sabato 17 gennaio 2015

liquidazione societaria

Le nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 175/2014, entrato il vigore il 13 dicembre, in materia di liquidazione societaria sono state commentate dalla circolare 31/E del 30 dicembre 2014, il cui passaggio principale consiste nell'affermare la retroattività delle nuove disposizioni in materia di effetto posticipato nei confronti del fisco dell'estinzione della società.
Secondo le Entrate, infatti, l'effetto posticipato di cinque anni dell'estinzione si applica anche alle società che alla data del 13 dicembre 2014 erano già state cancellate dal Registro imprese. Il nuovo quadro normativo si incentra sul concetto di "colpa" nel comportamento del liquidatore, quindi questa è la chiave per decifrare il rischio personale di quest'ultimo sia in relazione alle passività fiscali sia per quelle di natura civilistica.
Il nuovo articolo 36 del Dpr 602/73 stabilisce ora che il liquidatore risponde in proprio dei debiti fiscali (in genere, quindi, compresi Iva e Irap non più solo per Ires come si aveva nella stesura ante Dlgs 175/14) laddove egli abbia soddisfatto con il ricavato della liquidazione debiti di grado inferiore rispetto a quello tributario. Il classico esempio è rappresentato dalla ipotesi di pagamento di un creditore non privilegiato (fornitore di merce o prestatore di servizi non professionista né artigiano), mentre non è stato saldato un debito divenuto definitivo di carattere tributario. In tal caso l'Erario può pretendere dal liquidatore il pagamento del debito tributario, fermo restando il tetto rappresentato dal credito d'imposta che avrebbe trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. A differenza del passato, dal 13 dicembre 2014 è il liquidatore a dover provare di aver soddisfatto i debiti societari rispettando l'ordine dei privilegi, mentre in precedenza l'onere di provare il comportamento colposo del liquidatore era posto a carico del fisco, il che costituiva spesso un elemento che rendeva nulli gli accertamenti come rilevato dalla Cassazione, sentenza 12149/2010.
Pertanto la " colpa" del liquidatore, che innesca la sua responsabilità personale, è non aver rispettato l'ordine dei privilegi pagando creditori meno meritevoli del credito fiscale. Ma la crescente delicatezza del ruolo del liquidatore è comprensibile solo analizzando anche l'altra modifica del Dlgs 175/2014 che tocca l'efficacia della cancellazione della società dal Registro imprese nei confronti del fisco. L'estinzione della società ora assume efficacia nei confronti dell'Erario non istantaneamente con la cancellazione al Registro imprese, bensì decorsi cinque anni dallo stesso adempimento. In questo lasso temporale l'agenzia delle Entrate potrebbe notificare contestazioni alla società, relative a infrazioni di cui, magari, il liquidatore non aveva alcuna consapevolezza al momento della cancellazione della società. Ora se egli avrà corrisposto somme a creditori non privilegiati e il debito fiscale diventasse definitivo, si manifesterebbe proprio la situazione sopra descritta: aver corrisposto somme a creditori di grado inferiore rispetto al Fisco, il che espone il liquidatore alla responsabilità personale.
Questa situazione pone il liquidatore di fronte a un bivio alquanto scomodo: se egli soddisfa debiti non privilegiati rischia di dover rispondere in proprio nel caso in cui successivamente il fisco avanzi pretese su debiti tributari relativi a violazioni commesse prima della cancellazione della società ma notificati dopo il medesimo momento; se adottando un atteggiamento prudente non soddisfa crediti non privilegiati si trova in difficoltà a chiudere la liquidazione, posto che dovrebbe eseguire un accantonamento per spese future la cui effettività è di elevata incertezza.
Da ultimo va sottolineato che l'agenzia delle Entrate, per accertare in capo al liquidatore la contestazione per tributi non versati, deve notificare un accertamento con doppia motivazione: da una parte, spiegare perché si rende dovuto il debito tributario; dall'altra, segnalare perché lo stesso debito gravi sul liquidatore. Ciò, si ritiene, anche alla luce della novità appena introdotta che inverte l'onere della prova: il liquidatore dovrà sì provare di non aver soddisfatto crediti di grado inferiore a quelli fiscali, ma resta fermo che tale comportamento deve essere citato nell'accertamento poiché è la condizione necessaria per il trasferimento del debito tributario in capo al liquidatore.

sabato 6 dicembre 2014

Consulenza all'internazionalizzazione delle imprese: Gran Bretagna

L’accesso a nuovi mercati, il consolidamento dell’attività in quelli in cui l’impresa è già presente, la progettazione e realizzazione in altri Paesi di piattaforme operative, produttive, commerciali o finanziarie, idonee a consentire il governo delle dinamiche di internazionalizzazione, rappresentano un fattore critico di successo dell’impresa.

