La verifica iniziata prima sulla capogruppo era poi proseguita nei confronti della controllata, alla presenza di un membro del board o del Cfc (Credit and Finance Committe) ritenuto effettivo centro di gestione; alla fine il Pvc era stato notificato al direttore generale della società estera residente oltreconfine. A nulla è servita anche l'istanza di procedura amichevole instaurata successivamente ai sensi dell'articolo 24 del trattato delle doppie imposizioni, prevista dall'accordo bilaterale dei due Paesi. Nel corso dell'ispezione era emerso che nel periodo fra il 2005 e 2009 la funzione di direzione e controllo della società estera era riconducibile alla capogruppo, dove risultava operante il Cfc organo della società estera esercente in concreto la direzione e il controllo effettivo della società e composto da tre dirigenti della banca (di cui due residenti in Italia).
Per l'Agenzia sussistevano indizi precisi e concordanti di esterovestizione: il Cfc era collegato all'effettivo organo gestionale con lo scopo di esercitare l'attività quotidiana e la gestione della società e del consiglio di amministrazione; per alcune operazioni relative a pagamenti o a contratti era richiesta la firma di un membro del Cfc e non del consiglio di amministrazione; tutti i membri del Cfc appartenevano alla banca e due di questi erano residenti in Italia.
Il giudice ha accolto il ricorso della banca estera e ha affermato che il lavoro veniva svolto parte in Italia e parte oltreconfine. Alla luce del certificato di residenza rilasciato dal fisco del Paese dove si riuniva il Cda, è stata data rilevanza significativa ai fini di prova dell'insussistenza di un attendibile collegamento con l'Italia, tenendo conto che all'estero erano state pagate tutte le tasse.
A nulla importa che la direzione e il coordinamento avvenissero tramite il Cfc , organo ritenuto deputato alla gestione di alcuni affari della banca, ma non all'amministrazione vera e propria della capogruppo. Inoltre, i membri di tale comitato erano dirigenti della banca italiana, ma non consiglieri di quest'ultima.
In tema di libertà di stabilimento, dunque, non si configura abuso del diritto se viene documentato che la costituzione di una società all'estero non crea artificio finalizzato a eludere la normativa dello Stato interessato.
sabato 17 gennaio 2015
CFC
split payment
Le fatture emesse durante il 2014 da parte dei fornitori a carico delle Pa dovranno essere tenute distinte da quelle emesse dal 2015, in quanto sono sempre escluse dalla disciplina dello split payment anche qualora vengano pagate e/o registrate a partire dal 2015.
Interrogativi possono porsi in merito all'impostazione contabile da realizzare anche in ragione delle differenze che ci sono fra Pa in regime di contabilità finanziaria e Pa in regime di contabilità civilistica.
Le Pa in regime di contabilità civilistica si troveranno a operare così:
per le fatture di acquisto necessarie ai fini istituzionali, la rilevazione del costo per natura dovrà comprendere anche Iva, che non è detraibile per carenza del presupposto soggettivo Iva, che verrà pagata direttamente all'erario, mentre il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l'ammontare imponibile) e erario (per l'ammontare dell'Iva) o con un automatismo o con una rilevazione di giroconto;
per fatture di acquisto relative all'attività commerciale, la rilevazione del costo per natura sarà limitata all'imponibile e alla parte di Iva che non detraibile per presenza di specifiche disposizioni in materia di limitazione oggettiva della detraibilità Iva; la rilevazione dell'Iva detraibile acquisti rimarrà nel conto di contabilità Iva c/acquisti per essere detratta dal debito Iva derivante dalle attività commerciali nel conto Iva c/vendite; anche in questo caso il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l'ammontare imponibile) e erario (per l'ammontare dell'Iva);
su tutte le fatture di acquisto (istituzionali e commerciali indifferentemente), con automatismo o con giroconto contabile, è necessario procedere alla chiusura dal singolo fornitore con giroconto in contabilità dell'ammontare dell'Iva in un conto debiti dedicato, ad esempio "Debiti Iva split payment"; su tale posta verrà emesso uno o più ordinativi (come anticipato dal comunicato del Mef) per il pagamento dell'Iva all'erario.
