliant o della brochure della struttura ed ancora che vengono destinate moltissime risorse ad una "presenza parallela" (ovvero quella sui portali di prenotazione on line o portali turistici generalisti): i B&B dovrebbero invece dedicare buona parte del loro budget per il proprio sito internet riducendo anzitutto il numero dei click necessari al visitatore per cercare una camera, trovarne il prezzo ed effettuarne la prenotazione ed inoltre dovrebbero cercare quotidianamente di migliorare l'usabilità e l'esperienza di navigazione del loro sito web.

4 – Qual è l'errore che, nel marketing, un BB non dovrebbe mai fare?
Non considerare la lingua italiana!
La perfetta stesura dei testi è sicuramente un fattore di importanza scontato. Eppure noto spesso un "cattivo italiano" nei testi di molti siti web. L'impressione che da chi  pubblica tali contenuti è quella di disattenzionenoncuranzatrasandatezza: ovviamente l'utente di internet sarà portato a pensare che "se curano il sito in tal modo…figuriamoci i clienti !"
Allo stesso modo poi, i testi in lingua straniera, devono essere affidati a traduttori madrelingua abili sia in una perfetta traduzione che anche nell'uso delle migliori strategie di comunicazione al fine di catturare i potenziali clienti.

5 – Suggerisci 5 mosse, a costi contenuti, per promuovere un BB?

A – Indire un asta su eBay 
E' senz'altro una strategia di marketing alternativa quella di aprire un piccolo negozio su eBay
e creare delle aste per offerte specifiche. I vantaggi sono innumerevoli, potrai infatti: "vendere l'invenduto", a costi molto contenuti, in maniera estremamente semplice ma allo stesso tempo efficace, rivolgendoti ad un target quasi mondiale.

B – Podcast
La realizzazione di podcast (vista la grande diffusione degli iPod) è un ottimo modo per farsi notare on line. Esso è un file audio (o video) collegato ad un feed RSS che viene reso disponibile su internet, scaricato dall'utente e letto attraverso il proprio lettore MP3.
Nel caso specifico, rendere disponibili dei contenuti sugli itinerari posti in prossimità di un B&B può rivelarsi un ottimo strumento di marketing: immaginate infatti l'utilità di far compagnia alle persone durante il loro itinerario di viaggio.

C – Webcam
Soprattutto se la struttura ricettiva è posta in prossimità di punti strategici naturali (piste da sci, vista mare, importante monumento) una buona idea è sicuramente l'adozione di una webcam.
Ciò fondamentalmente per 2 ordini di ragioni. Le webcam infatti:
– permettono di vedere la struttura in tempo reale, quasi di toccarla. Sarà quindi possibile vedere la reale distanza da uno specifico punto di interesse piuttosto che valutare lo stato di salute del mare o della montagna;
– portano molte visite nei siti in cui vengono integrate ed è quindi possibile usarle anche per incrementare una strategia di link popularity sicuramente ancora poco sfruttata.

D – Cartoline digitali
Inserire nel proprio sito internet delle cartoline digitali sulla località ove è ubicato il B&B o sulla struttura stessa e mettere a disposizione dei propri clienti una postazione internet gratuita, farà si che questi ultimi diverranno promotori della struttura ricettiva già durante la propria permanenza !
Non solo: le stesse cartoline potranno poi essere usate dal gestore stesso per inviare ai clienti un messaggio di ben tornato a casa a fine soggiorno: si tratta di una metodologia di comunicazione innovativa e senza alcun dubbio simpatica.

E – Realizzazione e Condivisione di Video on Line
Oggi, grazie anche ai software gratuiti di video editing, è possibile realizzare in modo semplice e veloce dei video sul B&B e sulla località ove questi è ubicato. E' un fenomeno in continua crescita, soprattutto grazie alla possibilità di condividere tali contenuti su tantissimi siti (YouTube, Vimeo, Facebook, Flickr, Yalp, Alice, MySpace) che peraltro hanno raggiunto un peso realmente significativo.
Non solo: sarà possibile inoltre –previo consenso- caricare anche i video realizzati dai clienti vogliosi di condividere la loro esperienza. Il trucco sta proprio in questo fattore: la condivisione e quindi la "viralità" in grado di contagiare nuovi potenziali clienti attraverso video di esperienze reali che rendano più appetibile la fase di prenotazione della propria vacanza.

6 – In questo periodo di crisi è difficile poter pianificare un piano di pubblicità senza incidere particolarmente nei risultati di questa attività, puoi regalare ai lettori di Officina, una azione di marketing a costo zero per un BB?
Una strategia di marketing ancora poco utilizzata è quella di incrementare la propria autorevolezza attraverso la Mailing List.
La mailing list è -in parole semplici- un particolare sistema che permette di ricevere, in forma di posta elettronica, messaggi relativi ad un certo argomento, scritti da tutte le persone interessate a questo. Un gestore di B&B appassionato di cicloturismo potrà quindi iscriversi ad una mailing list su questo specifico argomento e –solo dopo aver partecipato attivamente e conquistato la fiducia dei partecipanti- potrà promuovere la propria struttura specializzata per gli amanti del cicloturismo.