In quest’ottica abbiamo sviluppato, direttamente o in collaborazione con professionisti del network internazionale, esperienze, contatti e relazioni professionali che permettono di supportare l’imprenditore ed il management nelle seguenti attività:

·         - assistenza analisi della legislazione civilistica, fiscale e giuslavoristica della Gran Bretagna;

·         - analisi di fattibilità economico-finanziaria e di convenienza, anche fiscale, dell’iniziativa imprenditoriale mediante lo sviluppo di modelli di business planning, integrati con modelli di tax planning;

·         - definizione dello schema giuridico-formale di presenza nel Paese ospitante (branch, società, ufficio di rappresentanza);

·         - assistenza nella contrattualistica internazionale, anche in relazione ad iniziative di joint venture;

·         - assistenza, diretta o tramite professionisti di madrelingua in loco, per l’esecuzione delle attività operative connesse alla realizzazione e gestione dell’iniziativa imprenditoriale - nelle fasi di start-up, consolidamento, eventuale dismissione;

·         - predisposizione di modelli di budgeting e reporting finalizzati a garantire il monitoraggio dell’andamento dell’iniziativa;

·         - impostazione di modelli di gestione ed ottimizzazione dei flussi finanziari all’interno di gruppi multinazionali.

Nell’ambito della consulenza abbiamo sviluppato specifiche esperienze previste dalla normativa e dalla prassi interna, nell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni e nella difesa da accertamenti fiscali aventi ad oggetto problematiche di fiscalità diretta ed indiretta inerenti i rapporti con l’estero. 

Non esitate a contattarci e a fissare un incontro preliminare. 

Aldo Massimo Rossi                                                           

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)

Milano Piazza IV Novembre nc. 7

( Tel.  +39.030.7702324
 Fax. +39.030.7249684

* email aldomassimo.rossi@gmail.com  

Twitter @aldomassimoreds

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sabato 15 novembre 2014

Consulenza all'internazionalizzazione delle imprese: Gran Bretagna

L’accesso a nuovi mercati, il consolidamento dell’attività in quelli in cui l’impresa è già presente, la progettazione e realizzazione in altri Paesi di piattaforme operative, produttive, commerciali o finanziarie, idonee a consentire il governo delle dinamiche di internazionalizzazione, rappresentano un fattore critico di successo dell’impresa.

In quest’ottica abbiamo sviluppato, direttamente o in collaborazione con professionisti del network internazionale, esperienze, contatti e relazioni professionali che permettono di supportare l’imprenditore ed il management nelle seguenti attività:

·         - assistenza analisi della legislazione civilistica, fiscale e giuslavoristica della Gran Bretagna;

·         - analisi di fattibilità economico-finanziaria e di convenienza, anche fiscale, dell’iniziativa imprenditoriale mediante lo sviluppo di modelli di business planning, integrati con modelli di tax planning;

·         - definizione dello schema giuridico-formale di presenza nel Paese ospitante (branch, società, ufficio di rappresentanza);

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·         - assistenza, diretta o tramite professionisti di madrelingua in loco, per l’esecuzione delle attività operative connesse alla realizzazione e gestione dell’iniziativa imprenditoriale - nelle fasi di start-up, consolidamento, eventuale dismissione;

·         - predisposizione di modelli di budgeting e reporting finalizzati a garantire il monitoraggio dell’andamento dell’iniziativa;

·         - impostazione di modelli di gestione ed ottimizzazione dei flussi finanziari all’interno di gruppi multinazionali.

Nell’ambito della consulenza abbiamo sviluppato specifiche esperienze previste dalla normativa e dalla prassi interna, nell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni e nella difesa da accertamenti fiscali aventi ad oggetto problematiche di fiscalità diretta ed indiretta inerenti i rapporti con l’estero. 