In merito ai registri è presto per poterlo dire con certezza (è necessario attendere il decreto Mef), ma potrebbe essere utile una gestione ad hoc con sezionali. Salvo non venga richiesto dal decreto Mef, non appare di nessuna necessità specifica la tenuta di un registro specifico per la gestione Iva split payment, anche se potrebbe risultare utile.
Per quanto riguarda la gestione Iva dell'attività commerciale e delle attività istituzionali derivanti da acquisti esteri (intra ed extra-ue), la novità split payment non dovrebbe comportare alcuna variazione per le Pa, in quanto non ha alcun impatto.
Quindi la gestione del debito Iva da split payment dovrebbe rimanere autonoma e ammettere, in naturale concomitanza, la gestione dei normali registri Iva commerciale (articoli. 23, 24 e 25 del Dpr 633/1972), nonché registro acquisti intra-Ue beni e servizi esteri (articolo 47 del Dl 331/1993).
In sostanza l'Iva rilevabile dalle fatture emesse dai fornitori che si riferiscono all'attività commerciale resta detraibile sulla base delle ordinarie dinamiche e impostazioni già presenti in ciascuna Pa. Si realizzerà però l'esigibilità dell'Iva, agli effetti della detraibilità, all'esito dell'avvenuto pagamento della stessa secondo il regime split payment per gli acquisti che vi siano soggetti.
Quindi in contabilità è ragionevole pensare che il debito Iva, per le Pa in contabilità civilistica, verrà rilevato in tre diversi conti del passivo patrimoniale in ragione del diverso riferimento di provenienza:
Iva credito/debito per Iva commerciale (erario c/Iva), sulla base dell'Iva esposta e pagata, sia per gli acquisti con esigibilità differita, sia per quelli ad esigibilità immediata (che lo divengono per scelta della Pa o perché sono estranei allo split payment);
Iva a debito per gli acquisti di beni e servizi intra e acquisti servizi extra Ue, relativi ad attività istituzionale, in cui sussiste la posizione di reverse charge e debitore d'imposta (non rilevano ai fini split payment);
Iva a debito da split payment alimentata dall'Iva sulle fatture, commerciali e/o istituzionali, che vi rientrano.
liquidazione societaria
Le nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 175/2014, entrato il vigore il 13 dicembre, in materia di liquidazione societaria sono state commentate dalla circolare 31/E del 30 dicembre 2014, il cui passaggio principale consiste nell'affermare la retroattività delle nuove disposizioni in materia di effetto posticipato nei confronti del fisco dell'estinzione della società.
Secondo le Entrate, infatti, l'effetto posticipato di cinque anni dell'estinzione si applica anche alle società che alla data del 13 dicembre 2014 erano già state cancellate dal Registro imprese. Il nuovo quadro normativo si incentra sul concetto di "colpa" nel comportamento del liquidatore, quindi questa è la chiave per decifrare il rischio personale di quest'ultimo sia in relazione alle passività fiscali sia per quelle di natura civilistica.
Il nuovo articolo 36 del Dpr 602/73 stabilisce ora che il liquidatore risponde in proprio dei debiti fiscali (in genere, quindi, compresi Iva e Irap non più solo per Ires come si aveva nella stesura ante Dlgs 175/14) laddove egli abbia soddisfatto con il ricavato della liquidazione debiti di grado inferiore rispetto a quello tributario. Il classico esempio è rappresentato dalla ipotesi di pagamento di un creditore non privilegiato (fornitore di merce o prestatore di servizi non professionista né artigiano), mentre non è stato saldato un debito divenuto definitivo di carattere tributario. In tal caso l'Erario può pretendere dal liquidatore il pagamento del debito tributario, fermo restando il tetto rappresentato dal credito d'imposta che avrebbe trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. A differenza del passato, dal 13 dicembre 2014 è il liquidatore a dover provare di aver soddisfatto i debiti societari rispettando l'ordine dei privilegi, mentre in precedenza l'onere di provare il comportamento colposo del liquidatore era posto a carico del fisco, il che costituiva spesso un elemento che rendeva nulli gli accertamenti come rilevato dalla Cassazione, sentenza 12149/2010.
