3. Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (decreto legislativo – esame preliminare) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing. Vengono confermate le seguenti tipologie: Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali. Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (10%). Contratto a chiamata. Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto. Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata. Apprendistato. Si punta a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro. Part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto). Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale. Mansioni. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita. |
domenica 22 febbraio 2015
DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT
DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT
2. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014.
Naspi
Il decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.
La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.
Asdi
Viene introdotto in via sperimentale, per quest’anno, l’Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.
Dis-Col
Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la l’indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori).
Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento.
Il suo importo e’ rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.
1. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (decreto legislativo - esame definitivo)
DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014. Contratto a tutele crescenti Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti). Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa. Licenziamenti collettivi Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali. Piccole imprese Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. Sindacati e partiti politici La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici. |
sabato 31 gennaio 2015
split payment
Preoccupazione sul piano della sua compatibilità con il diritto comunitario e incertezze sull’indicazione delle P.A. destinatarie della disposizione
Sono stati già analizzati alcuni dei dubbi che stanno accompagnando le aziende davanti alla novità legislativa dello split payment, nonché accorati appelli affinché il legislatore possa tornare sui propri passi.
Sulla stessa falsariga si evidenziano sia una preoccupazione che un ulteriore punto grigio.
La prima risiede nella reazione che potrebbe avere, rispetto all’introdotta novità, il Consiglio dell’Unione europea.
Come si ricorderà, la versione originaria del disegno di legge di stabilità 2015 disponeva che l’efficacia della misura fosse subordinata al rilascio di apposita autorizzazione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE. Un emendamento predisposto dal Governo ed introdotto nel corso della discussione al Senato ne ha anticipato l’efficacia, stabilendo la sua applicabilità per le operazioni per le quali l’IVA si è resa esigibile a partire dal 1º gennaio 2015, indipendentemente dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione comunitaria.
La decisione governativa appare particolarmente coraggiosa, suscitando una forte preoccupazione sul piano della sua compatibilità con il diritto comunitario. Basti pensare che, a quanto consta, l’Italia pare essere il primo Paese dell’Unione a prevedere una misura del genere. Un sintomo in tal senso può esser visto nel fatto che il Governo si sia già blindato, qualora l’autorizzazione comunitaria non dovesse pervenire entro il 30 giugno 2015, nel coprire la perdita di gettito attesa con lo split payment attraverso l’ormai consueto aumento delle accise sui carburanti. Sulle aziende aleggia così uno spettro, vale a dire la possibilità che gli sforzi attualmente in atto con le software house per implementare i sistemi contabili/amministrativi (considerando anche le relative spese) risultino vani in caso di diniego a livello comunitario.
L’ulteriore punto grigio, che avrebbe meritato un maggior sforzo legislativo, attiene all’indicazione di quali sono i soggetti della Pubblica Amministrazione destinatari della nuova disposizione.
Il novellato art. 17-ter, comma 1 del DPR n. 633/1972 fa riferimento alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti “dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza”.
L’elenco riecheggia quanto già presente nella normativa IVA sull’esigibilità differita, risultando troppo indefinito e lasciando il campo a troppi dubbi interpretativi. Prima di tutto si tratta di stabilire se l’elencazione effettuata nel nuovo art. 17-ter sia tassativa o possa invece essere oggetto di un’interpretazione estensiva. In materia di esigibilità differita, la prassi amministrativa
esistente (risoluzione n. 99 del 30 luglio 2004; risoluzione n. 271 del 28 settembre 2007) ha imposto un’interpretazione “stretta”, ritenendo l’elencazione contenuta nella norma come tassativa.
In secondo luogo, non ci si è accorti che l’elenco contenuto nell’art. 6, comma 5 del DPR n. 633 e fatto proprio dal legislatore nello split payment non è stato mai aggiornato rispetto all’evoluzione della normativa sugli enti pubblici, cosicché non è agevole ricondurre alcune tipologie di enti pubblici attualmente esistenti nell’elencazione normativa (ad esempio aziende pubbliche di servizi alla persona e aziende speciali).
Basti pensare che l’art. 6 è stato introdotto nel 1973 rimandando come soggetti di riferimento “allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza”, per poi giungere alla sua attuale elencazione nel 1998, prima dell’entrata in vigore, tra i tanti, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs. 18 agosto 2000 n. 267) che ha apportato alcune modificazioni alla divisione territoriale dello Stato. In materia di split payment sarebbe stato più opportuno riprodurre la formulazione legislativa utilizzata in occasione dell’introduzione della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, rimandando così l’individuazione delle amministrazioni pubbliche all’elenco annuale pubblicato dall’ISTAT.