 

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Aldo Massimo Rossi

                                                             

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Inghilterra: Internazionalizzazione e delocalizzazione

L’economia Inglese presenta indiscutibili prospettive di crescita, legate ai processi di trasformazione strutturale in corso e destinate ad aumentare con la piena integrazione nell’economia Europea.

Le stime OCSE prevedono che il PIL della Gran Bretagna supererà nei prossimi 15 anni quello di Francia e Germania sommate.

Incredulità a prima vista ma gli esperti ben sanno che dopo la crisi economica degli ultimi 20 anni il regno unito ha saputo mettere mano ai quei lacci e lacciuoli che ora stanno strangolando pezzo a pezzo tutte le nazioni della UE dell’area Euro: dalla Grecia, all’Irlanda, al Portogallo, alla Spagna, all’Italia.

 

I nostri servizi

 

Assistenza in fase di start up

Studiamo la struttura societaria più idonea allo svolgimento dell’attività del cliente in UK, verifica gli aspetti fiscali nazionali e internazionali e le relative agevolazioni in materia.

In collaborazione con affermati studi legali seguiamo la costituzione dell’entità giuridica.

Consulenza e assistenza fiscale

Successivamente alla fase di costituzione, forniamo un servizio di controllo di gestione; inoltre diamo all’azienda servizi di consulenza in materia di fiscalità nazionale ed internazionale, verifichiamo la correttezza civilistica e fiscale della reportistica societaria e offre supporto nella riclassificazione dei report finanziari secondo i principi contabili locali ed internazionali.

Assistenza contabile

Supporto alle imprese nella loro ordinaria attività di gestione aziendale e nel momento delle loro scelte strategiche ed organizzative. Forniamo inoltre servizi di tenuta della contabilità generale, redazione del bilancio, dichiarazioni dei redditi ed elaborazione buste paga.

Supporto nelle operazioni di compravendita immobiliare

Assistenza alle aziende italiane interessate nella ricerca e nella selezione di immobili da acquistare o da vendere, garantendo una gestione adeguata delle proprietà acquisite, sia nel rapporto con le autorità fiscali locali che per quel che concerne la gestione amministrativa delle stesse.

I nostri punti di forza

Conoscenza approfondita dei sistemi fiscali e delle normative societarie internazionali

Integrazione dei diversi sistemi fiscali internazionali

Comprensione delle problematiche delle PMI

Esperienza accumulata nel servire i clienti italiani

Team di professionisti che parlano italiano

Collaborazione consolidata con partner locali

 

mercoledì 8 ottobre 2014

MOSS (Mini One Stop Shop)

Dal 1° gennaio 2015, il regime speciale Iva che attualmente si applica ai servizi elettronici da impresa a consumatore (B2C), forniti da prestatori non stabiliti nell'Unione Europea (VoES), sarà esteso nel suo campo applicativo ai servizi di telecomunicazione e di trasmissione telematica di dati e verrà integrato in un nuovo portale telematico, in applicazione della Direttiva 2008/8/CE: Il MOSS (Mini One Stop Shop). A tale regime fiscale agevolativo opzionale potranno aderire anche i soggetti passivi identificati ai fini Iva in uno Stato membro dell'Unione europea.

Perché

Il regime è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore: il MOSS evita al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo.

In pratica, nell’ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l’IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Chi

Possono avvalersi del mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (il regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori (il regime non UE). Il regime è facoltativo per i soggetti passivi. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri. L’applicazione del regime non è quindi facoltativa in funzione dello Stato membro.

Quando

Il MOSS entra in vigore il 1° gennaio 2015, insieme alle modifiche delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione. Tuttavia, I soggetti passivi potranno registrarsi a partire dal 1° ottobre 2014.

Dove

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve registrarsi nello Stato membro di identificazione.

Nel regime UE, tale Stato membro sarà quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica. Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell’UE, si tratterà allora dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell’UE hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come Stato membro di identificazione.

Il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l’anno della decisione e per i due anni successivi.

Nel regime non UE, il soggetto passivo (che non ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell’UE, né vi è registrato o tenuto a registrarsi) può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).