Pertanto la " colpa" del liquidatore, che innesca la sua responsabilità personale, è non aver rispettato l'ordine dei privilegi pagando creditori meno meritevoli del credito fiscale. Ma la crescente delicatezza del ruolo del liquidatore è comprensibile solo analizzando anche l'altra modifica del Dlgs 175/2014 che tocca l'efficacia della cancellazione della società dal Registro imprese nei confronti del fisco. L'estinzione della società ora assume efficacia nei confronti dell'Erario non istantaneamente con la cancellazione al Registro imprese, bensì decorsi cinque anni dallo stesso adempimento. In questo lasso temporale l'agenzia delle Entrate potrebbe notificare contestazioni alla società, relative a infrazioni di cui, magari, il liquidatore non aveva alcuna consapevolezza al momento della cancellazione della società. Ora se egli avrà corrisposto somme a creditori non privilegiati e il debito fiscale diventasse definitivo, si manifesterebbe proprio la situazione sopra descritta: aver corrisposto somme a creditori di grado inferiore rispetto al Fisco, il che espone il liquidatore alla responsabilità personale.
Questa situazione pone il liquidatore di fronte a un bivio alquanto scomodo: se egli soddisfa debiti non privilegiati rischia di dover rispondere in proprio nel caso in cui successivamente il fisco avanzi pretese su debiti tributari relativi a violazioni commesse prima della cancellazione della società ma notificati dopo il medesimo momento; se adottando un atteggiamento prudente non soddisfa crediti non privilegiati si trova in difficoltà a chiudere la liquidazione, posto che dovrebbe eseguire un accantonamento per spese future la cui effettività è di elevata incertezza.
Da ultimo va sottolineato che l'agenzia delle Entrate, per accertare in capo al liquidatore la contestazione per tributi non versati, deve notificare un accertamento con doppia motivazione: da una parte, spiegare perché si rende dovuto il debito tributario; dall'altra, segnalare perché lo stesso debito gravi sul liquidatore. Ciò, si ritiene, anche alla luce della novità appena introdotta che inverte l'onere della prova: il liquidatore dovrà sì provare di non aver soddisfatto crediti di grado inferiore a quelli fiscali, ma resta fermo che tale comportamento deve essere citato nell'accertamento poiché è la condizione necessaria per il trasferimento del debito tributario in capo al liquidatore.
sabato 6 dicembre 2014
Consulenza all'internazionalizzazione delle imprese: Gran Bretagna
L’accesso a nuovi mercati, il consolidamento dell’attività in quelli in cui l’impresa è già presente, la progettazione e realizzazione in altri Paesi di piattaforme operative, produttive, commerciali o finanziarie, idonee a consentire il governo delle dinamiche di internazionalizzazione, rappresentano un fattore critico di successo dell’impresa.