È pertanto quanto mai opportuno che un’indicazione delle amministrazioni destinatarie dello split payment sia contenuta nel relativo decreto di attuazione, in fase di perfezionamento come annunciato dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze lo scorso 9 gennaio. (eutekne)
sabato 17 gennaio 2015
Collaborazione con il medesimo committente: limiti
la collaborazione con lo stesso committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Soffermandosi alle prime due ipotesi, bisognerà verificare - ai fini della genuinità della prestazione autonoma - che nel biennio 2013-2014, la durata del rapporto non abbia sforato gli otto mesi per ciascun anno e/o che il corrispettivo percepito non sia stato superiore all'80% dei compensi annui del lavoratore.
Infatti – come ha chiarito la circolare del ministero del Lavoro 32/2012 – con riferimento alla durata, l'arco temporale degli otto mesi va rapportato a ciascun anno civile. Per quanto riguarda invece il parametro economico, la disposizione prende come base un arco temporale di due anni solari consecutivi, ossia due periodi di 365 giorni (vanno computati i corrispettivi comunque fatturati, indipendentemente dall'effettivo incasso delle somme).
Peraltro, su questo punto, il ministero ha specificato che, se si fa valere il criterio dell'anno civile, adoperato in relazione alla durata superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi, lo stesso attrae anche il criterio reddituale.
In caso di mancato rispetto degli indici (2 su 3) gli ispettori, senza compiere ulteriori accertamenti, potranno ascrivere la collaborazione a partita Iva nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative (salvo prova contraria da parte del committente).
Si tratta di una presunzione «semplice», che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del committente. Se questi, però, non è in grado di dimostrare l'esistenza di una collaborazione a progetto così come definita dall'articolo 67 della legge Biagi (Dlgs 276/2003), si presume la natura subordinata del rapporto, a tempo indeterminato e fin dalla sua costituzione.
Le eccezioni
Se il perimetro che delimita la monocommittenza è stato tracciato con questi indici, la legge 92/2012 ha lasciato aperta qualche via d'uscita.
Ci sono infatti due esimenti – che si devono realizzare congiuntamente – in virtù delle quali non scatta la presunzione di co.co.pro:
quando il lavoratore possiede competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche (la circolare 32 fornisce alcuni esempi);
quando il lavoratore è titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti (19.395 euro per il 2014, per il 2015 il limite è da definire).
Restano al riparo dalle modifiche della legge 92/2012 le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un Ordine professionale o a registri, sulle quali è intervenuto il Dm del 20 dicembre 2012.
CFC
La verifica iniziata prima sulla capogruppo era poi proseguita nei confronti della controllata, alla presenza di un membro del board o del Cfc (Credit and Finance Committe) ritenuto effettivo centro di gestione; alla fine il Pvc era stato notificato al direttore generale della società estera residente oltreconfine. A nulla è servita anche l'istanza di procedura amichevole instaurata successivamente ai sensi dell'articolo 24 del trattato delle doppie imposizioni, prevista dall'accordo bilaterale dei due Paesi. Nel corso dell'ispezione era emerso che nel periodo fra il 2005 e 2009 la funzione di direzione e controllo della società estera era riconducibile alla capogruppo, dove risultava operante il Cfc organo della società estera esercente in concreto la direzione e il controllo effettivo della società e composto da tre dirigenti della banca (di cui due residenti in Italia).
Per l'Agenzia sussistevano indizi precisi e concordanti di esterovestizione: il Cfc era collegato all'effettivo organo gestionale con lo scopo di esercitare l'attività quotidiana e la gestione della società e del consiglio di amministrazione; per alcune operazioni relative a pagamenti o a contratti era richiesta la firma di un membro del Cfc e non del consiglio di amministrazione; tutti i membri del Cfc appartenevano alla banca e due di questi erano residenti in Italia.
Il giudice ha accolto il ricorso della banca estera e ha affermato che il lavoro veniva svolto parte in Italia e parte oltreconfine. Alla luce del certificato di residenza rilasciato dal fisco del Paese dove si riuniva il Cda, è stata data rilevanza significativa ai fini di prova dell'insussistenza di un attendibile collegamento con l'Italia, tenendo conto che all'estero erano state pagate tutte le tasse.