In entrambi i casi (regime UE e non UE), il soggetto passivo può avere solo uno Stato membro di identificazione e tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro in cui non è stabilito devono essere dichiarati mediante il mini sportello unico dal soggetto passivo che abbia deciso di avvalersene.

lunedì 29 settembre 2014

Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014

CIRCOLARE N. 27

Roma, 19 settembre 2014

OGGETTO: Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 – Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - chiarimenti

______________

 

INDICE

1. OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI F24 -ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89

2. ULTERIORI CASI DI OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

3. CASI IN CUI E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO F24 CARTACEO  

4. CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE

 

PREMESSA

L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.

In particolare, è previsto che:

A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.”.

Con la presente circolare sono forniti alcuni chiarimenti, con la precisazione che le disposizioni in esame non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dal modello F24 (ad esempio bonifici e versamenti diretti in tesoreria).

 

1. OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI F24 - ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89

Per effetto delle disposizioni normative introdotte, a decorrere dal 1° ottobre 2014:

a) i modelli F24 a saldo zero1 potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:

- direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”2 dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

- per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24

cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007;

b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in

1

Nel modello F24 “a saldo zero” l’ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna “importi a debito pagati”) è pari all’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna “importi a credito compensati”) e dunque il saldo finale del modello (pagamenti meno compensazioni) è pari a zero. 2 “F24 web” consente di compilare e inviare telematicamente il modello F24 direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio PC. “F24 online”, invece, previa compilazione del modello F24 attraverso il software scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia, oppure tramite programmi disponibili sul mercato, consente di inviare telematicamente il modello F24 stesso attraverso il sito internet dell’Agenzia.

 

compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:

- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate sopra richiamati;

- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

2. ULTERIORI CASI DI OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

La norma in commento chiarisce che i suddetti obblighi si aggiungono a quelli già vigenti nell’ordinamento sulla stessa materia.

In particolare, per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti rispettivamente l’obbligo di utilizzare:

- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;

- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

3. CASI IN CUI E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO F24 CARTACEO

In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari.

F24 precompilati dall’ente impositore

Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.

 

Versamenti rateali in corso

Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.

Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

4. CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE

Con riferimento, infine, ai versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente si precisa che:

a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel ex articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente,

ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;

b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione

dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

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venerdì 19 settembre 2014

COMMERCIALISTI: IN RITARDO SOFTWARE PER ADEMPIMENTI



ANSA 19.09.2014 – FISCO: COMMERCIALISTI, IN RITARDO SOFTWARE PER ADEMPIMENTI

Fisco: commercialisti, in ritardo software per adempimenti

Associazioni, sistematici ritardi pesano, serve semplificazione (ANSA) – ROMA, 19 SET – Commercialisti "in difficoltà" ed "esterrefatti", perché si ripete il "triste copione dei ritardi nel rilascio e nella pubblicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei software per il controllo e la trasmissione degli adempimenti fiscali". La denuncia è contenuta in un comunicato congiunto delle associazioni di categoria (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec e Unico), in cui si sottolinea come, dopo le attese sugli "aggiornamenti del software Gerico nel luglio scorso", anche a quelli dei software "per il controllo dei modelli Unico e Irap è stata riservata la stessa sorte, con la pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate di continue correzioni ed aggiornamenti per Unico e per Irap, che potrebbero proseguire fino alla vigilia della scadenza". Non mancano neppure, proseguono i professionisti, problemi di natura tecnica, come nel caso della procedura di controllo Irap, che "nella giornata del 17 settembre risultava disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ma non ancora utilizzabile e ieri, 18 settembre, l'errore sembra sia stato corretto". Gli effetti di tali "sistematici ritardi", si legge ancora nella nota unitaria, pesano "ingiustamente sui contribuenti", oltre che sui Commercialisti stessi. Sarebbe necessario stabilire "una data certa, entro la quale prevedere l'approvazione e la pubblicazione dei software applicativi e di controllo, nonché dei modelli di dichiarazione e delle istruzioni", una condizione "essenziale ed indispensabile per un vero processo di semplificazione e di riforma organica del calendario fiscale". Proposta, questa, concludono, sollecitata dalle associazioni, nel corso di un recente incontro con il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti. (ANSA).

Link al comunicato stampa congiunto diffuso dalle Associazioni nazionali del Coordinamento unitario per denunciare i ritardi, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, nel rilascio e nella pubblicazione dei software per il controllo e la trasmissione degli adempimenti fiscali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
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