In quest’ottica abbiamo sviluppato, direttamente o in collaborazione con professionisti del network internazionale, esperienze, contatti e relazioni professionali che permettono di supportare l’imprenditore ed il management nelle seguenti attività:
· - assistenza analisi della legislazione civilistica, fiscale e giuslavoristica della Gran Bretagna;
· - analisi di fattibilità economico-finanziaria e di convenienza, anche fiscale, dell’iniziativa imprenditoriale mediante lo sviluppo di modelli di business planning, integrati con modelli di tax planning;
· - definizione dello schema giuridico-formale di presenza nel Paese ospitante (branch, società, ufficio di rappresentanza);
· - assistenza nella contrattualistica internazionale, anche in relazione ad iniziative di joint venture;
· - assistenza, diretta o tramite professionisti di madrelingua in loco, per l’esecuzione delle attività operative connesse alla realizzazione e gestione dell’iniziativa imprenditoriale - nelle fasi di start-up, consolidamento, eventuale dismissione;
· - predisposizione di modelli di budgeting e reporting finalizzati a garantire il monitoraggio dell’andamento dell’iniziativa;
· - impostazione di modelli di gestione ed ottimizzazione dei flussi finanziari all’interno di gruppi multinazionali.
Nell’ambito della consulenza abbiamo sviluppato specifiche esperienze previste dalla normativa e dalla prassi interna, nell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni e nella difesa da accertamenti fiscali aventi ad oggetto problematiche di fiscalità diretta ed indiretta inerenti i rapporti con l’estero.
Non esitate a contattarci e a fissare un incontro preliminare.
Aldo Massimo Rossi
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)
Milano Piazza IV Novembre nc. 7
( Tel. +39.030.7702324
Fax. +39.030.7249684
* email aldomassimo.rossi@gmail.com
Twitter @aldomassimoreds
Skype rossi_portatile
Blog: http://aldomassimorossi.blogspot.it
sabato 15 novembre 2014
Consulenza all'internazionalizzazione delle imprese: Gran Bretagna
L’accesso a nuovi mercati, il consolidamento dell’attività in quelli in cui l’impresa è già presente, la progettazione e realizzazione in altri Paesi di piattaforme operative, produttive, commerciali o finanziarie, idonee a consentire il governo delle dinamiche di internazionalizzazione, rappresentano un fattore critico di successo dell’impresa.
In quest’ottica abbiamo sviluppato, direttamente o in collaborazione con professionisti del network internazionale, esperienze, contatti e relazioni professionali che permettono di supportare l’imprenditore ed il management nelle seguenti attività:
· - assistenza analisi della legislazione civilistica, fiscale e giuslavoristica della Gran Bretagna;
· - analisi di fattibilità economico-finanziaria e di convenienza, anche fiscale, dell’iniziativa imprenditoriale mediante lo sviluppo di modelli di business planning, integrati con modelli di tax planning;
· - definizione dello schema giuridico-formale di presenza nel Paese ospitante (branch, società, ufficio di rappresentanza);
· - assistenza nella contrattualistica internazionale, anche in relazione ad iniziative di joint venture;
· - assistenza, diretta o tramite professionisti di madrelingua in loco, per l’esecuzione delle attività operative connesse alla realizzazione e gestione dell’iniziativa imprenditoriale - nelle fasi di start-up, consolidamento, eventuale dismissione;
· - predisposizione di modelli di budgeting e reporting finalizzati a garantire il monitoraggio dell’andamento dell’iniziativa;
· - impostazione di modelli di gestione ed ottimizzazione dei flussi finanziari all’interno di gruppi multinazionali.
Nell’ambito della consulenza abbiamo sviluppato specifiche esperienze previste dalla normativa e dalla prassi interna, nell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni e nella difesa da accertamenti fiscali aventi ad oggetto problematiche di fiscalità diretta ed indiretta inerenti i rapporti con l’estero.
Non esitate a contattarci e a fissare un incontro preliminare.
Aldo Massimo Rossi
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Inghilterra: Internazionalizzazione e delocalizzazione
L’economia Inglese presenta indiscutibili prospettive di crescita, legate ai processi di trasformazione strutturale in corso e destinate ad aumentare con la piena integrazione nell’economia Europea.
Le stime OCSE prevedono che il PIL della Gran Bretagna supererà nei prossimi 15 anni quello di Francia e Germania sommate.