A nulla importa che la direzione e il coordinamento avvenissero tramite il Cfc , organo ritenuto deputato alla gestione di alcuni affari della banca, ma non all'amministrazione vera e propria della capogruppo. Inoltre, i membri di tale comitato erano dirigenti della banca italiana, ma non consiglieri di quest'ultima.
In tema di libertà di stabilimento, dunque, non si configura abuso del diritto se viene documentato che la costituzione di una società all'estero non crea artificio finalizzato a eludere la normativa dello Stato interessato.
split payment
Le fatture emesse durante il 2014 da parte dei fornitori a carico delle Pa dovranno essere tenute distinte da quelle emesse dal 2015, in quanto sono sempre escluse dalla disciplina dello split payment anche qualora vengano pagate e/o registrate a partire dal 2015.
Interrogativi possono porsi in merito all'impostazione contabile da realizzare anche in ragione delle differenze che ci sono fra Pa in regime di contabilità finanziaria e Pa in regime di contabilità civilistica.
Le Pa in regime di contabilità civilistica si troveranno a operare così:
per le fatture di acquisto necessarie ai fini istituzionali, la rilevazione del costo per natura dovrà comprendere anche Iva, che non è detraibile per carenza del presupposto soggettivo Iva, che verrà pagata direttamente all'erario, mentre il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l'ammontare imponibile) e erario (per l'ammontare dell'Iva) o con un automatismo o con una rilevazione di giroconto;
per fatture di acquisto relative all'attività commerciale, la rilevazione del costo per natura sarà limitata all'imponibile e alla parte di Iva che non detraibile per presenza di specifiche disposizioni in materia di limitazione oggettiva della detraibilità Iva; la rilevazione dell'Iva detraibile acquisti rimarrà nel conto di contabilità Iva c/acquisti per essere detratta dal debito Iva derivante dalle attività commerciali nel conto Iva c/vendite; anche in questo caso il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l'ammontare imponibile) e erario (per l'ammontare dell'Iva);
su tutte le fatture di acquisto (istituzionali e commerciali indifferentemente), con automatismo o con giroconto contabile, è necessario procedere alla chiusura dal singolo fornitore con giroconto in contabilità dell'ammontare dell'Iva in un conto debiti dedicato, ad esempio "Debiti Iva split payment"; su tale posta verrà emesso uno o più ordinativi (come anticipato dal comunicato del Mef) per il pagamento dell'Iva all'erario.
In merito ai registri è presto per poterlo dire con certezza (è necessario attendere il decreto Mef), ma potrebbe essere utile una gestione ad hoc con sezionali. Salvo non venga richiesto dal decreto Mef, non appare di nessuna necessità specifica la tenuta di un registro specifico per la gestione Iva split payment, anche se potrebbe risultare utile.
Per quanto riguarda la gestione Iva dell'attività commerciale e delle attività istituzionali derivanti da acquisti esteri (intra ed extra-ue), la novità split payment non dovrebbe comportare alcuna variazione per le Pa, in quanto non ha alcun impatto.
Quindi la gestione del debito Iva da split payment dovrebbe rimanere autonoma e ammettere, in naturale concomitanza, la gestione dei normali registri Iva commerciale (articoli. 23, 24 e 25 del Dpr 633/1972), nonché registro acquisti intra-Ue beni e servizi esteri (articolo 47 del Dl 331/1993).
In sostanza l'Iva rilevabile dalle fatture emesse dai fornitori che si riferiscono all'attività commerciale resta detraibile sulla base delle ordinarie dinamiche e impostazioni già presenti in ciascuna Pa. Si realizzerà però l'esigibilità dell'Iva, agli effetti della detraibilità, all'esito dell'avvenuto pagamento della stessa secondo il regime split payment per gli acquisti che vi siano soggetti.
Quindi in contabilità è ragionevole pensare che il debito Iva, per le Pa in contabilità civilistica, verrà rilevato in tre diversi conti del passivo patrimoniale in ragione del diverso riferimento di provenienza:
Iva credito/debito per Iva commerciale (erario c/Iva), sulla base dell'Iva esposta e pagata, sia per gli acquisti con esigibilità differita, sia per quelli ad esigibilità immediata (che lo divengono per scelta della Pa o perché sono estranei allo split payment);
Iva a debito per gli acquisti di beni e servizi intra e acquisti servizi extra Ue, relativi ad attività istituzionale, in cui sussiste la posizione di reverse charge e debitore d'imposta (non rilevano ai fini split payment);
Iva a debito da split payment alimentata dall'Iva sulle fatture, commerciali e/o istituzionali, che vi rientrano.