Incredulità a prima vista ma gli esperti ben sanno che dopo la crisi economica degli ultimi 20 anni il regno unito ha saputo mettere mano ai quei lacci e lacciuoli che ora stanno strangolando pezzo a pezzo tutte le nazioni della UE dell’area Euro: dalla Grecia, all’Irlanda, al Portogallo, alla Spagna, all’Italia.
I nostri servizi
Assistenza in fase di start up
Studiamo la struttura societaria più idonea allo svolgimento dell’attività del cliente in UK, verifica gli aspetti fiscali nazionali e internazionali e le relative agevolazioni in materia.
In collaborazione con affermati studi legali seguiamo la costituzione dell’entità giuridica.
Consulenza e assistenza fiscale
Successivamente alla fase di costituzione, forniamo un servizio di controllo di gestione; inoltre diamo all’azienda servizi di consulenza in materia di fiscalità nazionale ed internazionale, verifichiamo la correttezza civilistica e fiscale della reportistica societaria e offre supporto nella riclassificazione dei report finanziari secondo i principi contabili locali ed internazionali.
Assistenza contabile
Supporto alle imprese nella loro ordinaria attività di gestione aziendale e nel momento delle loro scelte strategiche ed organizzative. Forniamo inoltre servizi di tenuta della contabilità generale, redazione del bilancio, dichiarazioni dei redditi ed elaborazione buste paga.
Supporto nelle operazioni di compravendita immobiliare
Assistenza alle aziende italiane interessate nella ricerca e nella selezione di immobili da acquistare o da vendere, garantendo una gestione adeguata delle proprietà acquisite, sia nel rapporto con le autorità fiscali locali che per quel che concerne la gestione amministrativa delle stesse.
I nostri punti di forza
› Conoscenza approfondita dei sistemi fiscali e delle normative societarie internazionali
› Integrazione dei diversi sistemi fiscali internazionali
› Comprensione delle problematiche delle PMI
› Esperienza accumulata nel servire i clienti italiani
› Team di professionisti che parlano italiano
› Collaborazione consolidata con partner locali
mercoledì 8 ottobre 2014
MOSS (Mini One Stop Shop)
Dal 1° gennaio 2015, il regime speciale Iva che attualmente si applica ai servizi elettronici da impresa a consumatore (B2C), forniti da prestatori non stabiliti nell'Unione Europea (VoES), sarà esteso nel suo campo applicativo ai servizi di telecomunicazione e di trasmissione telematica di dati e verrà integrato in un nuovo portale telematico, in applicazione della Direttiva 2008/8/CE: Il MOSS (Mini One Stop Shop). A tale regime fiscale agevolativo opzionale potranno aderire anche i soggetti passivi identificati ai fini Iva in uno Stato membro dell'Unione europea.
Perché
Il regime è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore: il MOSS evita al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo.
In pratica, nell’ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l’IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
Chi
Possono avvalersi del mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (il regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori (il regime non UE). Il regime è facoltativo per i soggetti passivi. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri. L’applicazione del regime non è quindi facoltativa in funzione dello Stato membro.
Quando
Il MOSS entra in vigore il 1° gennaio 2015, insieme alle modifiche delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione. Tuttavia, I soggetti passivi potranno registrarsi a partire dal 1° ottobre 2014.
Dove
Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve registrarsi nello Stato membro di identificazione.
Nel regime UE, tale Stato membro sarà quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica. Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell’UE, si tratterà allora dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell’UE hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come Stato membro di identificazione.
Il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l’anno della decisione e per i due anni successivi.
Nel regime non UE, il soggetto passivo (che non ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell’UE, né vi è registrato o tenuto a registrarsi) può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).
In entrambi i casi (regime UE e non UE), il soggetto passivo può avere solo uno Stato membro di identificazione e tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro in cui non è stabilito devono essere dichiarati mediante il mini sportello unico dal soggetto passivo che abbia deciso di avvalersene.